Lombardia: la "nuova normalità" dal 1 giugno

Il 29 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 555, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:

  • centri massaggi e centri di abbronzatura,
  • piscine,
  • palestre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • circoli culturali e ricreativi,
  • svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
  • attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno).

Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:

  • musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
  • esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
  • attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
  • censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.

L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.

Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020, tra cui l'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

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Chiediamo a Regione Lombardia: diteci quando riprenderanno i trasporti a cassa aperta

Federcofit ed Efi chiedono a Regione Lombardia quando si riapriranno i trasferimenti a cassa aperta per i no Covid-19: vogliamo tornare a lavorare anche con le case funerarie MA IN TOTALE SICUREZZA per le famiglie e per i nostri operatori.

clic qui per per scaricare la lettera (PDF)

 

C.a. Illustrissimo Presidente Regione Lombardia, Dott. Attillo Fontana

C.a. Illustrissimo Assessore Welfare Regione Lombardia Avv. Giulio Gallera

C.a. Illustrissimo Direttore Generale Welfare Regione Lombardia Dott. Luigi Cajazzo

OGGETTO: richiesta tempistiche reintroduzione trasporto a cassa aperta per Regione Lombardia.

Illustrissimi Signori, scopo delle suddette scriventi Federazioni rappresentative del settore funebre italiano è quello di richiedere una previsione temporale di reintroduzione dei trasferimenti a "cassa aperta" dei defunti disciplinati sia nella Legge Regionale Lombardia 4 marzo 2019 n. 4, modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, all'articolo 4, comma 4, che nel relativo Regolamento applicativo 9 novembre 2004 n. 6, disciplinato all'Art. 39.

In questo determinato periodo riferito all'emergenza Covid-19, le corrette disposizioni emanate da Regione Lombardia, indicavano la sospensione dell'esecuzione di tale possibilità di trasporto salma.

Conoscere, con un ragionevole anticipo, la tempistica di reintroduzione dei suddetti trasferimenti di salma per i defunti la cui causa di decesso non sia dovuta ad un dichiarato o sospetto Covid-19, sarebbe per tutto II settore funebre un elemento indispensabile.

Sia le case funerarie lombarde che le imprese funebri dovranno predisporre per i trasporti a cassa aperta una numerosa serie di accorgimenti e predisposizioni sia strutturali che riferiti alle risorse umane al fine di tutelare sia le famiglie utenti che i nostri dipendenti nel rispetto delle numerose indicazioni di tutela della salute legata all’evento emergenziale.

Pertanto, In attesa di un Vostro importante riscontro, cogliamo l'occasione per augurarVi, come sempre, un buon lavoro.

EFI - Eccellenza Funeraria Italiana il Vicepresidente Nazionale Andrea Cerato

FEDERCOFIT il Presidente Nazionale Cristian Vergani


INAIL chiarisce: l'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

ROMA - In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.


Coronavirus: nuova circolare del Ministero della Salute sui decessi

 

clic qui per scaricare la circolare 2 maggio del Ministero della Salute

clic qui per scaricare le note di Federcofit alla circolare 2-5-2020 del Ministero della Salute

 

 

 

Circolare Ministero della Salute 15280-2/5/2020 DGPRE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - Ufficio 4

 

La presente Circolare sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020 (prot. n. 12302); essa prende in considerazione anche le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 che dal 4 maggio p.v., data di entrata in vigore di tale decreto, producono effetti sul settore funerario.

Le indicazioni qui fornite hanno come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19, valide per l’intero territorio nazionale

Talune regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari.

Si ritiene peraltro opportuno uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse.

Linee direttrici del presente documento sono:

  • −  identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre
  • −  limitare al massimo, regolamentandole, le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio
  • −  potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione

Allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Sato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito “linee guida”) e le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008.

  1. Natura e durata delle indicazioni emergenziali

Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l’intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti, tenendo conto altresì dell’evoluzione epidemiologica in corso.

  1. Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2. Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni qui fornite.
  3. In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).
  4. Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).

