Marche: finalmente chiusa la vicenda dell’ubicazione delle “sale del commiato”

Abbiamo ricevuto dall’Assessore Moreno Pieroni una lettera ufficiale (clic qui per leggere), con cui l’Assessore ci ha informati dell’adozione di questa importante modifica normativa.  Vogliamo ringraziare a nome di tutta la Federazione l’Assessore Pieroni, e per questa cortesia e per la collaborazione e lo spirito costruttivo con cui ha seguito la soluzione di questo problema.

Nelle settimane passate, esattamente il 16 aprile u.s., il Consiglio Regionale delle Marche ha approvato numerose modifiche alle leggi regionali varate negli anni che vanno dal 1984 al 2018, come da testo consultabile sul sito della Federazione www.federcofit.it.

Nella DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 16 APRILE 2019, N. 128 “DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE”, all’art. 21 si affrontano anche i temi, ripetutamente trattati nel corso di questi ultimi anni, relativi alla realizzazione ed ubicazione delle strutture per il commiato, le “sale del commiato”, che tante discussioni hanno sollevato per le formulazioni inaccettabili approvate dal Consiglio Regionale.

Tutti ricorderanno le animate assemblee tenute in questi anni e gli incontri con i rappresentanti della Regione, e particolarmente con l’Assessore Pieroni che ha sempre dimostrato attenzione ed interesse a risolvere adeguatamente il problema.

La modifica approvata dal Consiglio, di cui riportiamo il testo, rappresenta un decisivo passo verso il riconoscimento della “cittadinanza” del servizio delle Sale del Commiato, senza relegarlo in collocazioni “impossibili”. Si ristabilisce la possibilità di realizzare le “sale del commiato” nelle zone omogenee alla destinazione d’uso previste nel P.R.G. Nello stesso tempo, garantendo, beninteso, la potestà delle Amministrazioni Comunali di governare l’assetto del territorio con il proprio P.R.G. nel rispetto delle normative nazionali, si chiariscono anche gli elementi necessari al fine di garantire i diritti dei residenti e la riservatezza del servizio offerto da tali strutture.

Art. 21 (Modifica alla l.r. 3/2005)1. Il comma 3 dell’articolo 9 bis della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è sostituito dal seguente:“3. Sino all’adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate nelle zone omogenee, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), D e F, ovvero anche B e C, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi. Va comunque garantita un’adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”.

Si tratta di un importante risultato per la categoria intera e per lo sviluppo della funeraria marchigiana. Possiamo riprendere con maggiore fiducia un cammino messo in discussione , al di là di ogni consapevole intenzione, dalle disposizioni approvate in questi ultimi tempi.

Da queste pagine non possiamo non rivolgere un sentito ringraziamento ai consiglieri regionali che hanno, finalmente, compreso la natura dei problemi, a partire dall’Assessore Moreno Pieroni, e un grande “GRAZIE” ad un nostro collega, Piero Paci, che non ha mai “mollato” su questi temi, tenendo sempre desta la volontà di perseguire questo risultato molto importante.