Federcofit ed EFI scrivono al Ministro della Salute: chiarezza su inumazioni COVID!
C.a. Illustrissimo Ministro della Salute
On Roberto SPERANZA
Lungotevere Ripa, 1 – ROMA
C.a. DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA Ufficio 4
Dott. Pasqualino Rossi
Viale Giorgio Ribotta, 5 – ROMA
Roma, 17 aprile 2020.
Prot. 130 -2020
OGGETTO: chiarimento per le modalità di confezionamento dei feretri destinati all’inumazione dei deceduti da Covid-19.
Illustrissimo Signor Ministro, il Ministero della Salute, con le recenti circolari:
protocollo n. 11285 del 1 aprile 2020,
protocollo n. 12302 del 8 aprile 2020,
è stato fornito un quadro chiaro, completo e valevole su tutto il territorio nazionale delle indicazioni per le procedure del settore funebre, cimiteriale e della cremazione in questa fase emergenziale determinata da Covid-19.
Tuttavia, assistiamo alla negazione di tali regole attraverso affermazioni concepite su base interpretativa delle suddette circolari veicolate attraverso comunicazioni da parte di aziende operanti nel settore funebre/cimiteriale, frutto anche di risoluzioni a quesiti individuali forniti dallo stesso Ministero della Salute che mal si conciliano con la portata nazionale delle citate circolari.
Ci rivolgiamo quindi a Lei al fine di contrastare possibili affermazioni semplicistiche che mirino alla delegittimazione di corretti procedimenti dettati dall’unico organo competente in materia, il Ministero della Salute.
La circolare ministeriale premette che con il decesso dell’individuo, cessando le funzioni vitali, si riduca nettamente il pericolo di contagio (poiché la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto).
Il deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è più fonte di dispersione del virus nell’ambiente circostante.
Nell’allegato 1 vi sono elencate specifiche disposizioni recanti le caratteristiche dei feretri ed il loro relativo corretto confezionamento.
Il passaggio, oggetto del contendere di questa comunicazione, si trova sempre nell’allegato 1, lettera C:
indicazioni per i feretri non conservati in cella refrigerata o in stanza refrigerata e destinati a inumazione o cremazione per i quali si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A), in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’articolo 31 del D.P.R. 285/1990, purché sul fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradabili.
Appare quindi inequivocabile che l’inumazione vada effettuata senza l’utilizzo della contro cassa di zinco, tra l’altro vietata ai sensi dell’articolo 75 del DPR 285/1990, in quanto la dispersione nell’ambiente del cadavere durante il periodo di inumazione non rappresenta una minaccia alla salute pubblica, tra l’altro evitata attraverso soluzioni che mirino al contenimento dei liquidi anche in assenza di zinco.
La previsione contenuta nell’allegato citato “che in caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradabili” rafforza la soluzione dell’interramento senza l’uso di zinco, materiale assolutamente non biodegradabile che tra l’altro visti i numeri dei decessi Covid o sospetti tali, legittimerebbero la presenza nel terreno cimiteriale di grandi quantità di questo metallo.
Inumare un feretro con lo zinco senza eseguirne contestualmente il taglio, come espressamente indicato nella circolare Ministeriale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori cimiteriali (come sarebbe invece previsto all’articolo 75, comma 2 del DPR 285, 1990) impedirà inevitabilmente al cadavere di raggiungere lo stato di mineralizzazione con le inevitabili conseguenze che si dovranno affrontare al termine dell’ordinario periodo di inumazione.
In pratica sarà come spostare l’attuale problema soltanto più avanti.
Prima dell’emanazione della circolare citata, alcune Regioni avevano già legittimato l’uso della doppia cassa lignea e zinco per le operazioni di inumazione dei cadaveri Covid-19, mentre altre, tra le quali Lombardia, Sardegna e Umbria, avevano già previsto soluzioni che evitassero lo zinco attraverso l’utilizzo del materB denominato dispositivo barriera (come comunemente utilizzato per tutte le inumazioni di defunti non Covid-19).
L’attuale interpretazione di parte, in merito all’utilizzo della cassa di zinco, ci appare del tutto inopportuna nel massimo rispetto delle competenze che, a diverso titolo, intervengono sulla materia cui chiediamo di poter contribuire anche con la nostra esperienza e professionalità.
Pertanto, richiedendo di esprimerVi in merito all’utilizzo della controcassa di zinco o meno nella casistica di inumazione di defunti sospetti o accertati Covid-19, in attesa di un Vostro tempestivo riscontro, cogliamo l’occasione per augurarVi un buon lavoro.