Funeraria: Corte Costituzionale boccia il ricorso contro la legge lombarda

Il 30 luglio 2020 è stata depositata presso la cancelleria della Corte Costituzionale la Sentenza n° 180 del 9 luglio, con la quale la Corte ha deciso sul ricorso del Governo contro la legge lombarda sulla Funeraria.

La Corte ha affrontato anzitutto l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla Regione Lombardia, per la quale il ricorso non individuava né le disposizioni statali violate né i principi fondamentali da queste dettati e in ipotesi pregiudicati dalle norme impugnate, e ha dato ragione a Regione Lombardia.

Per la Corte, l’eccezione è fondata, e il ricorso inammissibile per le ragioni di seguito precisate:

L’Avvocatura generale dello Stato – che in sostanza si limita a una mera riproduzione del contenuto della delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso – sostiene, in particolare, che le norme in parola contrastino con i principi fondamentali asseritamente posti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in quanto alcune di esse introdurrebbero fattispecie non contemplate da tale regolamento, mentre altre detterebbero una disciplina da questo difforme.

Per la Corte, le censure risultano apodittiche, essendo prive di ogni supporto argomentativo in ordine all’idoneità del d.P.R. n. 285 del 1990 a dettare principi fondamentali vincolanti la potestà legislativa concorrente regionale, anzi, per la Corte il regolamento “rientra, di per sé, tra le fonti normative secondarie cui «è inibita in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del 2003); e neppure i principî di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario»…

La Corte sottolinea che «L’Avvocatura generale dello Stato si limita difatti a evocare esclusivamente il regolamento di polizia mortuaria, senza dedurre alcunché in ordine alla possibilità di qualificarlo come norma interposta; addirittura nemmeno mai menziona, nell’atto introduttivo, la normativa primaria di cui esso è attuazione; non indica, infine, quali sarebbero i principi fondamentali deducibili dall’ipotetica normativa interposta.»

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

  1. dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale… promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
  2. dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale…

Clic qui per accedere al PDF della Sentenza 180 del 9 luglio 2020


Funeraria: la Corte Costituzionale chiude la querelle tra Governo e regioni iniziata negli ultimi anni.

Finalmente si possono leggere le motivazioni della sentenza n° 180S/2020 della Corte Costituzionale in merito all’impugnativa dello stato (Presidenza del Consiglio) avverso le nuove le nuove disposizioni lombarde sulla materia funeraria e cioè della legge n° 4 del 4 marzo 2019 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 3009, n° 33.”

Si tratta di una sentenza molto attesa perché è la prima che interviene nei rapporti tra stato e regioni sulla materia funeraria; numerose sono le regioni coinvolte in questi giudizi a causa di leggi varate nel recente e recentissimo passato.

Sentenza attesa anche con preoccupazione perché, se avesse avuto ragione la Presidenza del Consiglio, vent’anni di normative regionali potevano essere vanificate.

La Corte ha respinto le eccezioni del Governo ed ha riconosciuto la potestà legislativa delle regioni.

Il testo della sentenza può essere visionato da chiunque sul sito internet della Federazione.

La Federazione, come tutti sanno, si è impegnata senza riserve sia nella fase propositiva della legge, sia nelle fasi successive, tentando, anche, un rapporto con i vari ministri incaricati nei rapporti con le Regioni, Stefani della Lega prima, Boccia del PD ora, per evitare di arrivare alla formale sentenza.

Si deve sottolineare anche che la stessa regione Lombardia aveva lanciato un assist modificando alcuni elementi della norma, come richiesto dal Governo.

Tentativi senza successo...

La sentenza della Corte Costituzionale, pubblicata oggi, fa giustizia delle contestazioni promosse dal Governo e riconosce la validità delle innovazioni introdotte dalle Regioni nel corso di questi anni: la legittimità delle case funebri, la possibilità di trasferire i defunti a bare aperte, caratteristiche e requisiti dei cosiddetti centri servizi e vari altri temi.

La lettura del punto 4 della sentenza è particolarmente istruttiva in merito al valore delle disposizioni regionali giudicate, dalla Corte, assolutamente legittime.

Consideriamo molto importante questa sentenza perché sancisce la correttezza istituzionale delle soluzioni prospettate della legge di una Regione particolarmente rilevante, la Lombardia che conta oltre 10.000.000 di abitanti e che anticipano soluzioni ipotizzate nella Proposta di Legge nazionale.

