Coronavirus: istruzioni dalle Regioni per i cadaveri
L'appello lanciato dal nostro Segretario Nazionale Riccardo Salvalaggio, e le conseguenti richieste formali a tutte le regioni inviate da Federcofit ha ottenuto delle risposte.
Dopo la Regione Lombardia, anche altre regioni hanno adottato dei provvedimenti che pubblichiamo in questa pagina, man mano che ci sono comunicati.
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attività funebre polizia mortuaria |
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su medicina necroscopica |
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Coronavirus: la Lombardia regola l'attività funebre
Qualche giorno fa, il nostro Segretario Nazionale Riccardo Salvalaggio si era appellato alle autorità perché questa emergenza non lasciasse gli Operatori delle Onoranze Funebri in balia dell'incertezza, senza guide per lavorare in sicurezza. Regione Lombardia ha dato ascolto al nostro appello e ha emesso una circolare specifica per il nostro settore; ringraziamo il dottor Cajazzo, per la sensibilità della direzione generale del welfare.
clic qui per scaricare la circolare
Oggetto : Emergenza da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre
Le presenti indicazioni sostituiscono le precedenti e saranno passibili di modifica in funzione di nuove indicazioni nazionali relative al trattamento delle salme e dei cadaveri di cittadini deceduti affetti da Covid-19.
Con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio; infatti, la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets (esposizione a goccioline emesse con tosse e/o starnuti) e per contatto: il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, per cui non sono richieste misure particolari e le salme vanno trattate secondo i protocolli ordinari.
Ciò premesso al fine di ridurre le occasioni di contatto, si dispone che:
- a) nelle strutture di ricovero le direzioni di presidio riducano il periodo di osservazione della salma, mediante l'accertamento strumentale della realtà della morte ai sensi dell'art. 1 del DM Salute 11 aprile 2008; accelerando così i tempi di trasporto della salma;
- b) al di fuori delle strutture di ricovero i medici necroscopi, constatata la realtà della morte mediante la visita necroscopica, dispongano la riduzione del periodo di osservazione ai sensi dell’art. 70 comma 3 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.
Si raccomanda che le direzioni ospedaliere e/o i medici necroscopi informino i congiunti dell’importanza delle corrette procedure del lavaggio delle mani, e della necessità di evitare espressioni di affetto nei confronti del defunto/a; si richiama inoltre la necessità di arieggiare periodicamente i locali e di non affollarli mantenendo le distanze sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici, deve essere evitata la manipolazione delle salme/cadaveri, soprassedendo alla vestizione ed avvolgendole nel lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
Per questa attività si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l’utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività.
Il trasporto del feretro non è fonte di diffusione del virus e non comporta rischi per la salute pubblica; tuttavia a scopo precauzionale sono sospesi per tutti i decessi, i trasporti a cassa aperta (artt. 70 comma 4 e 72 comma 1 l.r. 4/2020; art. 39 comma 2 Regolamento Regionale 6/2004), almeno fino alla fine dell’emergenza sanitaria.
Riguardo alle restrizioni per i funerali, vale quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 che, all’art. 1, lett. i) recita: “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.
Si ricorda inoltre che - ai sensi dello stesso decreto - è fatto divieto assoluto per i soggetti sottoposti a quarantena di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora.
Si chiede alle ATS di dare adeguata informazione ai Comuni del territorio di riferimento.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE GENERALE
LUIGI CAJAZZO
Coronavirus: indicazioni per la medicina necroscopica
La Direzione Generale welfare della Regione Lombardia ha inviato una circolare di indicazioni in relazione all'epidemia da Sars-CoV-2, evidenziamo qui il passaggio relativo alle salme.
MEDICINA NECROSCOPICA
Nelle strutture di ricovero le direzioni di presidio avranno cura, ove necessario, di ridurre il periodo di osservazione della salma, mediante l'accertamento strumentale della realtà della morte (ai sensi dell'art. 1 del DM Salute 11 aprile 2008).
Tale modalità consente tra l'altro di accelerare i tempi di trasporto e di inumazione.
Nel caso di decesso al domicilio, pur evidenziando che trattasi di patologia a trasmissione droplet, si raccomanda che il medico necroscopo informi dell'importanza delle corrette procedure del lavaggio delle mani e della necessità di evitare da parte dei congiunti espressioni di affetto nei confronti del defunto/a.
clic qui per scaricare la circolare
Coronavirus: le Onoranze Funebri servizi essenziali aperti
Con il DPCM 11 marzo 2020, tutte le attività commerciali non essenziali sono chiuse.
Restano aperte:
COMMERCIO AL DETTAGLIO
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le tele- comunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e mate- riale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
SERVIZI PER LA PERSONA
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
clic qui per scaricare il DPCM 11 marzo 2020
Decreto "#IoRestoaCasa": Domande & Risposte
10 Marzo 2020
ZONE INTERESSATE DAL DECRETO
- Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile. - Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.
SPOSTAMENTI
- Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. - Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative. - Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone. - Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni. - Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente). - Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole. - Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. - È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili. - È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo. - Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa). - Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
TRASPORTI
- Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. - I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare. - Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci. - Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.
UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI
- Gli uffici pubblici rimangono aperti?
Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche. - Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle. - Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione. - Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?
Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.
PUBBLICI ESERCIZI
- Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. - Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali. - Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. - Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
SCUOLA
- Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
UNIVERSITÀ
- Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca. - Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità. - Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità. - Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca. - Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.
CERIMONIE ED EVENTI
- Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). - Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
TURISMO
- Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo. - Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo. - Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.
AGRICOLTURA
- Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
No, non sono previste limitazioni. - Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni.
DCPM 9 marzo 2020: tutto il Paese diventa “zona rossa”
La disciplina originariamente prevista per la Lombardia e un gruppo di province dal DPCM 8 marzo 2020, è estesa a tutto il territorio nazionale.
In particolare:
- …sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) ;
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) . Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
Il DPCM 9 marzo 2020 introduce, inoltre, una nuova norma:
Articolo 1, comma 2:
Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Clic qui per scaricare il DPCM 8 marzo 2020
Clic qui per scaricare il DPCM 9 marzo 2020
Coronavirus: norme per le case funerarie
Federcofit ha preparato un modello di avviso che le Case Funerarie possono usare con i loro Ospiti.
Nell'avviso, a tutela della salute di tutti si dispone quanto segue:
- le visite sono consentite ai soli parenti stretti del defunto
- i visitatori sono tenuti a mantenere tra loro ed il personale una distanza minima di un 1,5 metri
- si invitano i visitatori a lavarsi le mani presso i servizi igienici della struttura all’arrivo e prima di lasciarla
- evitare il contatto ravvicinato con persone che presentano sintomi di infezioni respiratorie acute
- evitare abbracci e strette di mano
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nel cavo del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- usare la mascherina se si sospetta di essere malati o si presta assistenza a persone malate
- i visitatori che non dovessero attenersi alle sopracitate disposizioni, dovranno essere allontanate nel rispetto del decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si informano inoltre i visitatori, che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale, così come previsto dalla normativa, è a carattere preventivo e a tutela della salute sia personale che dei visitatori.
clic qui per scaricare il modulo di informazione per la sicurezza degli Ospiti della casa funeraria
Funerali al tempo del coronavirus
Tra non molto questo potrà diventare un titolo “classico” per ricordare i mutamenti sociali che siamo obbligati ad assumere per bloccare la diffusione di questo nuovo virus e che, speriamo, sono diventati un mero ricordo.
Oggi, però, dobbiamo adattare i nostri comportamenti, anche quelli professionali derivanti dalle nostre attività, all’osservanza delle disposizioni emanate dal Governo e dagli organi istituzionali competenti.
E’ di queste ore (8 marzo 2020) l’emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, all’art. 2 recita, tra l’altro e con validità sull’intero territorio nazionale, sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri ….
Si tratta di disposizioni particolarmente rigorose che, oltre a lasciare l’amaro in bocca, pongono problemi molto seri per gli operatori stante il fatto che l’inosservanza delle disposizioni porta a conseguenze penali assolutamente sgradevoli. Né si può dimenticare che nel trattamento dei defunti, come giustamente osserva qualcuno (soprattutto in concomitanza delle cremazione) si è costretti a trasferimenti del defunto da un comune ad un altro con distanze non sempre modeste (si attraversa zone “rosse”, ecc. ecc.)
A fronte di questi problemi è necessario riandare alle disposizioni formali inerenti il trasporto funebre senza lasciarsi andare ad interpretazioni più o meno fantasiose.
La competenza dell’autorizzazione al trasporto funebre, con i relativi dettagli di soste, ecc., spetta al comune di decesso che rilascia il prescritto documento con la specifica della sosta presso la chiesa per la celebrazione del rito o senza questa specifica se si seguono le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Non si debbono mettere in campo altri soggetti, Diocesi, parrocchie od altro, che non hanno alcuna funzione per lo svolgimento di questa incombenza (il trasporto funebre), anche se, come avviene da tempi immemorabili, i comuni, prima di assumere decisioni in proposito, consultano le autorità religiose.
L’operatore funebre è un esecutore di una disposizione autorizzatoria rilasciata dall’organo competente: il comune.
Certo l'operatore funebre si può rifiutare di eseguire tale disposizione, nel rispetto del Decreto di queste ore, con la evidente conseguenza del ricorso all’autorità giudicante (la magistratura) che deciderà nel merito dell’oggetto e delle responsabilità dei singoli.
E’ altrettanto certo che l’operatore, qualora accetti l’esecuzione di un servizio con il rito religioso perché disposto dall’autorità competente (il comune), deve garantire per i suoi addetti l’adozione delle misure protettive idonee.
Non entriamo nel dettaglio delle motivazioni delle scelte dei singoli comuni, soprattutto in queste prime ore di vigenza del Decreto perché gli aspetti formali (arrivo delle disposizioni formali, tempi di recezione ecc.) possono far comprendere, non giustificare, le differenti disposizioni da parte dei vari comuni.
