project financing cimiteriali: la Cassazione mette finalmente un importante paletto
La presente e futura tendenza dei piccoli e medi Comuni è oramai quella.
Lo strumento del project financing è sempre più adottato per consentire anche a quel comune impossibilitato a spendere o bloccato dai vincoli del patto di stabilità per poter finalmente riqualificare ed esternalizzare i servizi e le gestioni cimiteriali dei propri Comuni.
Non è uno strumento utilizzato unicamente laddove si debba allargare il bacino di ricezione con nuove edificazioni, ma talvolta anche per assegnare per decenni le ristrutturazioni, le gestioni “istituzionali” e le concessioni che rappresentano per i bilanci comunali un perenne indice negativo.
Spesso accade che insieme al project, il Comune includa nel capitolato dell’assegnazione anche la vendita degli arredi del cimitero per dare maggiore rilievo e attrattiva all’offerta e per garantire più veloci rientri economici da parte degli investitori esterni commettendo però così una grave leggerezza.
Ci è capitato spesso in passati recenti di essere chiamati come consulenti da sindaci che, prima di presentare il progetto, ci contattavano per confrontarsi onde evitare di mettersi contro l’imprenditoria locale.
Oppure ci è altrettanto capitato di dover ostacolare situazioni già messe in campo anche attraverso manifestazioni decisamente plateali di protesta, ma finalmente ora tutto questo è stato affrontato e fa parte di un precedente giuridico al quale ci si dovrà rifare da oggi in avanti.
La Suprema Corte di Cassazione sezione I civile sentenza 10 maggio 2017, n. 11456 sentenzia che la fornitura e posa in opera di arredi votivi e funerari costituiscono attività di natura commerciale e imprenditoriale non rientranti fra quelle riservate alla pubblica amministrazione e incompatibili con la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.
Pertanto la Corte ha affermato che l’attribuzione in via esclusiva dell’attività di posa in opera e fornitura di arredi funerari al soggetto affidatario del servizio cimiteriale costituisce violazione dei principi in materia di libera concorrenza.
La sentenza ha conseguentemente dichiarato la nullità della convenzione stipulata in data 11 marzo 2009 fra il Comune di Latina, e l’impresa appaltante in project financing per il servizio di gestione cimiteriale rendendo nulla la parte in cui attribuisce a quest’ultima il diritto di esclusiva nella posa e fornitura di arredi funerari nell’area cimiteriale di Latina.
Correttamente la Corte di appello, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 6620/2002) e delle indicazioni dell’Autorità Garante in materia di concorrenza e mercato, ha affermato che la attività di onoranze funebri e quella di fornitura e posa in opera di arredi votivi e funerari costituiscono attività commerciali e imprenditoriali che non rientrano nel novero delle attività riservate alla pubblica amministrazione.
La Corte distrettuale ha motivatamente condiviso le valutazioni dell’Autorità garante circa l’incompatibilità della gestione dei servizi cimiteriali con le attività predette in quanto la gestione dei servizi determina un oggettivo vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri soggetti autorizzati a svolgere l’attività di onoranze funebri.
La Corte di appello ha inoltre riscontrato la mancanza di una previsione legislativa che possa legittimare l’attribuzione di quest’ultima attività in esclusiva sia al Comune che all’affidatario dei servizi di gestione cimiteriale. Ha, infine, escluso, con riferimento allo specifico caso in esame, che possa ritenersi giustificata tale attribuzione in esclusiva.
Ci piace pensare, nel nostro piccolo, che una minima parte di questa decisione sia frutto anche del nostro lavoro e che gli sforzi messi in campo abbiano fatto maturare un sentimento di equità e trasparenza per un settore complicato come il nostro.
JRoger