La sentenza della Corte Costituzionale può, quindi, aiutare a velocizzare la definizione ed attuazione, finalmente, di una legge nazionale, dopo ormai 30 anni dal Regolamento nazionale (DPR 285/90), capace di armonizzare le disposizioni regionali e di garantire il rinnovamento della funeraria italiana.

Il Presidente


Roma: continua il disastro dei cimiteri, stop a cremazioni e sepolture

Ancora una volta, i cimiteri di Roma danno scandalo.

Al Flaminio 900 salme sono in attesa di cremazione, sicché Ama Cimiteri Capitolini ha comunicato alle agenzie funebri romane che le bare destinate al Flaminio dovranno essere recapitate  "presso la camera mortuaria del cimitero Verano, che provvederà a ricoverarle presso apposito locale allestito". La stessa agenzia funebre "che avrà effettuato il trasporto dovrà tornare - 48 ore prima della data di cremazione stabilita - per prelevare la salma ricoverata presso il cimitero Verano e trasportarla al cimitero Flaminio". In questo modo si alleggerirà, argomenta la nota, "la pressione sulla camera mortuaria del cimitero Flaminio". Almeno fino a che lo spazio allestito al Verano non sarà pieno a sua volta: da quel momento non "saranno accettate nuove richieste di cremazione fino al raggiungimento di un adeguato spazio disponibile presso la camera mortuaria del cimitero Flaminio".

In buona sostanza, il disastro organizzativo sarà fatto pagare alle famiglie, che si troveranno sulle spalle anche i costi di queste "gite del caro estinto" tra un cimitero e l'altro.

Operatori, Organizzazioni del Comparto e sindacati sono unanimi: altro che COVID, la vera malattia è quella della disorganizzazione, che sta uccidendo i cimiteri romani.

Articoli sul web:

Leggo.it

Fanpage.it

Repubblica.it


Caronte Federcofit Giovanni Caciolli

Riti funebri e commiato: ancora una riflessione su pandemia COVID-19 ed operatori funebri

La ripresa di un trend particolarmente preoccupante della diffusione del Covid-19 in tutto il paese sollecita il richiamo ad una serie di considerazioni sulle conseguenze della pandemia sul settore funebre ripensando alle vicende vissute dal nostro paese nei mesi di fuoco, gli scorsi marzo, aprile e maggio.

In un recente intervento su “Si può dire morte: uno spazio di riflessione per condividere il dolore, il morire e il lutto”, la dott.ssa Marina Sozzi, nota ricercatrice ed esperta sui temi della morte e del lutto, avanzava alcune considerazioni, con parole molto calzanti, in merito alle trasformazioni causate dall’epidemia Covid-19 sul lutto e sul distacco dai propri cari.

Ci permettiamo di citare i passi più significativi:

Ora, che cosa sta accadendo durante l’epidemia di Covid-19? Il divieto, per mantenere il distanziamento sociale, di celebrare riti funebri e di recarsi al cimitero ha avuto un impatto fortissimo sui cittadini italiani. Unito all’impossibilità di accompagnare i propri cari alla fine della vita, ha determinato sovente dei lutti pieni di rabbia e disperazione, che ci inducono a ripensare il panorama funebre contemporaneo alla luce del Covid -19.”

Lo abbiamo sottolineato altre volte, ma conviene ripeterlo, l’immagine dei camion militari che trasferivano i cadaveri destinati alla cremazione da Bergamo ai vari crematori disponibili e le polemiche sviluppatesi quando gli impianti di cremazione hanno formulato le naturali richieste di pagamento fanno parte di questi “lutti pieni di rabbia e disperazione”. L’epidemia ha, come dire, esaltato l’aspetto dello “smaltimento” dei cadaveri, in qualche modo, a mo’ di rifiuto, speciale sì, ma sempre rifiuto per di più “infetto”.

La semplificazione e la velocizzazione delle procedure imposte ha sacrificato la naturale attenzione al commiato ed all’espressione di quelle manifestazioni affettive propedeutiche ad ogni corretta elaborazione del lutto.

Per questo, lo ripeteremo sempre fino alla noia, le scelte pubbliche adottate nel trattamento dei defunti non rappresentano la soluzione ma sono una sconfitta dello stato che poteva, ne siamo convinti, essere evitata.

Ma andiamo avanti nelle riflessioni utilizzando ancora le sottolineature della dott.sa Marina Sozzi.

