Noleggio dell’auto funebre: possibile o no?
Innanzitutto consideriamo che, secondo la “nostra politica”, è da considerarsi a tutti gli effetti possibile il noleggio di un mezzo funebre al fine di voler soddisfare quelle che in gergo vengono denominate “punte di lavoro”, poiché riteniamo che chi professa la nobile attività di impresa funebre dovrebbe essere dotato di almeno un mezzo funebre o un solido e depositato contratto di avvalimento con chi gli possa eseguire in modo trasparente, regolare e professionale il trasporto funebre.
Detto questo specifichiamo che l’attività di noleggio di veicoli senza conducente è in tutto e per tutto sottoposta a SCIA (segnalazione certificata inizio attività) la quale è da presentarsi presso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune dove intende operare.
Tale attività quando viene svolta da una società già esistente deve necessariamente integrare l’oggetto sociale della propria azienda con questa ulteriore attività ed è necessario essere in possesso di requisiti che per semplificazione riassumiamo in morali e tecnici.
Dalla data della sua presentazione l’attività può essere esercitata e quindi fugando ogni dubbio è inequivocabile il fatto che non sia assolutamente possibile per un’impresa funebre di affittare, prestare, noleggiare a titolo oneroso o gratuito il proprio mezzo ad altra impresa se tale impresa cedente non possiede espressamente l’autorizzazione a poter effettuare l’attività di noleggio.
Ma, attenzione, NON E’ SUFFICIENTE…
L’immatricolazione del mezzo funebre varierà in quanto va espressamente dichiarato che il mezzo diventerà oggetto di noleggio e quindi la carta di circolazione dovrà recare la dicitura “USO DI TERZI”.
Attenzione che chi impropriamente e senza questi passaggi fondamentali pone alla guida di un mezzo aziendale personale che non sia in forza all’azienda al quale è intestato il mezzo esce dalle coperture assicurative.
In caso di sinistro la compagnia assicurativa certamente si rivarrà al fine di non coprire il danno in quanto il mezzo è stato illecitamente noleggiato o comunque guidato da personale non autorizzato.
Parliamo dell’ultimo aspetto che non viene mai preso in considerazione, ma potrebbe tranquillamente configurarsi a seguito (ad esempio) di un fatto come un grave incidente stradale o una problematica di qualsiasi tipo durante un trasporto funebre autorizzato e cioè dell’esercizio abusivo della professione.
Art. 348 Codice penale:
- Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.
- La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
- Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
Detto questo … ne vale la pena di continuare a viaggiare irregolari? Se la vostra risposta è sì allora siete irrimediabilmente fiduciosi della vostra buona sorte.