Allora il suggerimento per gli operatori è quello di richiedere con decisione ai vari uffici comunali l’esplicitazione dei percorsi e soste previste nel singolo trasporto funebre perché, formalmente, l’autorizzazione al trasporto funebre con i dettagli, compreso il trasferimento per la cremazione, è titolo valido per superare anche le possibili barriere istituite dalle forze dell’ordine intorno alle cosiddette zone rosse visto che il trasporto funebre ha, intrinseci nel suo svolgimento, aspetti igienico-sanitari finalizzati alla tutela della salute pubblica.
Giovanni Caciolli
Spostamenti per esigenze lavorative: il NUOVO modulo di autocertificazione
Autodichiarazione in relazione alle “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” disposte dal DPCM 9 marzo 2020
Da questo link potete scaricare il nuovo modulo di autocertificazione.
Si tratta di un PDF compilabile, che quindi non dovrete più fotocopiare ma potrete salvare con i dati standard e aggiornare (a mano o col computer) secondo le necessità.
clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione, versione 17.3.2020
Coronavirus. "Messe e funerali sospesi in tutta Italia", il comunicato della Cei
La Chiesa che vive in Italia e, attraverso le Diocesi e le parrocchie si rende prossima a ogni uomo, condivide la comune preoccupazione, di fronte all’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese.Rispetto a tale situazione, la CEI – all’interno di un rapporto di confronto e di collaborazione – in queste settimane ha fatto proprie, rilanciandole, le misure attraverso le quali il Governo è impegnato a contrastare la diffusione del “coronavirus”.
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore quest’oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio nazionale “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.
L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli.
L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica.
Coronavirus e Diocesi di Brescia: disposizioni sulle esequie
Disposizioni per le parrocchie della Diocesi di Brescia a seguito del DPCM dell’8 marzo 2020, in particolare per le esequie
Cari sacerdoti e fedeli della diocesi di Brescia,
Mi preme dare alcune indicazioni a fronte del nuovo decreto che estende alla Lombardia nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19. In particolare ciò che concerne la celebrazione dei funerali nelle parrocchie della nostra diocesi.
Il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dell’8 marzo 2020 così recita: “L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Pertanto si dispone quanto segue:
- Le veglie funebri con convocazione pubblica presso la casa dei defunti, nelle case del commiato e presso gli obitori sono sospese.
- Quando la salma è ricomposta il ministro ordinato si rechi presso il defunto per una benedizione e una preghiera.
- Il parroco avvisi per tempo la famiglia delle disposizioni attuali e se ne dia adeguata comunicazione negli annunci di morte predisposti onde evitare spiacevoli inconvenienti.
- Il feretro venga portato direttamente al cimitero dove si celebri il breve rito della sepoltura come previsto dal rituale delle Esequie senza la celebrazione della Messa.
- I cortei funebri a piedi verso il cimitero sono sospesi
- Anche durante la benedizione al cimitero, prima della sepoltura, si raccomandi agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa.
- La Messa esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenzaIn particolare per le esequie di affetti da Covid-19
- E’ vietata dall’autorità sanitaria la visita della salma. Pertanto è sospesa oltre alla veglia funebre anche la benedizione del defunto.
- Il feretro venga portato direttamente al cimitero dove si celebri il breve rito della sepoltura come previsto dal rituale delle Esequie senza la celebrazione della Messa.
- Anche durante la benedizione al cimitero, prima della sepoltura, si raccomandi agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa.
- La Messa esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenza, soprattutto tenuto conto del fatto che spesso i parenti stretti del defunto sono in regime di quarantena.
Resta in vigore tutto quanto precedente disposto dai Vescovi lombardi nel comunicato del 6 marzo scorso: “Fino a nuova comunicazione è sospesa l’Eucarestia con la presenza dei fedeli”, come pure l'indicazione di evitare sia per i sacerdoti che per i ministri straordinari della comunione la visita agli ammalati per la comunione del primo venerdì del mese.
E’ confermata la disposizione di chiusura sugli oratori, i bar, le attività sportive e le sale della comunità: “Per quanto riguarda i nostri oratori, sentito il parere degli organismi pastorali preposti, - così dicevano i Vescovi lombardi - confermiamo la sospensione delle attività e la chiusura degli spazi aperti al pubblico”.
Per quanto concerne il sacramento della riconciliazione è preferibile non utilizzare confessionali, ma luoghi più ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la confessione nei banchi si tenga la distanza di almeno di un metro, a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del sacramento.
Il nuovo Dpcm dell’8 marzo 2020 è in vigore da oggi al 3 aprile compreso e fino a quella data dispone in tutta la Lombardia e altre 14 provincie anche la chiusura delle scuole. Ci atteniamo a questa data salvo comunicazioni contrarie.
Ringrazio per la preziosa collaborazione soprattutto i sacerdoti.
Esprimo vicinanza a tutti in particolare alle famiglie colpite in queste settimane da un lutto a cui sappiamo di chiedere, a salvaguardia della salute, un ulteriore sacrificio. Prego per loro e per i loro cari defunti perché il Signore della vita li accolga nella sua pace.
Continuano a camminare nel deserto, ma non temiamo, Dio non ci abbandona.
Mons Gaetano Fontana
Vicario generale