Evviva evviva… anche la Calabria ha finalmente una legge… e che legge!!!
Da tanto tempo si aspettava una legge per la Calabria capace di regolare le attività funebri e la funeraria in genere.
Sono anni che si discute su questa necessaria legge senza che, fino ad oggi, si ottenesse un risultato.
Ricordiamo ancora bene le vicende che hanno portato all’abrogazione della precedente legge approvata (per evidenti forzature inaccettabili da parte della Regione) come se la Calabria fosse terra di un altro Stato completamente autonomo.
Eravamo particolarmente coinvolti e consapevoli delle molteplici esigenze presenti in una regione che vede, a fronte di 19000 decessi ogni anno, operare un numero spropositato di imprese funebri. Situazione che porta ad avere una media di servizi funebri per impresa inferiore ai 30 all’anno (una delle più basse di tutto il nostro Belpaese).
Eravamo anche curiosi di vedere come andava a finire perché il tema è in forte discussione da anni e sono susseguiti vivaci dibattiti e manifestazioni (buoniste) che tuttavia non cercavano di definire quali misure si dovessero adottare per frenare questa polverizzazione al fine di invertire la rotta e definendo in termini chiari i requisiti strutturali ed organizzativi necessari per ogni impresa.
Tutti buoni, tutti bravi e tutti allineati e coperti, come si dice.
D’altra parte, si erano create molte aspettative e Noi, Federcofit, eravamo ripetutamente stati accusati di difendere solamente i cosiddetti “centri servizio” facilitatori, nell’opinione dominante il settore, della citata polverizzazione.
BALLE e poi ancora BALLE!
Ecco, quindi, la soluzione geniale dei problemi in un dettagliato articolo 8 “Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati” della legge approvata dalla Regione Calabria su proposta distorta dell’ormai famoso “Comitato spontaneo…”
Per fare impresa funebre, recita l’articolato, si dovrebbe avere oltre ad una sede, “un qualsiasi mezzo funebre” con relativa autorimessa ed un “responsabile … stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente… che può coincidere con il titolare”. Soluzione minimale ma accettabile, salvo precisare come si deve fare il trasporto di cadavere.
Poi… qui arrivano le sorprese (comma 2): i requisiti citati sede, auto funebre e direttore tecnico, “possono essere ottenuti ricorrendo ad accordi con altre imprese certificate, associazione temporanea di impresa o contratti di rete”.
In definitiva per aprire un’attività funebre NON È PIÙ necessario avere nulla: basta un foglio di carta e un cellulare, per il resto si può prendere tutto in prestito.
Come tutto questo possa conciliarsi con la permanenza delle attività funebri nell’ambito delle norme di pubblica sicurezza (art. 6), è un po’ difficile a capirsi stante il rapporto fiduciario che si instaura tramite la sottoscrizione della delega da parte dell’avente titolo al direttore tecnico od addetto alla trattazione degli affari.
Ma la speranza è l’ultima a morire, la “speme”, come dice il poeta, fugge solo i sepolcri, quindi sarà il trasporto funebre e le modalità della sua esecuzione a contrastare, almeno un poco, la polverizzazione crescente ed a tutelare le imprese funebri storiche.
Macché, peggio che andar di notte. “L’impresa in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e c)” quindi tutte le imprese come recita il comma 2 che abbiamo citato, può “appaltare il trasporto funebre per la cerimonia ad altra impresa funebre certificata in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c)” (che abbiano almeno 6 addetti e due carri funebri). Quindi anche per fare il trasporto funebre non è necessario avere niente, con un contrattino, per di più anche poco impegnativo perché “la stessa svolgerà col proprio rischio d’impresa, tramite contratto genuino, il servizio di trasporto funebre ad essa commissionato”, il problema è risolto in barba ad ogni altisonante impegno a lottare contro la polverizzazione aziendale e contro i centri servizi che la diffondono.
Con buona pace di Pitagora e della sua famosa scuola calabrese di filosofi e pensatori la legge approvata è un bel pastrocchio; se prima era abbastanza facile aprire nuove attività funebri, oggi, con la nuova legge è diventato un gioco da ragazzi.
Dulcis in fundo: non sarebbe male se la norma definisse con precisione chi debba rilasciare l’autorizzazione al trasporto funebre di cadavere di cui all’art. 12 (il comune di decesso o quello di chiusura del feretro).
Chi sia il responsabile NON CI INTERESSA E NON È IMPORTANTE!!! Rimane il fatto che coloro che dovevano effettivamente essere regolamentate (le imprese funebri) e difese (le famiglie) alla fine non hanno ottenuto NIENTE per la SECONDA VOLTA!
Continuate così, alla estrema ricerca di fare i bastian contrari, i Don Chisciotte, le primedonne o le mosche bianche e finirete, con il tempo, affondati nella stessa materia su cui spesso le mosche stesse amano depositarsi.