Quindi tutte le seguenti indicazioni valgono sia per i decessi sospetti che per i conclamati covid-19

  1. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:

  1. la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.
  2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020 Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l’utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).
  3. Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all’interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
  4. Sono vietati la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.
  5. Dopo l’incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
  6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall’Allegato 1.

Fino a qui non è cambiato nulla rispetto alle precedenti disposizioni.

 

  1. Le cerimonie funebri sono consentite, purché́ svolte nei termini previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1.

Consentiti un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente (e non obbligatoriamemente) all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

  1. Esami autoptici e riscontri diagnostici
  2. Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.
  3. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.
  4. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all’esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l’aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all’impiego dei DPI, l’anatomo patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.
  5. È obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).
  6. Si deve evitare l’effettuazione di procedure e l’utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol.
  7. Deve essere evitata l’irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee.
  8. Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.
  9. Al termine dell’autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo.
  10. Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento.
  11. Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E.
  12. Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio
  13. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all’esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l’intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L’allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;
  14. in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;
  15. se il decesso avviene all’interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;
  16. in caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all’accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008;
  17. in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;
  18. luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate;
  19. luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione;
  20. in assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d’ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020);
  21. tutti i defunti di cui al precedente punto 2) sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all’obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall’Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria, o sanitaria.

Qui nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni se non per il fatto che le siano state messe in un unico provvedimento altre indicazioni contenute in altre circolari.

  1. Conferimento al cimitero
  2. Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l’arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l’obiettivo di minimizzare l’assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni.
  3. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale
  4. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.
  5. L’esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall’esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede.
  6. Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione, operino per l’intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi.
  7. In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività del crematorio.
  8. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori viciniori siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti.
  9. Per favorire l’aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l’ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l’uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.
  10. Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno indicare “o qualunque altro crematorio disponibile”.
  11. L’uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l’utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
  12. Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:
    1. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 1;
    2. loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall’Allegato 1, lettera B).

Qui nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni se non per il fatto che le siano state messe in un unico provvedimento altre indicazioni contenute in altre circolari.

  1. Cimiteri
  1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nuove indicazioni circa sia la realizzazione delle cerimonie funebri sia nelle chiese che nei cimiteri.

  1. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.
  2. L’esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.
  3. In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.
  4. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.
  5. L’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l’assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero.

Nuove indicazioni circa sia la realizzazione delle cerimonie funebri sia nelle chiese che nei cimiteri.

Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

  1. Nel registro cimiteriale di cui all’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y” (ypsilon).
  2. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al comma precedente se eseguite prima di 24mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
  3. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.
  4. Rifiuti
  5. I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Qui nulla rispetto alle precedenti disposizioni.

 

Segretario Nazionale Feder.Co.F.It.

Riccardo Salvalaggio


Federcofit denuncia : "Salme Covid insieme alle altre all'ospedale di Chieti"

"Salme Covid insieme alle altre all'ospedale di Chieti": la denuncia arriva dalla Federcofit Abruzzo che chiede sicurezza per una categoria che lavora in prima linea.

Questa la situazione denunciata in una lettera del presidente regionale della Federazione comparto funerario Pierpaolo Di Rocco indirizzata all'assessorato regionale alla Sanità, al direttore sanitario della Asl 2 e alla dirigenza epidemiologica.

Nella lettera, pubblicata dall’agenzia Dire, si fa riferimento a un episodio in particolare quando, nel locale deposito dell'ospedale SS. Annunziata, gli operatori si sono trovati a lavorare alla presenza di sei salme, quattro delle quali infette.

“Sono stati due mesi d’inferno – racconta Di Rocco – nei quali l'associazione rappresentante funebri non ha voluto sollevare polemiche ma adesso basta. Vogliamo risposte certe per la tutela della salute di chi opera nel settore e iniziamo un cammino di perentorietà per ottenerle, con l'intenzione di interfacciarci soltanto con il direttore sanitario e l'assessorato e non più - sottolinea - con questi signori preposti al servizio che dovrebbero rappresentarli e che invece ci trattano con indifferenza, solo con il condizionale quando facciamo domande e che, se puntiamo i piedi, urlano e minacciano”.

