Sardegna: le novità più significative del regolamento sulla legge funeraria

Nei giorni passati abbiamo pubblicato la Deliberazione della Giunta regionale della Sardegna relativa alle disposizioni applicative in attuazione della legge n. 32/’18 “Norme in materia funebre e cimiteriale” che dovranno dare concreto avvio alle nuove azioni previste dalla legge.

Il testo completo può essere ricavato su questa rivista https://www.hermesfuneraria.eu/?p=2426  o sul sito della Federcofit, https://www.federcofit.it/legislazione-regionale.

Vogliamo, qui, sottolineare le più rilevanti novità ed i conseguenti adempimenti.

  • Requisiti dei mezzi per il trasporto funebre ed adempimenti relativi
    La materia è trattata nel punto c) e si riferisce al disposto contenuto nell’art. 24 della legge.
    Richiamati i requisiti del carro funebre, che i trasformatori tradizionalmente garantiscono perfettamente, le disposizioni impongono al titolare del mezzo, quindi agli impresari funebri, l’obbligo di predisporre ed adottare (entro 6 mesi dalla pubblicazione di questo regolamento, entro il 26 ottobre) un PIANO DI AUTOCONTROLLO e di un REGISTRO dove annotare la autorimessa di ricovero del mezzo e le operazioni di sanificazione, ecc., effettuate sul mezzo.
    La Federazione ha già predisposto il documento formale per il Piano di autocontrollo ed il Registro per le relative annotazioni, a disposizione, ovviamente gratuita, per tutti gli associati della Sardegna, che può essere richiesto alla Segreteria della federazione (tel. 0233403992) od ai nostri referenti della Sardegna.
  • Verbale chiusura feretro e puntura conservativa
    Si tratta di una nuova funzione in capo all’attività funebre svolta dall’addetto al trasporto che assume, in questo adempimento, la funzione di incaricato di pubblico servizio con le conseguenze del caso.
    Il Verbale, di cui la Giunta ha deliberato la modulistica, esplicita anche la certificazione dell’eventuale adozione della puntura conservativa.
    Si deve sottolineare che la Legge (art. 20, c.3) esplicita che la puntura conservativa deve, prima di tutto, essere prescritta dal medico necroscopo e, secondo elemento importante, è “eseguita dall’impresa funebre … con personale formato, previa frequenza di specifici corsi definiti dalla Giunta regionale …. In alternativa tale trattamento è eseguito da personale a ciò delegato dall’ATS.”.  Si tratta di un altro importante adempimento delegato alle imprese funebri. Va precisato, in considerazione che già qualche Direttore di Presidio sanitario formalizza questa responsabilità in capo agli addetti al trasporto, che ad oggi i corsi formativi, che prevedono anche la formazione per effettuare la puntura conservativa, non hanno preso avvio e che, sul piano teorico e formale, le imprese in attività hanno un limite di tempo di 4 anni per assolvere agli obblighi formativi. Quindi per un periodo transitorio i presidi sanitari e le ASL in genere dovranno garantire questo servizio con proprio personale.
    La Federazione sta già lavorando per predisporre tutti gli elementi atti alla formazione anche per l’esecuzione di questo adempimento al fine di garantire le imprese su tutti gli aspetti previsti dalla norma.
  • Percorsi formativi
    Si individuano due tipologie di funzioni da formare: il Direttore tecnico/addetto alla trattazione degli affari e l’operatore funebre (necroforo/addetto al trasporto).
    I destinatari della formazione si possono dividere in due raggruppamenti:

    • Coloro che hanno esperienza di almeno due anni negli ultimi cinque: debbono frequentare i corsi entro 4 anni, non necessitano di specifico titolo di studio, debbono frequentare corsi ridotti (30 ore per direttore e 20 ore per operatore funebre) con obbligo di frequenza almeno per il 90% delle ore di formazione e non sono sottoposti al superamento della valutazione finale o esame.
    • Coloro che non hanno tale esperienza: i nuovi operatori dovranno essere in possesso di specifici titoli di studio (scuola media superiore di II° grado o triennio di formazione professionale per direttori tecnici, obbligo scolastico per operatore funebre), frequentare i corsi completi con l’obbligo di frequenza per il 90% delle ore di formazione (40 ore gli operatori funebri e 60 ore i direttori tecnici) e superare un esame/valutazione finale

Le disposizioni prevedono, inoltre, che coloro che sono in attività ma non hanno l’esperienza dei due anni negli ultimi cinque potranno frequentare i corsi completi anche se non sono in possesso dei titoli di studio specifici per Direttore o per operatore.

La norma prevede, infine, che ogni 5 anni tutti dovranno frequentare corsi di aggiornamento (10 ore per direttori ed 8 ore per operatori funebri) relativi alle innovazioni normative e tecnologiche.

Anche per i processi formativi la Federazione entro breve termine formulerà agli operatori specifiche proposte per adempiere a tali obblighi.