DCPM 9 marzo 2020: tutto il Paese diventa “zona rossa”

La disciplina originariamente prevista per la Lombardia e un gruppo di province dal DPCM 8 marzo 2020, è estesa a tutto il territorio nazionale.

In particolare:

  1. …sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) ;

i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) . Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

 

Il DPCM 9 marzo 2020 introduce, inoltre, una nuova norma:

Articolo 1, comma 2:

Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

Clic qui per scaricare il DPCM 8 marzo 2020

Clic qui per scaricare il DPCM 9 marzo 2020

 


Coronavirus: norme per le case funerarie

Federcofit ha preparato un modello di avviso che le Case Funerarie possono usare con i loro Ospiti.

Nell'avviso, a tutela della salute di tutti si dispone quanto segue:

  • le visite sono consentite ai soli parenti stretti del defunto
  • i visitatori sono tenuti a mantenere tra loro ed il personale una distanza minima di un 1,5 metri
  • si invitano i visitatori a lavarsi le mani presso i servizi igienici della struttura all’arrivo e prima di lasciarla
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che presentano sintomi di infezioni respiratorie acute
  • evitare abbracci e strette di mano
  • starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nel cavo del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  • usare la mascherina se si sospetta di essere malati o si presta assistenza a persone malate
  • i visitatori che non dovessero attenersi alle sopracitate disposizioni, dovranno essere allontanate nel rispetto del decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si informano inoltre i visitatori, che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale, così come previsto dalla normativa, è a carattere preventivo e a tutela della salute sia personale che dei visitatori.

clic qui per scaricare il modulo di informazione per la sicurezza degli Ospiti della casa funeraria


Funerali al tempo del coronavirus

Tra non molto questo potrà diventare un titolo “classico” per ricordare i mutamenti sociali che siamo obbligati ad assumere per bloccare la diffusione di questo nuovo virus e che, speriamo, sono diventati un mero ricordo.

Oggi, però, dobbiamo adattare i nostri comportamenti, anche quelli professionali derivanti dalle nostre attività, all’osservanza delle disposizioni emanate dal Governo e dagli organi istituzionali competenti.

E’ di queste ore (8 marzo 2020) l’emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, all’art. 2 recita, tra l’altro e con validità sull’intero territorio nazionale, sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri ….

Si tratta di disposizioni particolarmente rigorose che, oltre a lasciare l’amaro in bocca, pongono problemi molto seri per gli operatori stante il fatto che l’inosservanza delle disposizioni porta a conseguenze penali assolutamente sgradevoli. Né si può dimenticare che nel trattamento dei defunti, come giustamente osserva qualcuno (soprattutto in concomitanza delle cremazione) si è costretti a trasferimenti del defunto da un comune ad un altro con distanze non sempre modeste (si attraversa zone “rosse”, ecc. ecc.)

A fronte di questi problemi è necessario riandare alle disposizioni formali inerenti il trasporto funebre senza lasciarsi andare ad interpretazioni più o meno fantasiose.

La competenza dell’autorizzazione al trasporto funebre, con i relativi dettagli di soste, ecc., spetta al comune di decesso che rilascia il prescritto documento con la specifica della sosta presso la chiesa per la celebrazione del rito o senza questa specifica se si seguono le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non si debbono mettere in campo altri soggetti, Diocesi, parrocchie od altro, che non hanno alcuna funzione per lo svolgimento di questa incombenza (il trasporto funebre), anche se, come avviene da tempi immemorabili, i comuni, prima di assumere decisioni in proposito, consultano le autorità religiose.

L’operatore funebre è un esecutore di una disposizione autorizzatoria rilasciata dall’organo competente: il comune.

Certo l'operatore funebre si può rifiutare di eseguire tale disposizione, nel rispetto del Decreto di queste ore, con la evidente conseguenza del ricorso all’autorità giudicante (la magistratura) che deciderà nel merito dell’oggetto e delle responsabilità dei singoli.