La federazione vuole sapere dal direttore sanitario della Asl perché è stato permesso di tenere defunti Covid e no-Covid nella stessa stanza, specialmente alla luce del fatto che “i defunti per Covid dovrebbero essere tempestivamente chiusi nel feretro, senza la tradizionale vestizione e con adeguata protezione disinfettante, al fine di evitare il possibile contagio”, ma vuole anche chiarimenti sul “perché un tecnico abbia adibito a suo ufficio una camera ardente” si legge ancora.

Federcofit chiude auspicando maggiore sicurezza e la “predisposizione di percorsi specifici e differenziati per i defunti in base alla causa della morte, per consentire anche ai defunti non infetti di poter essere salutati dai propri cari".
 
Articolo originale: http://www.chietitoday.it/cronaca/salme-covid-insieme-ospedale-cheti-denuncia-federcofit.html

Caronte Federcofit Giovanni Caciolli

Cimiteri romani: molto di più del vaso di Pandora.  La realtà supera la mitologia

Il Messaggero, ancora una volta, ci rendiconta di un’altra incredibile procedura verificatasi sempre a Prima Porta, al Flaminio quindi, cioè nel più grande cimitero romano. Si tratta di una indagine condotta dal P.M. Pollidori che, quindi, affianca con la sua indagine quella del P.M. Marinaro sulle mancate cremazioni già nota ai nostri lettori.
Secondo le indagini, ci racconta Il Messaggero, i cadaveri estumulati non ancora completamente mineralizzati (ridotti ad ossa), quindi indecomposti, invece di essere avviati alla loro completa mineralizzazione sarebbero stati “fatti a pezzi” per evitare i costi della cremazione dei resti o del rinnovo della concessione di tumulazione ai fini della completa mineralizzazione del cadavere.

Sembrerebbe, dunque, che i parenti pagassero, ovviamente a nero ed in contanti, gli autori del misfatto (operatori funebri ed addetti cimiteriali in combutta) per risparmiare esborsi maggiori per la cremazione o tumulazione dei resti.

Al peggio non c’è mai fine, nei cimiteri romani...

Ovviamente funerali.org, sempre attenta alla “voce del padrone”, ci informa che AMA spa si è fatta subito parte attiva nell’aiutare le indagini, dichiarandosi, ovviamente, parte lesa e soggetto a fianco dei cittadini ed attenta a tutelare l’onorabilità aziendale. Senza fare alcuna ironia … un po’ tardi! Se avesse prestato attenzione ai suoi compiti di gestore del cimitero, come era ed è suo preciso dovere, compito, tra l’altro, ben pagato dal Comune di Roma, queste scandalose vicende si sarebbero evitate.

I normali cittadini ed utenti del cimitero no, ma chi ha minimamente competenze sulla materia strabuzza gli occhi nel leggere queste incredibili cronache: i fatti riferiti sono così impossibili che la loro realizzazione non può che essere frutto di “associazione a delinquere” complessa ed elaborata.

Prima di tutto la ASL competente che ha assistito, obbligatoriamente stante l’assenza di disposizioni legislative sulla materia nella Regione Lazio che superino gli obblighi previsti dal DPR 285/90, all’estumulazione di tali cadaveri che cosa ha disposto?

Poi il Gestore del cimitero, AMA Spa, che ha disposto l’estumulazione non ha fatto alcun controllo sullo stato del cadavere estumulato? E se l’ha fatto, come suo dovere, non ha informato che la mineralizzazione era compito del gestore e non di altri soggetti, eccezion fatta per la cremazione? E’ noto in tutto il mondo che i cadaveri indecomposti debbono essere collocati, per norma, nel campo degli indecomposti per 5 anni; solo se gli aventi titolo esprimono altre scelte l’amministrazione potrà concedere di tumulare o cremare i resti. E la inumazione nel campo degli indecomposti è gratuita e non può essere gravata da alcun onere.

Ma chi gestisce i cimiteri romani ha iniziato a gestire queste strutture da 5 giorni per non conoscere questi elementari obblighi? Oppure, come tante volte è stato sottolineato, il pressappochismo domina in quei luoghi, appunto nei cimiteri romani, con la possibilità per tutti di arrangiarsi come meglio si crede?

