Decreto blocca Italia: le Onoranze Funebri restano aperte
In merito all’ultima comunicazione trasmessa nel DPCM del 22 marzo 2020 ripetiamo che, indipendentemente che il codice ATECO delle imprese funebri (96. 00) non sia menzionato nell’elenco, è stato fatto un espresso richiamo al precedente DPCM nel quale le imprese funebri risultavano autorizzate ad operare come servizi essenziali alla persona.
Federcofit quindi comunica alle imprese del territorio italiano che sono autorizzate regolarmente a continuare il loro operato.
Poche tipologie aziendali sono altrettanto indispensabili come le nostre in questo momento di grande difficoltà per il Paese.
Invitiamo tutti alla prudenza e come accaduto nei comunicati precedenti ad utilizzare per qualsiasi intervento la massima tutela possibile per sé e per i propri dipendenti indipendentemente dalla causa di morte.Grazie a tutti per il vostro operato quotidiano e buona continuazione a tutti.
Pochi minuti fa è stato distribuito il decreto che dispone la chiusura di tutte le attività produttive e commerciali non strategiche.
L’articolo in particolare dispone:
comma 1
- A. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto… Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- C. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque
proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; - F. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e
alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare
l’emergenza.
Alla luce delle lettere A e F, per quanto l’attività funebre non sia indicata nell’allegato 1, deve ritenersi essenziale per il richiamo al DPCM 11 marzo 2020.
comma 4
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.