il Ministero della Salute modifica la circolare del 2 maggio

Il Ministero della Salute ha modificato la la circolare del 2 maggio, queste le principali novità:

  • le cerimonie funebri sono consentite;
  • le autopsie non sono più controindicate;
  • nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • l’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del sindaco.

clic qui per scaricare la circolare 29 maggio

Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica.
Il presente aggiornamento si rende necessario alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica, dovendo tener conto del DL n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 e si limita a riportare le modifiche alla circolare prot. n. 15280 del 2 maggio 2020.

 

Circolare 15280 del 2 maggio 2020 Aggiornamento
B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1. B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dalla normativa vigente e richiamati al successivo punto G1.
C.1 Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. C.1 L’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio è svolta, anche in questa seconda fase emergenziale, con l’applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza di cui ai successivi punti della presente lettera.
C.2 L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento. Eliminato
C.10 Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E. Eliminato (refuso)
G.1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro G.1. Nei cimiteri è consentito l’accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il Sindaco può chiudere il cimitero o parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate.
G.6. L’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l’assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. G.6. L’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l’assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture.

Il Direttore generale
f.to Prof. Giovanni Rezza

 

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clic qui per scaricare le note di Federcofit alla circolare 2-5-2020 del Ministero della Salute

 


Cosa è vero e cosa è inutile per sanificare gli ambienti

La trasmissione delle infezioni da Coronavirus avviene soprattutto attraverso goccioline che si creano  dall’atto del respiro, parlando, tossendo e starnutendo sono in grado di viaggiare nell’aria in distanze inferiori a un metro. Oltre che raggiungere altre persone, si depositano su oggetti e superfici che diventano ulteriore veicolo di diffusione del virus attraverso il contatto con le mani che toccano poi le mucose di bocca, naso e occhi.

Quando si parla di sanificazione, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti processi normativi: quello dei biocidi e quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC).

Federcofit ha predisposto una breve guida che può aiutare a fare scelte oculate e in sicurezza, chiedetela a info@federcofit.eu, oppure al numero +390233403992.


Coronavirus: procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

Una nuova circolare del Ministero della Salute offre indicazioni per le procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

La circolare contiene inoltre una sezione dedicata alle procedure di sanificazione mediante OZONO o CLORO ATTIVO o PEROSSIDO D’IDROGENO applicati mediante vaporizzazione/aerosolizzazione.

Potete scaricare la circolare facendo clic su questo collegamento.


Ci risiamo, il Governo impugna e questa volta siamo sotto il sole siciliano

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia ha nuovamente deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia n. 4 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria" in quanto alcuni elementi, che successivamente esamineremo, esulerebbero dalle competenze statutarie e sarebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in poche parole la storia si ripete.

Entrando nel merito:
  1.  La legge della Regione Sicilia introduce il concetto di tumulazione “aerata” ponendosi, a quanto pare, in contrasto con la normativa statale di riferimento (285/1990).
  2. All'art. 10 (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali) al comma 9 si prevede che “il trattamento antiputrefattivo sia effettuato dal personale appositamente formato dell’impresa funebre”. Tale disposizione contrasterebbe con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 (adottata in attuazione del menzionato dPR 285/1990) che prevede che : “l'avvenuto trattamento antiputrefattivo sia certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale. NON DA UNA NORMA MA DA UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA MINISTERIALE.
  3. Al successivo comma 10, del medesimo articolo, si stabilisce che “All’atto della chiusura del feretro, l’identità del defunto e l’apposizione dei sigilli vengano verificate dagli addetti al trasporto i quali ne attestano l’esecuzione”. Anche questa disposizione contrasterebbe con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993, al punto 9.7, dove è prevista che la verifica dell'identità del cadavere sia eseguita a cura del personale delegato dall'unità sanitaria locale. CONCETTO FUORI DAL MONDO DA ORAMAI DECENNI. SAREBBE CURIOSO CONOSCERE LA QUANTITA' DI PERSONALE SANITARIO LOCALE LADDOVE DOVESSE COMPIERE QUOTIDIANAMENTE ANCHE QUESTO TIPO DI OPERAZIONI.
  4. All’art. 3, nel fissare l’incompatibilità tra la gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici e l’attività funeraria, viene introdotta la deroga a favore dei piccoli comuni: “nei comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti". L'introduzione di tale deroga, sia pure limitata ai comuni "montani" creerebbe un’alterazione della libera concorrenza del mercato. IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE TALE ECCEZIONE E' ELEMENTO DI TUTELA PROPRIO DI QUEI COMUNI IN CUI DIFFERENTEMENTE SAREBBE IMPOSSIBILE AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN QUANTO POSIZIONATI IN ZONE SENZA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E QUINDI SCOPERTE DAL MERCATO STESSO.
Ergo, il risultato è sempre lo stesso: per i motivi esposti, la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
E siamo punto e a capo; le imprese che avevano finalmente visto affiorare all'orizzonte la possibilità di governare il mercato, ora saranno soggette ad una maggiore confusione.
Siciliani tenete duro, la vostra normativa, indipendentemente dal fatto che sia stata impugnata, è valida a tutti gli effetti.
Una preghiera alla classe politica che ha seguito questa partita: timone dritto e fornite un seri e solidi elementi al fine di mantenere stabile la Vostra posizione attraverso risposte certe, anche in contrasto a queste considerazioni governative fuori luogo (Sardegna e Lombardia docet).