E queste considerazioni non sono fatte per difendere “qualche mariuolo”: non vantiamo paternità politiche in quel senso e su questi termini.

I “mariuoli”, come la nostra Santippe usa chiamarli, sono esseri spregevoli, addetti pubblici o addetti privati che siano, che, ci auguriamo, debbano essere radiati a vita dall’esercizio di queste funzioni; sono indegni di occuparsi in qualche modo di attività funebri e cimiteriali; questo, però, non basta.

Cara Sindaca di Roma quanto si deve ancora sopportare, quanti scandali debbono ancora venire a galla prima che l’Amministrazione Capitolina metta le mani sulla gestione dei Cimiteri Capitolini e richiami AMA Spa ai suoi doveri?

Infine caro Presidente della Giunta regionale cosa si aspetta a mettere mano a norme legislative regionali aggiornate alle esigenze dell’oggi, come tutte le regioni italiane hanno fatto, idonee a riempire finalmente un vuoto fonte continua di disordine, di improvvisazione professionale, di crescente debolezza dell’intero comparto?

L’augurio è che siano tempi brevi, la speranza, “ultima dea che fugge (anche) i sepolcri”, è molto tenue.

Caronte

 


Il lutto ai tempi del Covid19: da Cardano a Inveruno il funerale è in streaming

CARDANO AL CAMPO – Funerali in streaming per permettere a tutti di dare l’ultimo saluto a un caro o un amico scomparso. E’ il servizio che Il Giardino degli Angeli, casa funeraria con sedi a Inveruno e Cardano al Campo, metterà a disposizione da lunedì 4 maggio. «Non si tratta di una spettacolarizzazione della cerimonia funebre – spiegano dalla agenzia di pompe funebri – Ma di cercare di incontrare il desiderio comprensibile e atavico di poter accompagnare un caro defunto con la preghiera nel momento più delicato».

Nessuna spettacolarizzazione della cerimonia

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri firmato domenica 26 aprile dal premier Giuseppe Conte sul punto è abbastanza preciso. I funerali dal 4 maggio potranno tornare ad essere celebrati (l’emergenza sanitaria ha portato alla sospensione delle funzioni per settimane), ma con restrizioni precise. Se le parrocchie sono in attesa delle indicazioni delle Curie, è certo che le cerimonie dovranno essere celebrate all’aperto (quando possibile), con non più di 15 partecipanti, tutti con indosso i dispositivi di protezione individuali e a distanza di sicurezza. «Di certo un sollievo rispetto alle ultime settimane – spiegano da Il Giardino degli Angeli – Ci sarà un funerale, non più soltanto una benedizione solitaria durante la tumulazione. Ma non tutti potranno essere fisicamente presenti». Nelle piccole comunità, come quelle che costituiscono la maggior parte della provincia di Varese e dell’Alto Milanese un lutto non è mai isolato. Ci si conosce tutti, la collettività cresce insieme. Una morte colpisce tutti, non soltanto una cerchia ristretta di persone.

Tutta la comunità potrà partecipare

Ecco dunque la possibilità di essere presenti in streaming «Al momento più importante del funerale – spiegano dalla casa funeraria – La messa in suffragio. La diretta streaming riguarderà esclusivamente la cerimonia. In questo modo tutti coloro che amavano il defunto potranno pregare per lui, stringersi attorno ai famigliari e agli amici più cari». Al Giardino degli Angeli ci si è resi conti di questa necessità di contatto nel lutto dopo aver aperto la pagina Facebook per le necrologie. I contatti e le interazioni si sono moltiplicati di giorno in giorno. «E’ diventato un mezzo di comunicazione per esprimere vicinanza e affetto a chi aveva perso una persona amata – spiegano – Evitando, ad esempio, il problema di inviare un telegramma. Dal riscontro che abbiamo avuto in quel frangente abbiamo deciso per lo streaming che, ribadiamo, non spettacolarizza il funerale ma consente a tutti di essere presenti». Il servizio è stato proposto ai parroci della zona che lo hanno accolto con entusiasmo. Quattro professionisti provvederanno a garantire la diretta in modo discreto. Per partecipare alla cerimonia basterà connettersi al sito www.giardinodegliangeli.net all’orario d’inizio della funzione.

