Lo stipendio? ora è vietato pagarlo in contanti
La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito dal 1° luglio 2018 il divieto di pagamento dello stipendio in contanti.
Dal 1° luglio 2018 saranno ammessi solo pagamenti tracciati e non sarà più quindi possibile per i datori di lavoro pagare le buste paga con denaro liquido. Nella Legge di Bilancio viene stabilito che da luglio datori di lavoro e committentipotranno pagare le retribuzioni, nonché gli anticipi di retribuzione, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili.
Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:
- bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
- altri strumenti per i pagamenti elettronici;
- pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.
Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante. Se in precedenza la firma della busta paga poteva in alcuni casi avere valenza di quietanza ora non vi potranno essere più dubbi. Questo perché la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.
Il divieto di pagare in contanti la busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.
Quindi è applicabile:
- contratti a tempo pieno e part-time;
- rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- ai contratti di apprendistato;
- a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
- ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.
- La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).
Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:
- nella Pubblica Amministrazione;
- nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).
Tuttavia anche se la legge non prevede tale obbligo, il consiglio è sempre quello di non pagare mai gli stipendi in contanti per colf e badanti. Il motivo è molto semplice, infatti sarà difficilissimo in futuro provare che tutti pagamenti sono stati effettuati regolarmente. E’ quindi sempre preferibile retribuire il collaboratore familiare, che sia colf, badante o baby sitter con mezzi tracciati così come elencato sopra.
Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma sono state indicate anche le sanzioni applicabili ai contravventori. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
Il programma definitivo del VII Congresso Nazionale Feder.Co.F.It
La S.V. è invitata al
VII Congresso Nazionale Feder.Co.F.It
Sabato 15 Settembre 2018 Firenze, Convitto della Calza
“una federazione moderna, europea, propositiva
per il futuro della funeraria italiana”
ore 9,30 | Saluti istituzionali del Presidente del Consiglio della Toscana Dott. Eugenio Giani e del Presidente Federcofit Cristian Vergani |
ore 10,00 | Benvenuto delle personalità, taglio del nastro e inaugurazione VII Congresso Nazionale Federcofit |
ore 10,30 | Urgenza di riformare il settore per raccordare le distanti norme regionali in un quadro di riferimento europeo |
partecipano: | |
Onorevole Sara Foscolo – prima firmataria della Legge Nazionale – XII Commissione affari sociali | |
Onorevole Giuseppe Bellachioma - V Commissione bilancio tesoro | |
Dott. Stefania Saccardi – Assessore alla sanità Regione Toscana | |
Dott. Sara Funaro – Assessore alla sanità Comune di Firenze | |
Prof. Massimo Martelloni - Direttore UOC Medicina Legale Lucca USL Nord Ovest | |
Dott. Graziano Pellizzaro ANUSCA | |
Dott. Lorella Capezzali ANUSCA | |
ore 12,00 | Il posizionamento attuale del prodotto italiano nel settore funebre relatore Marco Ghirardotti presidente Assocofani Federlegno Arredo |
ore 16,00 | Seduta congressuale ordinaria |
Relazione del Presidente Cristian Vergani | |
Dibattito | |
Intervento del Segretario uscente Giovanni Caciolli | |
ore 17,00 | Elezione del Presidente Nazionale |
Indicazione del Segretario Nazionale da parte del Presidente | |
Elezione del Consiglio Nazionale | |
Elezione del Collegio dei Garanti e del suo Presidente | |
ore 18,30 | Seduta congressuale straordinaria approvazione modifiche dello Statuto della Federazione |
ore 19,00 | Chiusura del Congresso |
ore 19,30 | Cena di Gala presso Società Canottieri Firenze |
Scarica il programma definitivo del VII Congresso: fai clic su questo collegamento.
le cene di Tanexpo
Tanexpo ha organizzato naturalmente una cena di gala della quale abbiamo avuto il piacere di essere ospiti:
Caggiati (gruppo Matthews International) ha organizzato una cena in una location suggestiva della quale siamo stati divertiti ospiti:
Le convenzioni esclusive per i soci Federcofit
Una Federazione DEVE creare una serie di servizi per i propri tesserati cercando di offrire loro una possibilità di usufruire di agevolazioni da parte di partner sicuri, solidi e fidati.