E’ altrettanto certo che l’operatore, qualora accetti l’esecuzione di un servizio con il rito religioso perché disposto dall’autorità competente (il comune), deve garantire per i suoi addetti l’adozione delle misure protettive idonee.

Non entriamo nel dettaglio delle motivazioni delle scelte dei singoli comuni, soprattutto in queste prime ore di vigenza del Decreto perché gli aspetti formali (arrivo delle disposizioni formali, tempi di recezione ecc.) possono far comprendere, non giustificare,  le differenti disposizioni da parte dei vari comuni.

Allora il suggerimento per gli operatori è quello di richiedere con decisione ai vari uffici comunali l’esplicitazione dei percorsi e soste previste nel singolo trasporto funebre perché, formalmente, l’autorizzazione al trasporto funebre con i dettagli, compreso il trasferimento per la cremazione, è titolo valido per superare anche le possibili barriere istituite dalle forze dell’ordine intorno alle cosiddette zone rosse visto che il trasporto funebre ha, intrinseci nel suo svolgimento, aspetti igienico-sanitari finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Giovanni Caciolli


Spostamenti per esigenze lavorative: il NUOVO modulo di autocertificazione

Autodichiarazione in relazione alle “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” disposte dal DPCM 9 marzo 2020

Da questo link potete scaricare il nuovo modulo di autocertificazione.

Si tratta di un PDF compilabile, che quindi non dovrete più fotocopiare ma potrete salvare con i dati standard e aggiornare (a mano o col computer) secondo le necessità.

clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione, versione 17.3.2020


Coronavirus. "Messe e funerali sospesi in tutta Italia", il comunicato della Cei

Il comunicato della Cei a seguito delle nuove disposizioni

La Chiesa che vive in Italia e, attraverso le Diocesi e le parrocchie si rende prossima a ogni uomo, condivide la comune preoccupazione, di fronte all’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese.Rispetto a tale situazione, la CEI – all’interno di un rapporto di confronto e di collaborazione – in queste settimane ha fatto proprie, rilanciandole, le misure attraverso le quali il Governo è impegnato a contrastare la diffusione del “coronavirus”.

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore quest’oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio nazionale “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.

L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli.

L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica.

clic qui per scaricare la dichiarazione CEI


Coronavirus e Diocesi di Brescia: disposizioni sulle esequie

Disposizioni per le parrocchie della Diocesi di Brescia a seguito del DPCM dell’8 marzo 2020, in particolare per le esequie

Cari sacerdoti e fedeli della diocesi di Brescia,
Mi preme dare alcune indicazioni a fronte del nuovo decreto che estende alla Lombardia nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19. In particolare ciò che concerne la celebrazione dei funerali nelle parrocchie della nostra diocesi.
Il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dell’8 marzo 2020 così recita: “L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Pertanto si dispone quanto segue:

  1. Le veglie funebri con convocazione pubblica presso la casa dei defunti, nelle case del commiato e presso gli obitori sono sospese.
  2. Quando la salma è ricomposta il ministro ordinato si rechi presso il defunto per una benedizione e una preghiera.
  3. Il parroco avvisi per tempo la famiglia delle disposizioni attuali e se ne dia adeguata comunicazione negli annunci di morte predisposti onde evitare spiacevoli inconvenienti.
  4. Il feretro venga portato direttamente al cimitero dove si celebri il breve rito della sepoltura come previsto dal rituale delle Esequie senza la celebrazione della Messa.
  5. I cortei funebri a piedi verso il cimitero sono sospesi
  6. Anche durante la benedizione al cimitero, prima della sepoltura, si raccomandi agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa.
  7. La Messa esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenzaIn particolare per le esequie di affetti da Covid-19
  8. E’ vietata dall’autorità sanitaria la visita della salma. Pertanto è sospesa oltre alla veglia funebre anche la benedizione del defunto.
  9. Il feretro venga portato direttamente al cimitero dove si celebri il breve rito della sepoltura come previsto dal rituale delle Esequie senza la celebrazione della Messa.
  10. Anche durante la benedizione al cimitero, prima della sepoltura, si raccomandi agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa.
  11. La Messa esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenza, soprattutto tenuto conto del fatto che spesso i parenti stretti del defunto sono in regime di quarantena.