 

 

https://www.malpensa24.it/cardano-inveruno-funerale-streaming-lutto-covid19/


Svolgimento delle esequie: indicazioni del Ministero Interni e una nota della CEI

Su richiesta della CEI, il Ministero degli Interni ha rilasciato delle indicazioni sullo svolgimento delle esequie,  indicazioni che potete leggere facendo clic su questo collegamento.

In data odierna (30 aprile) la CEI ha inviato una propria nota integrativa, che potete leggere facendo clic su questo collegamento.


Le convenzioni esclusive per i soci Federcofit

Una Federazione DEVE creare una serie di servizi per i propri tesserati cercando di offrire loro una possibilità di usufruire di agevolazioni da parte di partner sicuri, solidi e fidati.

Per questo motivo vi presentiamo una serie di NUOVE convenzioni alle quali potete da subito rivolgervi per risolvere problemi o agevolare il vostro lavoro quotidiano.

Anche questo è FEDERCOFIT.

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Sesvil srl –  Divisione Tutela del Credito – di Brescia, società autorizzata a svolgere il servizio di recupero stragiudiziale dei crediti e informazioni commerciali, può assisterVi nel recupero dei Vostri crediti e nella risoluzione delle posizioni incagliate.
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GRUPPO GIESSE

Sono sempre più numerose le imprese del comparto funerario che stringono accordi di collaborazione con noi di GIESSE Risarcimento Danni. In tutti i casi nei quali viene a mancare una vita a causa di responsabilità di terzi (incidenti stradali, malasanità, infortuni sul lavoro, fino a casi più rari come incidenti aerei, navali o ferroviari), tuteliamo i familiari delle vittime fino a ottenere dai responsabili il maggior risarcimento possibile.
Abbiamo da poco festeggiato 22 anni di attività raggiungendo gli oltre 50.000 casi risarciti con successo e siamo realmente vicini a ciascun nostro assistito grazie a 42 sedi dislocate in tutta Italia. Gli oltre 3.500 casi mortali gestiti ad oggi ci rendono un’unica e incomparabile realtà in questo delicato ambito.

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GRUPPO AXA - Ferrua Assicurazioni

Sempre più persone, anche nel nostro paese, si avvicinano al delicato strumento della previdenza funeraria; i motivi possono essere diversi, ma il più ricorrente è senz’altro quello di pensare al momento del proprio fine vita senza lasciare obblighi e oneri ai propri eredi.
Si tratta di una iniziativa tra Federcofit ed una Compagnia assicurativa primaria a livello Europeo attivabile con pochi passaggi e totali garanzie certe.
Il beneficiario del contratto è la TUA impresa quindi il servizio funebre dovrà essere eseguito solamente dalla TUA impresa.

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Studio Commercialista DOTT. FARENGA

CONVENZIONE PER SERVIZI CONTABILI- FISCALI- SOCIETARI ON-LINE

Feder.co.f.it nell’intento di fornire ai propri Associati una più ampia gamma di servizi ha stipulato per l’anno 2020 una convenzione con lo Studio Commercialista Dott. Farenga, specializzati nelle problematiche del settore funerario, per la gestione contabile e fiscale della propria impresa. Il servizio viene offerto anche a distanza con procedure telematiche, oltre che con i consueti canali di consegna fisica dei documenti.
Lo Studio è disponibile anche per la gestione di tutte le operazioni straordinarie quali costituzione/liquidazione/conferimenti di società.
Di seguito si elencano tutti i servizi e le relative tariffe RISERVATE AI SOCI DELLA FEDERAZIONE.