Per questo motivo vi presentiamo una serie di NUOVE convenzioni alle quali potete da subito rivolgervi per risolvere problemi o agevolare il vostro lavoro quotidiano.
Anche questo è FEDERCOFIT.
Cremona: la gestione del crematorio passa dal Comune alla municipalizzata AEM SpA
Dal 1° luglio, a Cremona, il forno crematorio non è più gestito dal comune ma dalla Municipalizzata del Comune (partecipata al 100%) AEM SpA, che dovrà garantire il potenziamento del forno crematorio con il raddoppio delle linee di cremazione.
Il Contratto di Servizio che impegna il Comune di Cremona e AEM SpA durerà almeno 15 anni e consentirà al Comune di ricevere un canone annuale da parte di AEM SpA.
Le tariffe per i residenti rimarranno invariate, per i non residenti AEM SpA determinerà liberamente le tariffe senza, ovviamente, superare i limiti ministeriali.
Fin qui l’informazione…
Una riflessione è doverosa anche alla luce delle continue e, spesso, giustificate lagnanze sulle condizioni gestionali dei cimiteri, sempre più difficili. Ancora una volta si procede a una separazione netta tra gestione cimiteriale e gestione del crematorio e della cremazione caratterizzata da un trend di forte crescita e, in questo caso, mantenendo la gestione “in famiglia”, visto che il Comune la cede ad una partecipata al 100%. Non solo, la partecipata s’impegna a corrispondere un canone, frutto di evidenti utili, che non sarà destinato obbligatoriamente al cimitero. Ne consegue che importanti risorse cimiteriali saranno distolte dalla gestione del cimitero con il probabile, se non certo, ricorso agli aumenti delle tariffe cimiteriali per il necessario pareggio di bilancio. È inutile lamentarsi se le risorse cimiteriali vengono distolte per altri obiettivi. Forse siamo di fronte a una variante del vecchio detto “socializzare le perdite e privatizzare i profitti”.
Immagine: ©2018 E.M.G.
Arriva la fatturazione elettronica
Cos'è?
La fattura Elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Dal 1 gennaio 2019 sarà a tutti gli effetti l'unico metodo per poter fatturare ai propri clienti.
Le fatture elettroniche devono essere prodotte in formato XML, un linguaggio informatico che permette agli enti di verificare la correttezza della fattura e scartarla nell'eventualità in cui non sia compatibile con lo standard dettato dall'Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia?
La fattura Elettronica nasce a seguito della volontà Europea di semplificare il processo e la gestione di questi documenti azzerando i tempi di consegna (niente più fatture inviate tramite posta) e riducendo i costi di produzione (non è necessaria la stampa).
Per raggiungere questi obiettivi sarà impossibile gestire le fatture con il solo metodo cartaceo e saremo tutti obbligati ad avvalerci di strumenti informatici adeguati.
Come funziona?
Una volta che la vostra azienda sarà accreditata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, normalmente questa operazione sarà svolta dai consulenti del lavoro, sarà possibile generare documenti attraverso software specifici. In base al tipo di cliente dovremo quindi indicare:
- Codice Univoco Ufficio nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, individuabile anche attraverso il portale http://indicepa.gov.it/
- Codice assegnato dal Sito dell'Agenzia delle Entrate per Aziende o Titolari di partita Iva fornitoci direttamente dal Cliente
In collaborazione con PLEOS
Per un’estate originale…
Può darsi che qualcuno dei nostri Lettori abbia intercettato sul proprio profilo Facebook la foto di questo che è diventato un fenomeno “virale” in rete.