Resta in vigore tutto quanto precedente disposto dai Vescovi lombardi nel comunicato del 6 marzo scorso: “Fino a nuova comunicazione è sospesa l’Eucarestia con la presenza dei fedeli”, come pure l'indicazione di evitare sia per i sacerdoti che per i ministri straordinari della comunione la visita agli ammalati per la comunione del primo venerdì del mese.

E’ confermata la disposizione di chiusura sugli oratori, i bar, le attività sportive e le sale della comunità: “Per quanto riguarda i nostri oratori, sentito il parere degli organismi pastorali preposti, -  così dicevano i Vescovi lombardi - confermiamo la sospensione delle attività e la chiusura degli spazi aperti al pubblico”.
Per quanto concerne il sacramento della riconciliazione è preferibile non utilizzare confessionali, ma luoghi più ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la confessione nei banchi si tenga la distanza di almeno di un metro, a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del sacramento.
Il nuovo Dpcm dell’8 marzo 2020 è in vigore da oggi al 3 aprile compreso e fino a quella data dispone in tutta la Lombardia e altre 14 provincie anche la chiusura delle scuole. Ci atteniamo a questa data salvo comunicazioni contrarie.

Ringrazio per la preziosa collaborazione soprattutto i sacerdoti.

Esprimo vicinanza a tutti in particolare alle famiglie colpite in queste settimane da un lutto a cui sappiamo di chiedere, a salvaguardia della salute, un ulteriore sacrificio. Prego per loro e per i loro cari defunti perché il Signore della vita li accolga nella sua pace.
Continuano a camminare nel deserto, ma non temiamo, Dio non ci abbandona.
Mons Gaetano Fontana
Vicario generale


Approvata la legge sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem

Una importante novità arriva dal Parlamento: dopo l’approvazione bipartisan della proposta sia alla Camera sia al Senato, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Legge 10 del 10 febbraio 2020, contenente “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.”

D'ora in poi si potrà donare il proprio corpo, dopo la morte, a fini di studio, formazione e ricerca scientifica.
Il provvedimento regola e rende più facile la donazione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione. Oggi infatti, la normativa pone troppi paletti e nei fatti le donazioni sono poche e i nostri chirurghi vanno in Francia, Germania, Austria a seguire dei corsi. Previsto il consenso per la donazione, istituzione di un elenco di Centri di riferimento. Servirà però un regolamento Miur, Salute, Interno, previa intesa in Stato-Regioni, per dare attuazione alla norma.

La legge si compone di 10 articoli.

Si prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT.

La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento. A differenza della legge sulle DAT, però, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso. Per ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. I

È prevista la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, delle regioni e delle ASL, per diffondere tra i cittadini e i medici la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem a fini di ricerca, di formazione e studio.

La legge dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

È stabilito che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e la legge destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (compresa l'ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell'ambito del quale si ricorra all'uso di corpi di defunti).

Clic qui per scaricare il PDF della Legge

 

 

Vuoi sapere cosa rappresenta l'immagine di copertina?
Si tratta di un quadro dipinto da Rembrandt per la Gilda dei medici di Amsterdam.
Rappresenta il professor Nicolaes Tulp, titolare della locale cattedra di anatomia, mentre esegue la dissezione del corpo di Adrian Adrianeszoon, famigerato criminale impiccato ad Amsterdam nel gennaio del 1632: poiché ai tempi non c’erano frigoriferi, il dipinto dev’essere di quei giorni…  il dottor Tulp è ritratto nel momento in cui espone agli astanti il funzionamento dei tendini del braccio sinistro: per maggiore comprensione, li afferra con delle grosse pinze, e a sua volta, con la mano sinistra, mima il movimento delle dita reso possibile dai tendini stessi.


