Da Regione Lombardia chiarimenti sulla circolare 655 del Ministero della Salute

Regione Lombardia ha emanato a dei nuovi chiarimenti  in merito alla circolare del ministero della sanità. Sono chiarimenti che riguardano prettamente le competenze operative delle strutture sanitarie e degli operatori sanitari. Ci sembra tuttavia importante che vengano condivise anche con gli operatori funebri i quali debbano essere nella piena consapevolezza di quali sono le attività di loro competenza è quelle di competenza delle strutture sanitarie.

Ai Direttori Generali
ASST
ATS
Oggetto: Emergenza COVID-19. Circolare Ministero Salute n. 11285 del 1.4.2020 e Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020. Attività funebre, cimiteriale e cremazioni

Ai fini della loro adozione e della più ampia diffusione ai soggetti interessati, si trasmette la Circolare del Ministero Salute n. 11285 del 1.4.2020 che integra e specifica, per taluni aspetti, l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020. In particolare, ferme restando le indicazioni già fornite con note di questa DG Welfare e raccomandando la lettura complessiva del testo ministeriale, si segnala che sono disposte ulteriori precauzioni che di seguito sommariamente si richiamano, unitamente a taluni chiarimenti, perché di diretta applicazione o di interesse da parte delle Vs Aziende.

Lettera B Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19

Punto 3. Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve
provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato
esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento
Si precisa che:

  • per “tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19” sono da intendersi tutti i casi che, prima del decesso, non abbiano manifestato i sintomi di cui alla circolare Ministero Salute del 9/3/2020 sulla definizione di caso (1) .
  • richiamata, con riferimento ai documenti pertinenti (2), (3) la fondamentale importanza che tutti gli operatori sanitari siano opportunamente formati e aggiornati in merito alle modalità e ai rischi di esposizione professionale, nonché alle misure di prevenzione e protezione disponibili, anche al fine di adottare i comportamenti più opportuni atti a limitare l’eventualità del contagio, in questa fase emergenziale l’attività del medico necroscopo, finalizzata all’accertamento della realtà della morte, potrà essere svolta con equipaggiamento minimo essenziale, ossia almeno mascherina chirurgica e guanti, fermo restando che laddove si rilevi la necessità di manipolare la salma, anche il medico necroscopo dovrà essere dotato di mascherina chirurgica, occhiali, guanti, sovrascarpe e camice idrorepellente.

Lettera C Esami autoptici e riscontri diagnostici

  • Punti da 1 a 10

Lettera D Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio

Punto 1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all’esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l’intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L’allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;

Pertanto, la Struttura territoriale competente deve:

  1. disporre di un recapito telefonico in grado di ricevere la comunicazione h24 (fisicamente presidiato o in ogni caso dotato di sistema per registrazione telefonica)
  2. pubblicizzare indirizzo PEC
  3. rendere accessibile l’inserimento della richiesta di visita necroscopica via web per le ASST che sono dotate di apposito portale

Compatibilmente con l’organizzazione del servizio, l’intervento del medico necroscopo sarà tempestivo, anche nelle more della formale richiesta da parte del comune, ai sensi dell’art. 74, comma 2 DPR n. 396/2000, secondo le modalità consuete.

Punto 3. Se il decesso avviene all’interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;

Con riferimento alle competenze delle ATS i DIPS garantiranno le attività di polizia mortuaria di competenza e, nel merito, una corretta e costante interlocuzione con i Comuni, nei confronti dei quali – in particolare per l’attività di cremazione – questa Direzione si è raccordata con il Prefetto di Milano per le tematiche di cui alla lettera F Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori.

Alle ATS si chiede di dare adeguata diffusione della circolare alle strutture di ricovero, alla rete sociosanitaria, alla medicina territoriale presenti nell’area di competenza.

 

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