“La prima osservazione da fare riguarda la sottovalutazione dell’importanza del rito funebre che è stata fatta. Occorre ricomprendere l’insostituibile funzione del rito. Il rito lenisce la ferita che la morte infligge nel corpo sociale, ribadendo che la vita può continuare nonostante la morte; il rito mette ordine, laddove la morte minaccia la vita in quanto irruzione in essa del caos; il rito ci ricorda che la morte di un membro della società è un evento sociale, non un avvenimento individuale o familiare che si vive in solitudine; il rito assegna una collocazione al defunto (qualunque sia questa collocazione, tra gli antenati, in un altro mondo, o nel ricordo di chi l’ha conosciuto); il rito ci permette di smaltire il corpo morto, ma senza venir meno alla consapevolezza che quel corpo è stato persona, ancora presente nella mente dei suoi cari. Il rito, infine, dà origine al periodo del lutto, legittimandolo.

E accanto al rito occorrono luoghi funebri accoglienti, rassicuranti, pieni di bellezza (un tema, anche questo, che abbiamo trattato e che tratteremo in futuro)

È quindi più chiaro perché la mancanza di un rito funebre e l’impossibilità di recarsi al cimitero abbia sconvolto il rapporto con la morte dei nostri connazionali. Forse l’impatto del dolore senza nome che è entrato nelle famiglie in lutto è stato sottovalutato dalle autorità chiamate a stabilire le regole in questo terribile momento di pandemia. Forse si sarebbe potuto cercare di trovare un modo per non cancellare i riti funebri. ….”

La dott.sa Sozzi prosegue in questa riflessione ipotizzando e suggerendo anche  linee di aggiornamento delle modalità di svolgimento dei riti funebri laici o religiosi che siano, ponendo anche il problema di “cosa si può fare per lenire il dolore di coloro che non hanno potuto celebrare riti funebri” a causa del pandemia e richiamando alla memoria di ognuno di noi atti salienti di ritualità funebre collettiva come la “giornata del milite ignoto” con la declarazione dei soldati morti o la celebrazione, a Gerusalemme, della memoria dei bambini morti nella Shoah, anche qui con la forza commemorativa del pronunciare i nomi dei bambini.

Mi sia permesso un ringraziamento sentito a Marina per le riflessioni che ci ha offerto e che ogni lettore potrà approfondire con la lettura della rubrica da Lei curata www.sipuodiremorte.it.

Certo il tema del rito funebre e, più in generale, del commiato deve diventare a pieno titolo un patrimonio degli operatori funebri.

Qualcosa si sta muovendo e mi è gradito salutare con piacere il ripetersi di una iniziativa importante promossa da un caro amico, Ivan Trevisin, operatore funebre di Treviso: la “2a edizione del concorso internazionale di composizione ed esecuzione di Musica Funebre Laica e Religiosa: DUE SOTTO”

L’operatore funebre del 2000, cioè, non può limitarsi ad essere l’organizzatore del funerale tradizionalmente inteso, deve diventare sempre più il sostegno della famiglia in lutto, colui che aiuta con attenzione e discrezione il cosiddetto dolente non solo nelle incombenze pratiche post-mortem ma anche colui che aiuta l’espressione del “saluto” da parte delle famiglie che si accommiatano dal defunto. Allora studio, ricerca e documentazione debbono diventare impegno quotidiano degli operatori funebre che credono nel loro lavoro e nella loro “mission” instaurando una sorta di consuetudine con i professionisti e gli esperti che lo aiuteranno in questa “mission” e le organizzazioni del settore dovranno dedicare a questi temi maggiore impegno ed essere lo stimolo per i loro aderenti.

 

CARONTE

 

 

 

 


Grosseto: grazie a Federcofit si ristabiliscono le regole in un ospedale

A Grosseto opera un’importante struttura ospedaliera, l’Ospedale della Misericordia, dove si trovano due unità assistenziali distinte: il centro residenziale di Lenitoterapia (Hospice), e l’ Ospedale di Comunità. Siamo stati informati dagli associati di Grosseto che all’interno di questa struttura ospedaliera della città, in caso di decesso del paziente, non è previsto il trasferimento delle salme in obitorio da parte del personale sanitario ma bensì ad opera di imprese funebri.

Così, in data 1 ottobre Federcofit-Toscana ha segnalato alla Direzione ospedaliera la gravissima situazione di inosservanza delle normative ricordando loro che la Legge Regionale n. 18 del 4 aprile 2007 ha disciplinato il trasporto di salma e cadavere all’interno del territorio regionale, specificando, all’art. 1 comma 4 che:

È escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma all’interno delle strutture sanitarie in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto è obbligatoriamente svolto da personale che a nessun titolo deve essere collegato a soggetti esercenti l’attività funebre.”

