Lombardia: apportate correzioni (per noi inutili) alla Legge sulla Funeraria

Nella seduta del 26 luglio, il Consiglio della Regione Lombardia ha approvato alcune modifiche alla Legge Regionale 33/2009 per il settore necroscopico funerario e cimiteriale.

Immaginiamo che questi cambiamenti abbiano lo scopo di andare incontro all’impugnativa governativa dello scorso 23 Aprile del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Facciamo notare che comunque gli argomenti rettificati non toccano minimamente il contenuto sostanziale (se non uno al punto D) per noi operatori funebri e quindi per quello che ci riguarda la partita è ancora completamente aperta.

Vigileremo e a settembre comunicheremo le iniziative che metteremo in campo: rimanete connessi con noi…

 

XI LEGISLATURA 
ATTI: 2018/XI.2.2.2.82

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 36


Art. 17 (Modifiche agli artt. 69, 71, 72 e 73 della l.r. 33/2009)

  1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3 dell’articolo 69 le parole “, su richiesta dell’ufficiale di stato civile,” sono soppresse;

L’ARTICOLO DIVENTA IL SEGUENTE:

3. L’accertamento di morte è effettuato, su richiesta dellufficiale di stato civile, da un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall’ASST.

COMMENTO:

Non si capisce da chi sia effettivamente richiesto l’intervento del medico necroscopo se non dall’Ufficiale di Stato Civile in fase di formazione in parte prima dell’atto di morte il quale contatta l’Azienda Sanitaria di riferimento (ASST) al fine di richiedere l’intervento di un medico incaricato delle funzioni di necroscopo per il rilascio della certificazione necroscopica come previsto come previsto all’Art 74 comma 2 del DPR. 396/2000. Immaginiamo che sia un intervento stilato con l’intenzione di annullare uno dei punti contenuti nell’impugnativa governativa del 23 aprile scorso, quindi si è deciso di togliere quello che era in contrasto seppur previsto da una normativa Nazionale

b) alla rubrica dell’articolo 71 le parole “e utilizzo di cadaveri per finalità di studio” sono soppresse;

L’ARTICOLO DIVENTA IL SEGUENTE:

Art. 71  (Prelievo di cornea, presso l’abitazione del deceduto, a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio).

COMMENTO:

Sia questo che l’articolo seguente C nelle loro correzioni, nonostante non riguardino il settore funebre direttamente, ci appaiono (in qualità di cittadini) come una cancellazione ed un dietro front in merito a scelte che sembravano precedentemente concordate su largo fronte. Riteniamo che anche in questo caso si sia intrapresa la strada di assecondare l’impugnativa governativa.

I COMMI CANCELLATI SONO I SEGUENTI:

  1. Nel caso in cui la persona deceduta ha disposto l’u­tilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comuni­cazione al comune che autorizza il trasporto, previo assen­so e a spese dell’istituto ricevente.
  2. A seguito di interventi chirurgici in strutture ospeda­liere del territorio comunale il cittadino decide se donare eventuali parti anatomiche riconoscibili per finalità di stu­dio, ricerca o insegnamento o se richiederne la sepoltura.
  3. Presso ciascun comune del territorio regionale èistitu­ito un registro degli enti autorizzati che abbiano fatto richie­sta di utilizzare cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento. Il regolamen­to di cui all’articolo 76 disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

 

 d) il comma 4 dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:
Il trasporto della salma è comunicato dall’impresa fu­nebre al comune in cui è avvenuto il decesso che ne dà comunicazione, prima della partenza, al comune di desti­nazione e alla ASST cui compete l’effettuazione della visita necroscopica.

L’ARTICOLO DIVENTA IL SEGUENTE:

 “4. Il trasporto della salma è comunicato, prima della partenza, dall’impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso, nonché al comune di destinazione e all’ASST cui compete l’effettuazione della visita necroscopica.”.

OSSERVAZIONE:

Questo è l’unico argomento a noi direttamente connesso e finalmente, questa rettifica, corretta e giusta, è stata finalmente pubblicata riconducendo all’operatore funebre incaricato l’onere di comunicazione della partenza sia al comune di partenza che a quello di destinazione se differente. L’attendevamo da tempo. 

e) il primo periodo del comma 2 dell’articolo 73 è soppresso e al secondo periodo dello stesso comma dopo le parole “Ove non sia stata espressa” sono inserite le seguenti: “, in forma scritta o orale,”;

L’ARTICOLO DIVENTA IL SEGUENTE:

  1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall’ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero. Ove non sia stata espressa IN FORMA SCRITTA O ORALE la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafi­ci, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari.

OSSERVAZIONE:

Troviamo corretta questa linea di pensiero e riteniamo che il risultato finale sia quello di mantenere la dispersione prettamente connessa alla volontà espressa in vita dal de cuius.

f) il comma 4 dell’articolo 73 è abrogato.

L’ARTICOLO CANCELLATO E’ IL SEGUENTE:

4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l’ufficiale di stato civile autorizza la cremazione dei cada­veri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’al­bo pretorio del comune di specifico avviso.