Comune di Arezzo: regolamento su cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

Comune di Arezzo

Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (deliberazione CC n.172 del 20/11/2014)

 

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell’ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), alla Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) così come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 66 del 12 novembre 2013 e al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria).

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri.

  1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
    a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
    b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
    c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. In ogni caso, l’ufficiale di stato civile che riceve la suddetta dichiarazione provvede ad inoltrarla immediatamente all’altro ufficiale di stato civile per i provvedimenti di competenza;
  2. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
  3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione, così come la certificazione della regolarità dell’iscrizione, fino al momento del decesso.
  4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
  5. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 art.3 c.1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all’Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
  6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
  7. L’area crematoria in cui viene effettuata la cremazione dei cadaveri, di resti mortali e di ossa è situata presso il cimitero comunale di Arezzo e comprende l’Ara di cremazione, i luoghi riservati alla conservazione delle ceneri, il cinerario comune, il Roseto. Nel cimitero sono predisposte sale per consentire la commemorazione ed il commiato dal defunto durante il rito della cremazione, all’atto della riconsegna delle ceneri o durante la dispersione delle stesse nel rispetto della dignità della persona indipendentemente dalla religione o dalla cultura di appartenenza.

Art. 3 – Destinazione delle ceneri.

  1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria recante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
  2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
    a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all’interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
    b) interrate all’interno del cimitero in un’area a ciò destinata in via esclusiva, qualora le caratteristiche del materiale dell’urna lo consentano;
    c) conservate all’interno di un cimitero nei luoghi di cui all’art. 80, comma 3, D.P.R. 285/1990;
    d) disperse;
    e) affidate per la conservazione a familiare o ad altro soggetto a ciò autorizzato.

Art. 4 – Affidamento e dispersione delle ceneri.

  1. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 6.
  2. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 5 – Iscrizione ad associazione.

  1. Per consentire l’affidamento o la dispersione di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 6 – Mancata individuazione dell’affidatario o dell’incaricato della dispersione

  1. Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
    a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
    b) dall’esecutore testamentario;
    c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
    d) dal tutore di minore o interdetto;
    e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a),b), c) e d), dal soggetto gestore del servizio cimiteriale.
  2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti all’ufficiale di stato civile che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 7 –consegna ed affidamento delle ceneri

  1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna sigillata di adeguata capienza e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.
  2. Soggetto affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari(coniuge o, in difetto, parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi).
  3. Il soggetto affidatario sottoscrive un documento in cui è indicato il luogo di destinazione dell’urna cineraria. Tale documento, redatto in triplice copia, è conservato presso l’impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
  4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
  5. In ogni caso di affidamento personale, l’ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
  6. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all’affidamento mediante dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione. In questo caso le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali (in urna o nel cinerario comune).
  7. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Art. 8 – Procedura per la concessione dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri

  1. La richiesta di affidamento delle ceneri viene presentata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.
  2. La richiesta deve contenere:
    a) le generalità del richiedente e della persona defunta;
    b) le generalità della persona a cui verrà affidata l’urna;
    c) l’indicazione del luogo di conservazione delle ceneri;
    d) l’impegno da parte dell’affidatario a:
    custodire l’urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali ed a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
    comunicare ogni variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria, all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
    trasferire l’urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell’affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione, previa comunicazione dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso;
    consentire l’effettuazione, nei locali adibiti quali deposito dell’urna, di accertamenti di verifica e controllo, attraverso il personale specificamente incaricato.
  3. In caso di decesso dell’affidatario, i soggetti di cui all’art. 2 del presente regolamento dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta secondo quanto previsto dal presente articolo, oppure conferire le ceneri nel cimitero comunale. La richiesta dovrà essere presentata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso del defunto cui appartengono le ceneri.
  4. Resta salva la facoltà dell’erede dell’affidatario deceduto, di farsi carico dell’affidamento, previa acquisizione del consenso dei parenti del defunto di cui all’art. 2.

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 9 – La dispersione delle ceneri

  1. Il Comune di Arezzo, conformemente alle disposizioni della legge regionale 29\2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concede all’avente titolo, che ne faccia richiesta, l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all’art. 11 del presente regolamento .
  2. L’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arezzo è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel comune di Arezzo.
  3. Nel caso di dispersione in Comune diverso da quello di decesso, occorre nulla osta del Comune in cui verranno disperse le ceneri. Nel caso di dispersione in mare, il nulla osta è rilasciato dal Comune dal quale viene imbarcata l’urna.
  4. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.
  5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all’articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 10 – Procedura per la concessione dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri

  1. La richiesta di dispersione delle ceneri viene presentata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.
  2. La richiesta deve contenere:
    a) le generalità del richiedente e della persona defunta;
    b) le generalità della persona che provvederà alla dispersione;
    c) l’indicazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l’urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. Il luogo della dispersione, ove non scelto dal defunto, è scelto dall’avente titolo alla dispersione.
    e) l’eventuale autorizzazione del proprietario dell’area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale.

Art. 11 – Luoghi di dispersione delle ceneri

  1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:
    a) In aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
    b) In natura;
    c) In aree private, al di fuori dei centri abitati, all’aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
  2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
  3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 12 – Senso comunitario della morte

  1. Nel caso di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, il gestore del servizio cimiteriale individua all’interno del cimitero un luogo, o una modalità anche virtuale, ove collocare, su richiesta e a cura dell’affidatario delle ceneri o del richiedente la dispersione, la suddetta memoria.
  2. La richiesta di apposizione della memoria può essere presentata dai parenti del defunto di cui all’art. 2 e sempre che non sussista espressa volontà di non menzione da parte del defunto.
  3. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 13 – Registri cimiteriali

  1. L’Ufficiale dello Stato Civile predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri.
  2. Analogo registro è conservato presso il gestore del crematorio.

Art. 14 – Informazione ai cittadini

  1. Il Comune di Arezzo promuove e favorisce l’informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
  2. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Arezzo e quello del Gestore dei Servizi Cimiteriali.

Art. 15– Imposta di bollo

  1. Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo

 

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