TARIFFE PROFESSIONALI 2020
SERVIZI CONTABILI- FISCALI- SOCIETARI

Gestione completa SRL –SRLS:

– fino ad euro 100.000,00 di fatturato euro 2.000,00 annui
– da euro 100.001,00 ad euro 300.000,00 di fatturato, euro 3.000,00 annui
– da euro 300.001,00 ad euro 500.000,00 di fatturato, euro 3.500,00 annui
– da euro 500.001,00 ad euro 1.000.000,00 di fatturato, euro 4.500,00 annui
– da euro 1.000.001,00 preventivo personalizzato

Le tariffe comprendono tutti gli adempimenti obbligatori per Legge, ovvero:
tenuta contabilità- liquidazione iva periodica- elaborazione deleghe di pagamento f24 per imposte dirette ed indirette – elaborazione ed invio di tutte le Dichiarazioni Fiscali obbligatorie – redazione Bilancio Finale- consulenza fiscale e societaria- servizio di fatturazione elettronica.

Gestione completa SAS e SNC:

– fino ad euro 100.000,00 di fatturato, euro 1.200,00 annui
– da euro 100.001,00 ad euro 300.000,00 di fatturato, euro 2.000,00 annui
– da euro 300.001,00 ad euro 500.000,00 di fatturato, euro 2.500,00 annui
– da euro 500.001,00 ad euro 1.000.000,00 di fatturato, euro 3.500,00 annui
– da euro 1.000.001,00 preventivo personalizzato

Le tariffe comprendono tutti gli adempimenti obbligatori per Legge, ovvero:
tenuta contabilità- liquidazione iva periodica- elaborazione deleghe di pagamento f24 per imposte dirette ed indirette – elaborazione ed invio di tutte le Dichiarazioni Fiscali obbligatorie – consulenza fiscale e societaria – Dichiarazioni dei Redditi dei Soci – gestione versamenti Inps dei soci- servizio di fatturazione elettronica.

Gestione completa Impresa Individuale in regime ordinario:

– fino ad euro 100.000,00 di fatturato euro 800,00 annui
– da euro 100.001,00 ad euro 300.000,00 di fatturato, euro 1.200,00 annui
– da euro 300.001,00 ad euro 500.000,00 di fatturato, euro 2.000,00 annui
– da euro 500.001,00 ad euro 1.000.000,00 di fatturato, euro 3.000,00 annui
– da euro 1.000.001,00 preventivo personalizzato

Le tariffe comprendono tutti gli adempimenti obbligatori per Legge, ovvero:
tenuta contabilità- liquidazione iva periodica- elaborazione deleghe di pagamento f24 per imposte dirette ed indirette – elaborazione ed invio di tutte le Dichiarazioni Fiscali obbligatorie – consulenza fiscale e societaria – Dichiarazioni dei Redditi – gestione versamenti Inps – servizio di fatturazione elettronica.

Gestione completa Impresa Individuale in regime forfettario:

– fino ad euro 65.000 di fatturato, euro 400,00 annui

Le tariffe comprendono tutti gli adempimenti obbligatori per Legge, ovvero:
tenuta contabilità – elaborazione deleghe di pagamento f24- elaborazione ed invio di tutte le Dichiarazioni Fiscali obbligatorie – consulenza fiscale e societaria.

Per maggiori informazioni telefonare al 339-15.33.578 / 339-53.18.703
oppure inviare una mail all’indirizzo st.farenga@gmail.com

Studio Commercialista DOTT. FARENGA

CONVENZIONE TARIFFE SUCCESSIONE E ALTRE PRATICHE SUCCESSORIE - ANNO 2020

La Feder.co.f.it nell’intento di fornire ai propri Associati una più ampia gamma di servizi ha stipulato per l’anno 2020 una convenzione con lo Studio Commercialista Dott. Farenga, specializzati nelle problematiche del settore funerario, per la gestione delle
pratiche di successorie.

Riteniamo sempre più indispensabile che un’impresa funebre debba fornire nei confronti delle famiglie una serie di servizi post-funerale che consolidano il rapporto di fiducia e trasmettono la sensazione che l’impresa funebre non sia utile esclusivamente per il servizio funebre.

Il servizio può essere offerto anche a distanza tramite mail oppure con i consueti canali di consegna fisica dei documenti e viene offerto a condizioni economiche PARTICOLARMENTE concorrenziali.
Per ogni dichiarazione di successione elaborata verrà corrisposto all’impresa funebre un gettone di segnalazione (in ottemperanza della normativa vigente) di euro 50,00 i.i.