La foto della ragazza che al mare si infila nel materassino a forma di cassa da morto ha fatto il giro del web e in tanti si sono chiesti dove poter acquistare il materassino rosa per le vacanze del caro estinto.
Ahinoi, la risposta deluderà i più: il materassino non è in vendita!
Il tanto popolare materassino non è in commercio, perché il suo creatore Andrew Greenbum non ha i 15 mila dollari che servirebbero per avviare il progetto.
Così, se stavate pensando a un originale modo per coniugare le vacanze al mare con la promozione del business, purtroppo dovrete ancora aspettare, però potete approfittare del suggerimento di un noto sito di gossip per ordinare un articolo altrettanto divertente: la bara raffredda-lattine, un’autentico cofano gonfiabile da un metro di lunghezza con tanto di scheletro, da riempire di ghiaccio e bibite per il divertimento dei vostri ospiti!
Calabria: dopo anni di discussioni e proposte finalmente una legge regionale
DUE LEGISLATURE NON SONO POCHE MA QUEL CHE CONTA E’ IL RISULTATO
Dopo anni di discussioni e dopo che per due legislature si è discusso di ipotesi e proposte, finalmente anche in Calabria il Consiglio Regionale in data 18 giugno 2018, nella 54ma seduta del Consiglio, ha approvato la Legge Regionale “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria” che i lettori potranno consultare integralmente nel sito della Federazione www.federcofit.eu nella sezione “legislazione”.
Il percorso che ha portato all’approvazione delle legge non è stato né semplice, né tranquillo per gli evidenti e contrastanti interessi ma alla fine il risultato costituisce un indubbio passo avanti nel processo di rinnovamento, sviluppo e professionalizzazione delle attività funebri, tema fondamentale dal nostro punto di vista, al di là di tortuosità formali e qualche contraddizione nei testi formulati che il lettore può ben cogliere ed evidenziare.
Pur non precisando, come qualcuno avrebbe desiderato, gli specifici requisiti aziendali per le attività funebri la norma approvata definisce con sufficiente chiarezza la tipologia dei rapporti possibili tra le imprese funebri nell’esecuzione dei loro servizi prendendo, in qualche modo, l’esempio dalla Regione Emilia con la centralità della struttura “Consorzio” nello sviluppo di questi rapporti. Il futuro ci dirà se tale struttura aziendale si adatta alla realtà calabrese oppure no; ad oggi l’importante è definire le filosofie di indirizzo dei vari processi di integrazione tra le attività anche nel settore funebre.
La Legge, finalmente, introduce anche nella Calabria la possibilità di trasferire le “salme” su tutto il territorio regionale ponendo fine alle difficoltà delle famiglie di poter riavere il proprio caro in luoghi “familiari”, abitazione o Casa Funebre…
Avremo modo di scendere nel dettaglio della norma nel prossimo futuro e di analizzare con maggiore attenzione le disposizioni di legge e la loro interpretazione; oggi dobbiamo un plauso a tutte le componenti che hanno spinto per avere anche nella Regione Calabria una legge sicuramente più aderente alle esigenze dei cittadini e delle famiglie del vecchio Regolamento Nazionale, anche se non perfetta.
La Giunta Regionale abruzzese definisce i requisiti strutturali delle case funerarie
IMPORTANTE DELIBERAZIONE
Dopo numerosi incontri ed esami dettagliati sui temi dei requisiti strutturali per la realizzazione delle Case Funebri, in data 18 maggio u.s. la Giunta Regionale abruzzese ha definito la materia con la Deliberazione n. 310.
Si tratta di un atto importante che mette fine a numerose incertezze da parte delle pubbliche autorità, Comuni ed ASL, che dovevano decidere in proposito e da parte degli operatori impegnati in investimenti di notevole entità.
Il testo della Deliberazione può essere visionato integralmente; qui merita sottolineare alcune parti.
