Curiosa e istruttiva sentenza del TAR Puglia su struttura per il commiato

Il TAR della Puglia ha pronunciato, in data 20 giugno 2018, una sentenza su una struttura per il commiato destinata a far parlare.

Il fatto: il Comune di Maglie a seguito degli atti specifici degli uffici competenti nega la possibilità di realizzare una casa del commiato, anche per la netta opposizione di un condomino proprietario dei locali al primo piano e del giardino dell’immobile interessato al progetto dell’operatore funebre.

La vicenda inizia nel lontano 2015, con la prima domanda dell’impresa funebre e si conclude, per ora almeno, nel giugno 2018.

Interessanti, oltre che di qualche curiosità, le motivazioni della Corte e doverosa qualche riflessione sul testo della legge regionale della Puglia (evidentemente si nota che Federcofit, a suo tempo, non è stata neppure interpellata nonostante le sollecitazioni). Ma andiamo con ordine.

L’operatore funebre contesta, a parere nostro con qualche ragione, la legittimità del diniego del comune e l’infondatezza della pur comprensibile opposizione del condomino proprietario del primo piano e del giardino su cui si affaccia la proprietà dell’impresario.

E veniamo alle motivazioni addotte dal TAR Puglia nel rigettare le richieste dell’operatore funebre. L’operatore funebre rileva che l’attività della Casa del commiato non necessita di modifiche al Prg relativamente alla destinazione d’uso (va detto, sottolineiamo noi, che i comuni richiedono il pagamento degli oneri di urbanizzazione come per le attività commerciali); la Corte respinge questa tesi adducendo che il “legislatore assimila questa attività al cimitero ed al crematorio” come si recita la L.R. 34/08: “pertanto, dice la Corte, atteso che l’attività richiesta … è un’attività funeraria da realizzarsi all’interno del centro abitato e non una semplice attività commerciale, correttamente il comune ha applicato l’art. 4, comma 3 –come modificato dall’art. 35 della L.R. 4/10 – della L.R. 34/08, in forza della quale ‘nei casi di reali necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti e la costruzione di crematori e di strutture per il commiato di cui all’art 17, a una distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati …’”.

La sentenza motiva, poi, le ragioni del diniego per l’opposizione del condomino per concludere che il Comune si è mosso correttamente nel negare la possibilità di realizzare la struttura per il commiato.

Vedremo se l’impresario interessato accetterà il giudizio o proseguirà nella sua “battaglia” ricorrendo ai gradi superiori di giudizio.

Pur nel rigoroso rispetto della Sentenza ci preme fare due considerazioni.

In primis non è condivisibile separare nettamente la natura dell’attività di “commiato” dall’attività commerciale funebre: non solo nella generalità dei comuni italiani, relativamente agli oneri di urbanizzazione richiesti agli operatori che realizzano case funebri, si fa riferimento agli oneri per le attività commerciali (ne sanno qualcosa, in termini economici, i tanti operatori funebri che debbono mutare la destinazione d’uso di immobili da produzione a casa funebre), ma, soprattutto, le attività di commiato fanno parte integrante dell’attività funebre che da sempre, o meglio dall’inizio degli anni settanta, viene inquadrata generalmente nelle attività commerciali e governata, fino al 1996, dalla vecchia legge n. 426/’70 sul commercio.

Certo la modifica alle norme del settore apportata dalla L.R. n. 4/’10 o è frutto di una inqualificabile cattiveria o risponde ad una carenza concettuale grave: non vi è alcuna motivazione plausibile per ricondurre le strutture per il commiato ai cimiteri, crematori, … Se per l’esposizione delle salme o dei defunti di dovessero rispettare i 200 mt di rispetto come per i cimiteri e crematori, si dovrebbero spostare tutti gli ospedali italiani che gestiscono, obbligatoriamente, le camere mortuarie.

La seconda considerazione, a conclusione di queste righe, è che se non vengono modificate queste norme regionali il rinnovamento del settore nella Regione Puglia sarà cosa particolarmente ardua.

Il testo della sentenza può essere ricavato sul sito della Federazione www.federcofit.eu nella sezione Legislazione.