CONVENZIONE TARIFFE SUCCESSIONI E ALTRE PRATICHE SUCCESSORIE – ANNO 2020

– SUCCESSIONE Prima Casa/Pertinenza ed C/C Euro 300,00 iva esclusa
– SUCCESSIONE Prima Casa/Pertinenza, altri immobili fino a 2 unità ed C/C Euro 400,00 iva esclusa
– SUCCESSIONE Prima Casa/Pertinenza, altri immobili oltre 2 unità ed C/C Richiesta Preventivo

I costi si riferiscono alla gestione completa della Dichiarazione di successione
e comprendono i seguenti servizi:

– Predisposizione dichiarazione di Successione
– Predisposizione deleghe versamento imposte
– Invio telematico dichiarazione di successione
– Volture Catastali

Non esitate a richiedere informazioni ai numeri: 339-15.33.578 – 339-53.18.703
mail a: st.farenga@gmail.com – uffici di Milano in viale Certosa, 147 – via Pagliano, 11

Consulenza e assistenza LEGALE

GIUDIZIARIA E STRAGIUDIALE

Lo studio Legale Pizzonia, che da anni collabora costantemente e intensamente con Federcofit, oltre a
prestare attività di consulenza e assistenza legale, sia nel contenzioso giudiziario che nell’attività
stragiudiziale, in materia civile, penale ed amministrativa, si è specializzato in legislazione funeraria.
Grazie alla partnership appena siglata, siamo in grado di offrirvi il migliore supporto possibile in merito al
vostro ambito di riferimento professionale.

Lo studio Legale Pizzonia, ha sede a Milano, in Viale Campania, 7,
telefono 02730479 – 0270107217
fax 0270107217
cellulare 3389940594
email avvocatipizzonia@libero.it

Consulenza e BUSINESS PLAN

PER NEO-COSTITUZIONI SOCIETARIE, FUSIONI E/O ESPANSIONI

Siamo in grado di programmare e realizzare uno studio di fattibilità con un previsionale da tre a cinque anni rispetto al conto economico e alle strategie da adottare per il tuo futuro progetto.

Realizzeremo un report che includerà i possibili scenari di evoluzione della tua azienda. Presenteremo un primo conto economico dinamico realizzato in base ai dati che ti chiederemo e con la possibilità di modificarli e riadattarli step by step ad ogni idea o eventualità.
Lo studio ha lo scopo di capire e ipotizzare quali potranno essere gli incrementi, le difficoltà o le direzioni economiche da intraprendere al fine di dare maggior concretezza alle tue aspettative. Come si dice: meglio diventare rossi subito che bianchi dopo!

Cercheremo di capire insieme come e in che misura sarà possibile realizzare in modalità più efficace una nuova costituzioni societaria, fusione, espansione o acquisizione.
Capiremo come ottimizzare il personale esistente e delle future scelte di marketing, immagine e posizionamento di mercato.

Sarà possibile realizzare anche uno studio di secondo livello per la presentazione presso istituti bancari allo scopo di ottenere fidi o finanziamenti attraverso una progettazione analitica ed economica dei costi e ricavi della futura azienda.

SETTORE PET FUNERAL

CONSULENZA PER INVESTIMENTI

Il progetto “pet funeral” ha la necessità di essere analizzato sotto molteplici aspetti in fase di presentazione in quanto non ha la semplice motivazione di generare un differente canale di revenue (guadagno), ma bensì la più importante aspettativa di creare differenti aree di intervento ed interazione su fasce di clientela che ad oggi sulla attuale “piazza di posizionamento” non trovano possibilità di soddisfazione alle molteplici richieste se non quella dello smaltimento del proprio animale domestico attraverso il canale veterinario.

Ogni presentazione dovrà essere necessariamente customizzata sulle possibilità e su cosa si intende consolidare.

Sarà possibile anche la realizzazione di uno studio di secondo livello che comporti costi, oneri e adempimenti necessari alla realizzazione dell’impianto di cremazione PET.