Ferme restando le dotazioni ed i requisiti igienico sanitari definiti dalle norme nazionali per il Servizio mortuario delle strutture sanitarie (DPR n. 37/1997), la Casa Funebre deve essere ubicata ad oltre mt. 50 da strutture sanitarie, cimiteri e da luoghi ad alta concentrazione di pubblico e la Delibera rinvia alla competenza dei comuni la compatibilità con la destinazione d’uso urbanistica.
Gli ambienti destinati ad osservazione e preparazione dei defunti debbono rispondere ai requisiti igienico sanitari di sicurezza (superfici lavabili e disinfettabili, angoli di raccordo stondati, ……)
Gli ambienti debbono essere fruibili anche da soggetti con ridotta o impedita capacità motoria ed avere altezze e dimensioni di superfici minime definite.
Non viene prevista alcuna incompatibilità tra Casa Funebre ed i locali per lo svolgimento dell’attività funebre, come vigente in qualche Regione, e viene esplicitamente previsto, anche se non obbligatorio, un locale per il ristoro dei visitatori/utenti.
Avremo occasione per approfondire questi temi ed i problemi connessi.
Una prima considerazione da suggerire ai comuni in procinto di rilasciare le autorizzazioni alla gestione delle Case Funebri: verificare che gli interventi in fase di ultimo completamento, qualora non rispondenti alle recentissime disposizioni, non siano penalizzati da provvedimenti (la Deliberazione in questione) successivi alla realizzazione degli investimenti. In questo caso si dovrà richiedere e fare accordare una sorta di sanatoria per non penalizzare quegli operatori funebri che hanno creduto fin da subito alla opportunità di queste innovazioni fondamentali per il futuro del settore.
Testo integrale della DGR n. 310 del 18.5.2018 sulle case funerarie
Comune di Milano: funerale convenzionato senza limiti, neppure comunali...
La lotta continua e il braccio di ferro da parte del Comune di Milano ha sortito l'effetto di una presentazione che ha tenuto SOLO IN PARTE considerazione le numerevoli richieste avanzate da Federcofit.
Tolto il valore del mezzo e la sua età (massimo 4 anni) come vincoli per aderire alla convenzione ma l'assessore Roberta Cocco non recepisce il criterio dell'ISEE richiesto a gran voce... e non solo da questa Federazione.
Non capiamo il motivo di questa mancata introduzione, mentre comprendiamo benissimo il motivo che ha portato a voler estendere questo accordo a quell'area che ora viene definita "città metropolitana".
Il Comune di Milano intende estendere i criteri del funerale calmierato... scusate, convenzionato (altrimenti ci rimproverano di utilizzo di gergo improprio) anche nei comuni dell'area metropolitana e crea un nuovo progetto che avrà titolo di valere per i prossimi 5 anni!!!.
In poche parole se un cittadino di quest'area decede a Milano accede al diritto di questa tariffa anche se non residente.
Il Comune di Milano "generosamente" intende vincolare i costi del funerale non solo per i suoi cittadini ma anche per quelli di altre amministrazioni.
Comportamento che amplia a dismisura la distorsione di mercato già ampiamente documentata e riferita all'Assessore e ora "esportata" anche su territori da Lei non amministrati.
La presentazione fa riferimento a un progetto NON ANCORA SOTTOPOSTO O APPROVATO AL VOTO IN GIUNTA e quindi speriamo (con qualche dubbio) che vengano recepite le ulteriori rimostranze avanzate direttamente in fase di presentazione e prontamente riportate a verbale.
Jolly Roger
Orrore a Monreale
I carabinieri hanno scoperto che una banda si era impossessata del cimitero dell'Abbazia benedettina di San Martino delle Scale (Monreale) e vi conduceva una «sistematica attività illecita di estumulazione occultamento e soppressione e distruzione di cadavere e di bare con salme ancora al loro interno, in totale violazione della normativa vigente, in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza la partecipazione del coordinatore sanitario» oltre a «spostamenti non autorizzati in altri loculi, attraverso l'occultamento di bare rimosse dalle legittime sedi per trasportarle sempre all'interno del cimitero in altri loculi o in luoghi non visibili ai visitatori». Inoltre, i rifiuti cimiteriali e i resti umani decomposti, invece di essere posti in un ossario, inesistente in quel cimitero, venivano gettati in intercapedini e coperte da materiale cementizio.