Coronavirus: come prepararsi a un'ispezione?

A seguito di controlli ispettivi condotti all’interno di imprese funebri e case funerarie da parte di enti quali:

  • NAS;
  • DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO;
  • ISPETTORATO DEL LAVORO;

abbiamo preparato un breve documento sintetico con alcuni punti e le conseguenti prescrizioni di adeguamento richieste alle imprese in cui siano state eseguiti tali verifiche.

I Soci possono contattare la segreteria di Federcofit per ottenere questo documento, scrivendo a info@federcofit.eu oppure chiamando il numero 0233403992.


Funerali religiosi: i protocolli e le novità per tutte le confessioni

Importanti modifiche alla realizzazione delle esequie contenute nel DPCM 17 maggio 2020 (clic qui per scaricare il PDF).

Decade il limite dei 15 partecipanti alle funzioni funebri e vengono riparametrati a seconda delle dimensioni della chiesa, le quali, nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’ente individuale la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno 1m laterale e frontale (Allegato 1 comma 1.2).

Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro ( Allegato 1 comna 3.2).

Il richiamo al pieno rispetto nelle disposizioni sopra indicate, relative al distanziamento e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale, si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: battesimo, matrimonio, unzione degli infermi ed esequie (allegato 1 punto 3.8).

In Chiesa sarà affisso un manifesto con indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: numero massimo di partecipanti e divieto di ingresso a chi abbia sintomi influenzali o temperatura superiore a 37,5°C. (allegato 1 punto 4.2).

clic qui per scaricare il PDF


Lombardia: la "nuova normalità" dal 1 giugno

Il 29 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 555, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:

  • centri massaggi e centri di abbronzatura,
  • piscine,
  • palestre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • circoli culturali e ricreativi,
  • svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
  • attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno).

Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:

  • musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
  • esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
  • attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
  • censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.

L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.

Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020, tra cui l'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata


Chiediamo a Regione Lombardia: diteci quando riprenderanno i trasporti a cassa aperta

Federcofit ed Efi chiedono a Regione Lombardia quando si riapriranno i trasferimenti a cassa aperta per i no Covid-19: vogliamo tornare a lavorare anche con le case funerarie MA IN TOTALE SICUREZZA per le famiglie e per i nostri operatori.

clic qui per per scaricare la lettera (PDF)

 

C.a. Illustrissimo Presidente Regione Lombardia, Dott. Attillo Fontana

C.a. Illustrissimo Assessore Welfare Regione Lombardia Avv. Giulio Gallera

C.a. Illustrissimo Direttore Generale Welfare Regione Lombardia Dott. Luigi Cajazzo

OGGETTO: richiesta tempistiche reintroduzione trasporto a cassa aperta per Regione Lombardia.

Illustrissimi Signori, scopo delle suddette scriventi Federazioni rappresentative del settore funebre italiano è quello di richiedere una previsione temporale di reintroduzione dei trasferimenti a "cassa aperta" dei defunti disciplinati sia nella Legge Regionale Lombardia 4 marzo 2019 n. 4, modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, all'articolo 4, comma 4, che nel relativo Regolamento applicativo 9 novembre 2004 n. 6, disciplinato all'Art. 39.

In questo determinato periodo riferito all'emergenza Covid-19, le corrette disposizioni emanate da Regione Lombardia, indicavano la sospensione dell'esecuzione di tale possibilità di trasporto salma.

Conoscere, con un ragionevole anticipo, la tempistica di reintroduzione dei suddetti trasferimenti di salma per i defunti la cui causa di decesso non sia dovuta ad un dichiarato o sospetto Covid-19, sarebbe per tutto II settore funebre un elemento indispensabile.

Sia le case funerarie lombarde che le imprese funebri dovranno predisporre per i trasporti a cassa aperta una numerosa serie di accorgimenti e predisposizioni sia strutturali che riferiti alle risorse umane al fine di tutelare sia le famiglie utenti che i nostri dipendenti nel rispetto delle numerose indicazioni di tutela della salute legata all’evento emergenziale.

Pertanto, In attesa di un Vostro importante riscontro, cogliamo l'occasione per augurarVi, come sempre, un buon lavoro.

EFI - Eccellenza Funeraria Italiana il Vicepresidente Nazionale Andrea Cerato

FEDERCOFIT il Presidente Nazionale Cristian Vergani


INAIL chiarisce: l'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

ROMA - In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.