Regione Umbria: approvata la nuova legge regionale per il settore
Con il B.U.R.N. 61 del 21 novembre 2018, vengono pubblicate le nuove disposizioni sulla funeraria approvate dal Consiglio Regionale dell’Umbria.
Si tratta di otto articoli, gli artt. 13-19 e l’art. 42, della Legge Regionale 16 novembre 2018, n. 9 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali)”, che vanno a modificare e completare le norme per il settore presenti da lunghi anni sulle quali, dopo discussioni e confronti ai vari livelli, compresa un’audizione presso la Commissione sanità del Consiglio promossa dal Presidente della Commissione dott. Solinas, si è arrivati al risultato su cui riferiamo e consultabile sul sito della Federazione.
Le disposizioni introducono anche in Umbria le innovazioni introdotte nel paese con le leggi regionali; richiamiamo quelle che più interessano agli operatori funebri.
Formazione professionale: “La Giunta regionale elabora linee di indirizzo per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori che esercitano l’attività funebre”;
elenco delle imprese autorizzate: “Con la presente legge è istituito l’elenco regionale delle imprese autorizzate ad esercitare l’attività funebre e di trasporto funebre, di seguito denominate imprese, di cui all’articolo 184-ter, comma 2, che operano nel territorio regionale. L’elenco è gestito dalla struttura regionale competente”;
rispetto ed attenzione ai vari culti e convinzioni religiose: “I comuni assicurano altresì spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri, anche per culti diversi da quello cattolico, nel rispetto della volontà del defunto e degli aventi titolo di cui al comma 4, e provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi funerari e cimiteriali forniti, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici”;
trasporto funebre: “L’attività di trasporto funebre è svolta esclusivamente da imprese autorizzate dal Comune, nel rispetto del regolamento regionale di cui all’articolo 186-octies, comma 1, lettera b)”
trasferimento di salme e strutture per il commiato: “Durante il periodo di osservazione, su richiesta degli aventi titolo, per lo svolgimento delle onoranze funebri è consentito il trasferimento della salma dal luogo ove è depositata all’abitazione di residenza, o altro domicilio indicato, alle strutture obitoriali di cui all’articolo 185-bis, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettera b), e alle strutture destinate al commiato di cui all’articolo 185-ter. Detto trasferimento, fermo restando il rilascio da parte del Comune ove è avvenuto il decesso dell’autorizzazione al trasporto e dell’autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione, è consentito nel territorio del medesimo Comune ove è avvenuto il decesso o in altro Comune di destinazione, purché situato all’interno del territorio regionale.
Ai fini del trasferimento di cui al comma 3, escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato o che sia avvenuta in seguito a malattia infettiva diffusiva o che alla persona, ancora in vita, siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il medico che constata il decesso, dopo aver certificato che la morte è avvenuta per cause naturali, attesta che nulla osta all’eventuale trasferimento della salma per la continuazione del periodo di osservazione, a condizione che esso avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica. L’attestazione di nulla osta è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso.
Dopo l’accertamento della morte è consentito, su richiesta degli aventi titolo, e previo nulla osta del medico necroscopo, il trasferimento del cadavere ai fini della veglia funebre, anche a cassa aperta, dal luogo ove è depositato al luogo prescelto per le onoranze, per essere ivi esposto, purché tale trasferimento venga effettuato all’interno del territorio regionale, con le stesse modalità previste al comma 5, e sia portato a termine entro le ventiquattro ore dalla constatazione del decesso. Il nulla osta è titolo valido e sufficiente per il trasferimento del defunto in altro luogo prescelto, ed è rilasciato dal medico in tempi tali da non limitare il diritto dei dolenti al trasferimento medesimo.”
Casa funebre: “La casa funeraria è una struttura privata in possesso dei requisiti minimi strutturali e impiantistici richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) per l’esercizio dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, gestita, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 186-octies, comma 1, lettera b), da imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, ove, a richiesta degli aventi titolo, in apposite sale attrezzate è consentito lo svolgimento di:
a) accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione;
b) composizione e vestizione del defunto ed esecuzione dei trattamenti di tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente per la preparazione del cadavere;
c) esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma, e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa;
d) celebrazione delle attività di commemorazione e di commiato del defunto;
e) sosta del feretro sigillato in attesa del suo trasporto per essere destinato alla sepoltura o alla cremazione.
La Casa funebre: ”La sala del commiato è una struttura, gestita nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 186-octies, comma 1, lettera b), collocata all’interno della casa funeraria o dei cimiteri o degli impianti crematori, ma comunque al di fuori delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ovvero delle altre strutture sanitarie o socio-sanitarie, destinata, a richiesta degli aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia il feretro sigillato per brevi periodi, nonché ad esporre il feretro stesso per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato”
Loculi aerati: “Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati, i comuni, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 186-octies, comma 1, lettera j), possono prevedere, all’interno dei piani regolatori cimiteriali, la realizzazione di loculi aerati, a condizione che la loro costruzione sia eseguita in maniera da non rappresentare un rischio per la salute pubblica.
La realizzazione di loculi aerati, singoli o a batteria, è ammessa, sia per manufatti di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione di quelli esistenti, adottando soluzioni tecniche e costruttive conformi alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. La conformità dei progetti di costruzione dei loculi aerati ai requisiti indicati dalle disposizioni vigenti e alle relative norme igienico-sanitarie, deve essere specificamente certificata dal progettista.
In caso di tumulazione aerata, vista la diminuzione del tempo di scheletrizzazione del cadavere, la estumulazione ordinaria può essere effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. I comuni possono conseguentemente prevedere la riduzione del relativo periodo di concessione fino ad un minimo di dieci anni, rinnovabili su richiesta degli aventi titolo.
Regolamento regionale: “La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua e definisce:
a) gli aspetti attuativi afferenti alle funzioni e ai compiti dei comuni e delle Aziende unità sanitarie locali nell’ambito delle materie disciplinate dal presente Capo;
b) i requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi per l’esercizio dell’attività funebre e di trasporto funebre, nonché per l’esercizio delle strutture destinate al commiato di cui all’articolo 185-ter;
c) le modalità di tenuta dell’Elenco regionale di cui all’articolo 184, comma 6, nonché i tempi e i criteri per l’inserimento nello stesso delle imprese di cui allo stesso articolo 184, comma 6;
d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per il funzionamento degli impianti crematori;
e) i contenuti nonché le modalità di tenuta della Carta dei Servizi di cui agli articoli 185-ter, comma 4, e 186-quater, comma 4;
f) le modalità e i tempi di adeguamento ai requisiti previsti alle lettere b), d), ed e), nonché ai requisiti delle strutture destinate al commiato di cui all’articolo 185-ter, per le imprese e per i soggetti gestori di impianti crematori, in esercizio, privi dei requisiti medesimi;Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» – Serie Generale – n. 61 del 21 novembre 2018
g) l’ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all’articolo 186, comma 5;
h) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e strutture cimiteriali, nonché i criteri e i tempi di adeguamento per l’ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti, di cui all’articolo 186, comma 8;
i) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle cappelle private fuori dal cimitero, nonché le modalità di tenuta dei registri cimiteriali, di cui all’articolo 186, comma 8;
j) le caratteristiche dei loculi aerati di cui all’articolo 186-ter, comma 1.
Abbiamo riportato la norma sui punti più rilevanti per le attività funebri; ci torneremo sopra con specifiche valutazioni.
Merita sottolineare la necessità di procedere senza porre tempo in mezzo anche al Regolamento, previsto dalla norma, al fine di rendere effettiva rapidamente la norma approvata.