Abbiamo altresì ricordato alla Direzione sanitaria che anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS392 del 23 maggio 2007 “Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri”) era intervenuta individuando e segnalando l’insorgere di distorsione concorrenziale nel caso in cui un operatore funebre svolgesse anche un servizio pubblico di gestione di Camere Mortuarie ospedaliere per il determinarsi di una “posizione dominante” sul mercato funerario.

La notizia che ci è giunta in questi giorni è che l’ospedale di Grosseto ha finalmente ristabilito ordine nella gestione interna del trasferimento delle salme delle due unità operative. D’ora in avanti le imprese funebri, su chiamata e “delega” dei familiari, si recheranno direttamente in obitorio dove i defunti sono stati trasferiti dai reparti di degenza solo a carico di personale sanitario della struttura.

Ancora una volta grazie alle segnalazioni giunte dal territorio siamo riusciti ad intervenire e a far prevalere il buon senso a ragion di normative vigenti ben precise affinché siano sempre tutelati gli interessi delle imprese del settore ma soprattutto il rispetto dei diritti delle famiglie.

La direzione ospedaliera si è dimostrata molto collaborativa nell’accogliere anche la nostra osservazione circa il divieto imposto alle imprese funebri di poter trasferire dall’obitorio dell’ospedale i cadaveri a bara aperta per proseguire la veglia funebre. Infatti, dopo aver informato l’ospedale che la circolare del Ministero della Salute datata 1 aprile 2020 con la quale si vietavano i cosiddetti trasporti a “bara aperta” era stata superata dalla circolare uscita in data 8 aprile, nella quale il divieto non era più citato, i colleghi di Grosseto hanno potuto riprendere i loro consueti interventi e dare soddisfazione ai desiderata delle famiglie dolenti, ovviamente sempre nel caso sia esclusa la morte per Covid-19.

Della serie: “a cosa servono le Federazioni…”: grazie alla Presidente regionale Katia Catassi e grazie Federcofit Toscana.

 

 

immagine: © Alienautic


il Ministero della Salute modifica la circolare del 2 maggio

Il Ministero della Salute ha modificato la la circolare del 2 maggio, queste le principali novità:

  • le cerimonie funebri sono consentite;
  • le autopsie non sono più controindicate;
  • nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • l’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del sindaco.

clic qui per scaricare la circolare 29 maggio

Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica.
Il presente aggiornamento si rende necessario alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica, dovendo tener conto del DL n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 e si limita a riportare le modifiche alla circolare prot. n. 15280 del 2 maggio 2020.

 

Circolare 15280 del 2 maggio 2020 Aggiornamento
B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1. B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dalla normativa vigente e richiamati al successivo punto G1.
C.1 Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. C.1 L’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio è svolta, anche in questa seconda fase emergenziale, con l’applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza di cui ai successivi punti della presente lettera.
C.2 L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento. Eliminato
C.10 Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E. Eliminato (refuso)
G.1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro G.1. Nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il Sindaco può chiudere il cimitero o parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate.
G.6. L’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l’assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. G.6. L’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l’assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture.

Il Direttore generale
f.to Prof. Giovanni Rezza

 

clic qui per scaricare la circolare 2 maggio del Ministero della Salute

clic qui per scaricare le note di Federcofit alla circolare 2-5-2020 del Ministero della Salute

 


Cosa è vero e cosa è inutile per sanificare gli ambienti

La trasmissione delle infezioni da Coronavirus avviene soprattutto attraverso goccioline che si creano  dall’atto del respiro, parlando, tossendo e starnutendo sono in grado di viaggiare nell’aria in distanze inferiori a un metro. Oltre che raggiungere altre persone, si depositano su oggetti e superfici che diventano ulteriore veicolo di diffusione del virus attraverso il contatto con le mani che toccano poi le mucose di bocca, naso e occhi.

Quando si parla di sanificazione, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti processi normativi: quello dei biocidi e quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC).

Federcofit ha predisposto una breve guida che può aiutare a fare scelte oculate e in sicurezza, chiedetela a info@federcofit.eu, oppure al numero +390233403992.


Coronavirus: procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

Una nuova circolare del Ministero della Salute offre indicazioni per le procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

La circolare contiene inoltre una sezione dedicata alle procedure di sanificazione mediante OZONO o CLORO ATTIVO o PEROSSIDO D’IDROGENO applicati mediante vaporizzazione/aerosolizzazione.

Potete scaricare la circolare facendo clic su questo collegamento.


