Lombardia: la “nuova normalità” dal 1 giugno
Il 29 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 555, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:
- centri massaggi e centri di abbronzatura,
- piscine,
- palestre,
- parchi tematici e di divertimento,
- circoli culturali e ricreativi,
- svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
- attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
- servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno).
Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:
- musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
- esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
- attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
- censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.
L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata
Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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- Spostamenti
In base a quanto previsto dal DPCM del 17 maggio 2020 è possibile spostarsi all’interno del territorio regionale senza più alcuna limitazione, fatta eccezione per eventuali zone soggette a maggiori restrizioni istituite dalle singole Regioni. Non ci sono limitazioni sul numero delle persone che si possono incontrare contemporaneamente, permane però il divieto di assembramento e l’indicazione di mantenere la distanza interpersonale.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del DL n. 19 del 2020. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per gli spostamenti verso altre regioni è necessario portare con sé l’autocertificazione.
Per le persone sottoposte a quarantena, o che presentano sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5 °C, resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
- Mascherine
Come previsto dall’Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020, in Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. La mascherina è obbligatoria per i bambini a partire dai sei anni d’età, non è obbligatoria per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa. Rimane obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività fisica e l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale.
- Misure di sicurezza per il trasporto pubblico
Le nuove misure di sicurezza previste dall’ordinanza regionale n.538si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.
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- A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine. È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana.
- I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili;
- Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno;
- Gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità;
- È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.
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Le misure previste sono valide dal 4 maggio al 31 agosto.
- Attività fisica e sportiva
Dal 1° giugno sono consentite anche le attività di piscine e palestre nel rispetto delle specifiche indicazioni per tali attività (vedi allegato 1).
Sono inoltre consentiti sia il volo che la navigazione da diporto: per il noleggio di unità di navigazione si applica quanto stabilito nelle Linee guida alla voce “Noleggio veicoli e altre attrezzature”.
Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso della mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica. Rimane obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività.
- Cerimonie civili e religiose
L’accesso ai luoghi di culto deve essere contingentato in modo da evitare qualsiasi assembramento all’interno dell’edificio e nei luoghi annessi.
L’accesso ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche deve avvenire indossando la mascherina o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. L’accesso non è consentito a coloro che nei giorni precedenti sono stati in contatto con persone positive al Covid-19, a persone che mostrano sintomi influenzali/respiratori o con temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
Tutti i luoghi di culto devono essere igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione. Nel caso in cui il luogo non sia idoneo alle celebrazioni liturgiche, le celebrazioni potranno essere tenute all’aperto, sempre nel rispetto di quanto indicato negli Allegati al DPCM del 17 Maggio
- Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive
Regione Lombardia ha predisposto, in allegato all’Ordinanza regionale n. 555 del 29 maggio 2020, le linee guida contenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività. Clicca qui per approfondire
- Sanzioni
Il mancato rispetto delle misure di contenimento disposte dalla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del DPCM 25 marzo 2020, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, con un incremento fino a un terzo della sanzione se il mancato rispetto avviene attraverso l’utilizzo di un veicolo.
- Domande frequenti (FAQ)
Consulta le domande frequenti (FAQ) per chiarimenti sui contenuti dei provvedimenti in vigore dal 1° giugno.