Coronavirus, Lombardia: chiarimenti sul trattamento e trasporto salme

In risposta ad alcune richieste dal territorio, il Direttore Generale Welfare, Luigi Cajazzo, ha inviato una mail di chiarimenti sui rischi correlati al trattamento di cadaveri e al trasporto di salme di persone decedute in relazione all'epidemia da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2/nCoV-2019).

Riportiamo il testo della lettera:

Gentilissimi,
sulla scorta di richieste pervenute dal territorio, si forniscono le seguenti indicazioni relative al:

    • trattamento cadaveri (art. 67 comma 1 lett. b) L.R. 4/2019 "corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte")

Nel trattamento di pazienti deceduti, affetti da infezione da COVID 2019, casi confermati e casi probabili, devono essere attivate precauzioni standard. Con il decesso, infatti, cessano le attività vitali e cessa il pericolo di contagio: il paziente deceduto, a respirazione cessata, non è fonte di dispersione nell'aria di virus attraverso aerosol.

In questa logica sia le "Istruzioni operative per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori nel settore sanitario e socio-sanitario" che le "Istruzioni operative per la sorveglianza sanitaria e la dotazione dei dispositivi di protezione individuale di tutti gli operatori assegnati alle attività non essenziali e non soggette alle restrizioni di cui al DPCM del 23 febbraio 2020 e s.m.i." non prevedono di indossare specifici Dispositivi di Protezione Individuali.

    • trasporto del feretro oltre la zona rossa

Il trasporto funebre, oltre il limite della zona rossa (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova Dei Passerini), per la tumulazione del feretro in altro comune o per la cremazione deve essere autorizzato dal Prefetto, stanti le attuali limitazioni disposte; il trasporto del feretro non è fonte di diffusione del virus, e non comporta rischio di salute pubblica.

Cordiali saluti,
Luigi Cajazzo


Funerali: in Piemonte è ora permesso portare a casa le salme dei defunti morti in ospedale per l’ultimo saluto

Dopo un lungo lavoro “ai fianchi” della politica piemontese, finalmente un risultato importante, che riconosce anche alle famiglie piemontesi il diritto, già affermato nelle leggi delle regioni vicine, a portare il proprio caro, defunto in ospedale, presso una sala del commiato o a casa, per un saluto più rispettoso e meno asettico di quello in un obitorio.

Il Consiglio regionale del Piemonte, ha approvato ad ampia maggioranza il testo unificato di due proposte di legge (la numero 5, a prima firma del consigliere del Pd Daniele Valle, e la numero 75, a prima firma dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi), con cui sono state modificate le leggi regionali sulla “Disciplina attività servizi necroscopici” (15/2011) e sulle “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” (20/2007).

Come detto, una delle novità più importanti è il diritto per le famiglie di trasferire le salme a cassa aperta dall’ospedale a una sala del commiato o presso l’abitazione privata, oppure dalla propria casa alle sale di cimiteri, onoranze funebri o altre strutture.

Commentando questo risultato, il consigliere regionale del Pd Daniele Valle ha dichiarato che si tratta di “un passo in avanti di civiltà, si riconosce alle famiglie una vera libertà di scelta circa le modalità con cui dare l’ultimo saluto e si salvaguarda la possibilità di donare gli organi e in seguito spostare la salma per il commiato”.

Come Federcofit ci siamo battuti, anche assieme a Feniof, per questo risultato, che porta a un indubbio miglioramento per i dolenti, sul modello di quanto già fatto da Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia”.

In questo modo inoltre si sanano le disparità che esistevano tra regioni limitrofe: per esempio, se un lombardo viene a mancare in un ospedale piemontese, come accadeva in caso contrario, può essere portato in una sala commiato o presso la propria abitazione.

clic qui per scaricare il provvedimento.


Ma a noi delle "Pompe Funebri", chi dà disposizioni?

Illustrissimo Ministro Speranza,

ma a noi Impresari Funebri italiani chi dice come comportarci in questo frangente di grave emergenza? Le abbiamo scritto e la preghiamo di risponderci il prima possibile.

