Approvata la legge sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem

Una importante novità arriva dal Parlamento: dopo l’approvazione bipartisan della proposta sia alla Camera sia al Senato, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Legge 10 del 10 febbraio 2020, contenente “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.”

D’ora in poi si potrà donare il proprio corpo, dopo la morte, a fini di studio, formazione e ricerca scientifica.
Il provvedimento regola e rende più facile la donazione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione. Oggi infatti, la normativa pone troppi paletti e nei fatti le donazioni sono poche e i nostri chirurghi vanno in Francia, Germania, Austria a seguire dei corsi. Previsto il consenso per la donazione, istituzione di un elenco di Centri di riferimento. Servirà però un regolamento Miur, Salute, Interno, previa intesa in Stato-Regioni, per dare attuazione alla norma.

La legge si compone di 10 articoli.

Si prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT.

La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento. A differenza della legge sulle DAT, però, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l’onere di comunicare al medico che accerta il decesso l’esistenza del consenso. Per ottimizzare l’utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. I

È prevista la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, delle regioni e delle ASL, per diffondere tra i cittadini e i medici la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem a fini di ricerca, di formazione e studio.

La legge dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell’ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

È stabilito che l’utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e la legge destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (compresa l’ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell’ambito del quale si ricorra all’uso di corpi di defunti).

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Vuoi sapere cosa rappresenta l’immagine di copertina?
Si tratta di un quadro dipinto da Rembrandt per la Gilda dei medici di Amsterdam.
Rappresenta il professor Nicolaes Tulp, titolare della locale cattedra di anatomia, mentre esegue la dissezione del corpo di Adrian Adrianeszoon, famigerato criminale impiccato ad Amsterdam nel gennaio del 1632: poiché ai tempi non c’erano frigoriferi, il dipinto dev’essere di quei giorni…  il dottor Tulp è ritratto nel momento in cui espone agli astanti il funzionamento dei tendini del braccio sinistro: per maggiore comprensione, li afferra con delle grosse pinze, e a sua volta, con la mano sinistra, mima il movimento delle dita reso possibile dai tendini stessi.