Lo stipendio? ora è vietato pagarlo in contanti

La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito dal 1° luglio 2018 il divieto di pagamento dello stipendio in contanti.


Dal 1° luglio 2018 saranno ammessi solo pagamenti tracciati e non sarà più quindi possibile per i datori di lavoro pagare le buste paga con denaro liquido. Nella Legge di Bilancio viene stabilito che da luglio datori di lavoro e committentipotranno pagare le retribuzioni, nonché gli anticipi di retribuzione, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili.

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:

  • bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • altri strumenti per i pagamenti elettronici;
  • pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.

Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante. Se in precedenza la firma della busta paga poteva in alcuni casi avere valenza di quietanza ora non vi potranno essere più dubbi. Questo perché la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.

Il divieto di pagare in contanti la busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.

Quindi è applicabile:

  • contratti a tempo pieno e part-time;
  • rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • ai contratti di apprendistato;
  • a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
  • ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.
  • La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:

  • nella Pubblica Amministrazione;
  • nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).

Tuttavia anche se la legge non prevede tale obbligo, il consiglio è sempre quello di non pagare mai gli stipendi in contanti per colf e badanti. Il motivo è molto semplice, infatti sarà difficilissimo in futuro provare che tutti pagamenti sono stati effettuati regolarmente. E’ quindi sempre preferibile retribuire il collaboratore familiare, che sia colf, badante o baby sitter con mezzi tracciati così come elencato sopra.

Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma sono state indicate anche le sanzioni applicabili ai contravventori. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.