 

Ricevo quotidianamente telefonate preoccupate (e ne hanno tutte le ragioni) chiedendomi quali siano le attenzioni e le tutele da approntare in questo impressionante frangente. 

Cerchiamo insieme di capire in base alle informazioni che ci vengono riferite da colleghi sul territorio:

 

Per i decessi da COVID-19 avvenuti in strutture sanitarie ci viene riferito che la prassi voglia che sia direttamente il personale sanitario della struttura a provvedere all’incassamento all’interno del feretro e che il personale dell’impresa provveda alla sigillatura del feretro in conformità con la sua destinazione finale. Non sarà possibile nessuna esposizione del corpo ai familiari se non a cassa chiusa. In questo caso (e come dovrebbe essere fatto sempre) si raccomanda una attenta sanificazione del mezzo al termine.

 

La partecipazione al servizio funebre e riservata “ai parenti stretti”. Il parroco e/o l’impresa funebre dovrebbero attenzionare la famiglia a questa prescrizione. Non spetterebbe a noi e non è corretto ma sino ad ora sta funzionando così.

 

Per i decessi che avvengono in abitazioni o comunque fuori dalle strutture sanitarie, vi preghiamo di leggere e rispettare attentamente le avvertenze emanate dal Ministero della Salute.

I comuni dovrebbero provvedere, tramite la loro struttura sanitaria organizzativa, ad effettuare il trasferimento del corpo, tuttavia è capitato che qualche piccolo Comune chiedesse agli impresari funebri del proprio territorio di effettuare il trasferimento del corpo. Gli impresari funebri si possono rifiutare di eseguire tale disposizione (giusto o sbagliato non è questo il contesto in cui parlarne).

I Sindaci, quali prime autorità di tutela sanitaria del proprio territorio, dovrebbero promuovere l’informazione nei confronti dei propri cittadini o aziende.

 

Deduciamo (da quanto ci è stato riferito) che in un decesso avvenuto in un Hotel, il tampone post-mortem per appurare la presenza del Coronavirus sia stato effettuato dal medico necroscopo al suo passaggio (dalla 15° alla 30° ora). Ne desumiamo (senza avere nessuna conoscenza scientifica in merito) che tale virus rimanga attivo anche dopo alcune ore del decesso, a differenza di quello che accade per altre malattie infusivo/diffusive.

 

Raccomandiamo pertanto a TUTTI gli impresari funebri italiani di trattare qualsiasi salma o cadavere, con le massime cautele e attenzioni adottando un rigido codice comportamentale attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, indipendentemente da quale sia la causa di morte.

 

Utilizzare SEMPRE e COMUNQUE tutte le protezioni in commercio. In questa prima fase di studio del fenomeno sarebbe sciocco fare il contrario.

Non si tratta di eccesso di prudenza né allarmismo, bensì solo di tutela; capita TUTTI I GIORNI, di essere chiamati di notte per provvedere alla sistemazione di un defunto ore ed ore prima che passi il medico a dichiarare la causa di decesso. Tale operazione purtroppo viene fatta con una leggerezza disarmante e talvolta da personale allo sbando privo di ogni conoscenza in materia.

Questa allarmante situazione sta riportando l’attenzione a quella che dovrebbe essere la giusta formazione e conoscenza rispetto alla gestione dei fenomeni cadaverici trasformativi che dovrebbe essere SEMPRE applicata a qualsiasi decesso.

Ora ci stiamo confrontando con un Virus altamente trasmissibile, rimane il fatto che i rischi biologici da affrontare, ANCHE IN CASO DI MORTE NATURALE IN ABITAZIONE, sono decine e decine ed altrettanto pericolosi per chi ha contatti con un corpo privo di vita.

Se voi avete scelto di fare questo lavoro o vi ci siete ritrovati, le persone che stanno a casa con voi non ne devono pagare lo scotto con la loro salute, quindi se non vi interessa di farlo per voi, fatelo almeno per loro.

Riccardo Salvalaggio


Database dei forni crematori in Italia

Clic qui per scaricare il PDF del database con i forni crematori in Italia (aggiornamento marzo 2020).

 


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