Ci risiamo, il Governo impugna e questa volta siamo sotto il sole siciliano

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia ha nuovamente deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia n. 4 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria" in quanto alcuni elementi, che successivamente esamineremo, esulerebbero dalle competenze statutarie e sarebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in poche parole la storia si ripete.

Entrando nel merito:
  1.  La legge della Regione Sicilia introduce il concetto di tumulazione “aerata” ponendosi, a quanto pare, in contrasto con la normativa statale di riferimento (285/1990).
  2. All'art. 10 (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali) al comma 9 si prevede che “il trattamento antiputrefattivo sia effettuato dal personale appositamente formato dell’impresa funebre”. Tale disposizione contrasterebbe con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 (adottata in attuazione del menzionato dPR 285/1990) che prevede che : “l'avvenuto trattamento antiputrefattivo sia certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale. NON DA UNA NORMA MA DA UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA MINISTERIALE.
  3. Al successivo comma 10, del medesimo articolo, si stabilisce che “All’atto della chiusura del feretro, l’identità del defunto e l’apposizione dei sigilli vengano verificate dagli addetti al trasporto i quali ne attestano l’esecuzione”. Anche questa disposizione contrasterebbe con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993, al punto 9.7, dove è prevista che la verifica dell'identità del cadavere sia eseguita a cura del personale delegato dall'unità sanitaria locale. CONCETTO FUORI DAL MONDO DA ORAMAI DECENNI. SAREBBE CURIOSO CONOSCERE LA QUANTITA' DI PERSONALE SANITARIO LOCALE LADDOVE DOVESSE COMPIERE QUOTIDIANAMENTE ANCHE QUESTO TIPO DI OPERAZIONI.
  4. All’art. 3, nel fissare l’incompatibilità tra la gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici e l’attività funeraria, viene introdotta la deroga a favore dei piccoli comuni: “nei comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti". L'introduzione di tale deroga, sia pure limitata ai comuni "montani" creerebbe un’alterazione della libera concorrenza del mercato. IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE TALE ECCEZIONE E' ELEMENTO DI TUTELA PROPRIO DI QUEI COMUNI IN CUI DIFFERENTEMENTE SAREBBE IMPOSSIBILE AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN QUANTO POSIZIONATI IN ZONE SENZA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E QUINDI SCOPERTE DAL MERCATO STESSO.
Ergo, il risultato è sempre lo stesso: per i motivi esposti, la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
E siamo punto e a capo; le imprese che avevano finalmente visto affiorare all'orizzonte la possibilità di governare il mercato, ora saranno soggette ad una maggiore confusione.
Siciliani tenete duro, la vostra normativa, indipendentemente dal fatto che sia stata impugnata, è valida a tutti gli effetti.
Una preghiera alla classe politica che ha seguito questa partita: timone dritto e fornite un seri e solidi elementi al fine di mantenere stabile la Vostra posizione attraverso risposte certe, anche in contrasto a queste considerazioni governative fuori luogo (Sardegna e Lombardia docet).

Coronavirus: come prepararsi a un'ispezione?

A seguito di controlli ispettivi condotti all’interno di imprese funebri e case funerarie da parte di enti quali:

  • NAS;
  • DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO;
  • ISPETTORATO DEL LAVORO;

abbiamo preparato un breve documento sintetico con alcuni punti e le conseguenti prescrizioni di adeguamento richieste alle imprese in cui siano state eseguiti tali verifiche.

I Soci possono contattare la segreteria di Federcofit per ottenere questo documento, scrivendo a info@federcofit.eu oppure chiamando il numero 0233403992.


Funerali religiosi: i protocolli e le novità per tutte le confessioni

Importanti modifiche alla realizzazione delle esequie contenute nel DPCM 17 maggio 2020 (clic qui per scaricare il PDF).

Decade il limite dei 15 partecipanti alle funzioni funebri e vengono riparametrati a seconda delle dimensioni della chiesa, le quali, nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’ente individuale la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno 1m laterale e frontale (Allegato 1 comma 1.2).

Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro ( Allegato 1 comna 3.2).

Il richiamo al pieno rispetto nelle disposizioni sopra indicate, relative al distanziamento e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale, si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: battesimo, matrimonio, unzione degli infermi ed esequie (allegato 1 punto 3.8).

In Chiesa sarà affisso un manifesto con indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: numero massimo di partecipanti e divieto di ingresso a chi abbia sintomi influenzali o temperatura superiore a 37,5°C. (allegato 1 punto 4.2).

clic qui per scaricare il PDF