Coronavirus: nuove istruzioni da Regione Lombardia

Gentilissimi,
con riguardo all’esercizio dell’attività funebre si forniscono le seguenti indicazioni a riscontro dei quesiti pervenuti:

1. Trasporto a cassa aperta

Come evidenziato nella nota DGW “Emergenza da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre del 12.03.2020 prot. 11358 relativa al trattamento delle salme e dei cadaveri di cittadini deceduti affetti da Covid-19, a scopo precauzionale : “Il trasporto del feretro non è fonte di diffusione del virus e non comporta rischi per la salute pubblica; tuttavia a scopo precauzionale sono sospesi per tutti i decessi, i trasporti a cassa aperta (artt. 70 comma 4 e 72 comma 1 l.r. 4/2020; art. 39 comma 2 Regolamento Regionale 6/2004), almeno fino alla fine dell’emergenza sanitaria.”

2. Riduzione del periodo di osservazione della salma di cittadini affetti da COVID-19.

È stato disposto che:

    1. a) nelle strutture di ricovero le direzioni di presidio riducano il periodo di osservazione della salma, mediante l’accertamento strumentale della realtà della morte ai sensi dell’art. 1 del DM Salute 11 aprile 2008; accelerando così i tempi di trasporto della salma;
    2. b) al di fuori delle strutture di ricovero i medici necroscopi, constatata la realtà della morte mediante la visita necroscopica, dispongano la riduzione del periodo di osservazione ai sensi dell’art. 70 comma 3 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

3. Decesso presso abitazione e vestizione delle salme.

Nella prassi, che si conferma, la vestizione è effettuata successivamente all’accertamento di morte da parte del medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall’ASST (art. 69 comma 3 l.r. 4/2019).

Al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici di cittadini deceduti affetti da COVID-19, deve essere evitata la manipolazione delle salme/cadaveri. Pertanto, si soprassiede alla vestizione e si procede con l’avvolgimento nel lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante (nota DGW del 12.03.2020 prot. 11358 “Emergenza da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre” inviata alle Strutture sanitarie e socio-sanitarie).

4. Deroga all’obbligo di intervenire con quattro operatori funebri o necrofori.

L’obbligo di cui all’art. 74 comma 3 lett. f) l.r.4/2019 (che dispone che l’esercizio dell’attività fune­bre sia subordinato alla sussistenza e alla permanenza almeno quattro operatori funebri o necrofori) è strettamente connesso alla fattispecie ordinaria della cerimonia funebre, sospese dall’ DPCM 8 marzo 2020, art. 1 comma 1 lett. i).

Stante la necessità di garantire l’esercizio dell’attività funebre, così come disposto dal DPCM 11 marzo 2020, art. 1 comma 1 comma 3, per le difficoltà espresse dal territorio, e per le attività necessarie alla preparazione e trasporto del feretro, da svolgere mediante adeguate attrezzature per la sua movimentazione, risulta possibile l’intervento con un numero ridotto di operatori fino a conclusione dell’emergenza COVID-19, alle condizioni da voi evidenziate.

5. Dotazione DPI per i necrofori

Nel trattamento di pazienti deceduti, affetti da infezione da COVID 2019, casi confermati e casi probabili, devono essere attivate precauzioni standard. Con il decesso, infatti, cessano le attività vitali e cessa il pericolo di contagio: il paziente deceduto, a respirazione cessata, non è fonte di dispersione nell’aria di virus attraverso aerosol.

D’altro canto, al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici nel trattamento delle salme e dei cadaveri di cittadini deceduti affetti da COVID-19, si raccomanda che gli operatori addetti all’attività funebre, oltre a rispettare tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, utilizzino adeguati Dispositivi di Protezione individuale – mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse – nella manipolazione delle salme/cadaveri di cittadini deceduti affetti da Covid-19 (nota DGW del 12.03.2020 prot. 11358 “Emergenza da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre” inviata alle Strutture sanitarie e socio-sanitarie).

6. Approvvigionamento DPI per i servizi funebri.

Nell’attuale contesto, è possibile curare l’approvvigionamento con la rete pubblica per il solo personale sanitario. Sarà cura delle singole imprese provvedere autonomamente.

7. Cerimonie religiose

Il DPCM 8 marzo 2020, art. 1 comma 1 lett. i) sospende le cerimonie religiose, comprese quelle funebri. In generale, è necessario che siano evitate espressioni di affetto nei confronti del defunto/a; siano rispettate le corrette procedure del lavaggio delle mani; siano arieggiati periodicamente i locali e non siano affollati mantenendo le distanze interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.

8. Cremazioni.

Al fine di ridurre i tempi di attesa delle cremazioni sull’intero territorio regionale questa Regione ha sollecitato la Prefettura di Milano.

9. Autorizzazione alla cremazione ex art. 12 comma 1 e comma 2 del Regolamento attività funebre e cimiteriale, n. 6/2004 e processo verbale.

La legge 130/01 all’art 3 prevede che in mancanza di indicazioni testamentarie o di altre espressioni di volontà del defunto (“… l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati …”) la volontà del coniuge o altro parente sia “manifestata” all’ufficiale di stato civile del Comune di decesso o residenza, ai fini della sua autorizzazione. La Circolare 21/SAN/2005, esplicativa del Regolamento, indica “in luogo del processo verbale, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva dello stesso”. Appare, pertanto, lecita, stante il contesto emergenziale, l’acquisizione da parte del Comune di un atto scritto conforme al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

10. Interazione tra Comune, impresa, cittadino e operatori sanitari

Devono essere valorizzati in questo contesto emergenziale – in cui la principale misura di protezione è il divieto di spostamento delle persone fisiche, se non per motivate esigenze – gli strumenti di interazione in remoto tra Comune, impresa, cittadino e operatori sanitari, nel rispetto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ove applicabile.

Cordiali saluti

Direzione Generale Welfare

Luigi Cajazzo
Direttore Generale Welfare