Un racconto vergognoso di disprezzo per la pietà verso i morti quello che emerge dagli atti di questa inchiesta.
Negli atti dei carabinieri, la banda falsificava atti pubblici e certificati amministrativi, individuava tombe e loculi occupati da salme che avrebbe potuto spostare senza correre rischi e si liberava dei resti mortali mescolandoli al cemento dei muri. Ogni “posto liberato” fruttava fino a cinquemila euro alla banda.
Questa storia sembra sia durata oltre vent’anni, da quando uno degli arrestati decide di occuparsi della gestione dei servizi cimiteriali a San Martino, impossessandosi del cimitero, senza ricevere alcuna concessione da parte dell’Abbazia, proprietaria del piccolo cimitero e diventandone “padrone”. I primi sospetti sull’attività di Messina emergeranno nel 2015, quando l’ex abate Umberto Paluzzi, appena insediatosi presso l’abbazia di San Martino delle Scale, sporge denuncia ai Carabinieri della locale Stazione.
Questa storia di crimine che, per il momento, è stata interrotta con quattro arresti e una quinta persona sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora a Monreale con obbligo di firma, e dovranno esere inoltre valutate anche la posizione del Comune di Monreale e dell’ASP che potrebbero dovere rispondere di non avere effettuato i dovuti controlli.
- http://www.ilgiornale.it/news/politica/dove-mettiamo-morto-loculi-svuotati-rivenderli-1532669.html
- https://www.filodirettomonreale.it/2018/05/28/cimitero-degli-orrori-san-martino-delle-scale-la-carriera-giovanni-messina-muratore-imprenditore-milionario
- http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/05/26/news/monreale_tombe_violate_e_rivendute_cinque_arresti-197380318
Contratti a chiamata e attività funebre
Si fa un gran parlare dei “contratti a chiamata” o “intermittenti” nel settore funebre. Non solo nelle giuste e opportune annotazioni di approfondimento sulla materia, ma anche in specifiche proposte di legge giacenti presso qualche Consiglio Regionale, come quello calabrese, dove l’inventiva creativa regna sovrana al di là di ogni ragionevole criterio.
Senza voler “rubare” il mestiere agli “esperti” vogliamo richiamare alcuni concetti e criteri che possano evitare complicazioni per un uso troppo facile di questi contratti.
In primis con la risposta del Ministero del Lavoro a un ormai noto Interpello sull’utilizzazione di questo contratto nel settore funebre si è chiarito che gli “operatori necrofori” sono equiparati agli “addobbatori” con il risultato di generalizzare la possibilità di utilizzo del contratto a chiamata a questi addetti senza limiti di età; mantenendo, ovviamente, tutti i requisiti e i limiti operativi per l’utilizzo di questo contratto, come dettano le disposizioni generali vigenti in Italia.
Nel concreto questo non può significare, come recita una Proposta di Legge, art. 10, giacente nel Consiglio Regionale della Calabria, che “Il personale addetto che svolge attività funebre può essere assimilato alle categorie degli operatori addobbatori o apparitori per cerimonie…”. Non sfugge, infatti, che le figure del Direttore tecnico e dell’addetto alla trattazione degli affari, titolari tra l’altro delle incombenze relative alla tutela della Privacy sui dati sensibili, che operano nelle attività funebri non possono essere assunti con contratto a chiamata in quanto sono a tutti gli effetti personale che opera in regime di obbligatoria continuità.
Altrettanto chiaro deve essere, al di là della liceità dell’utilizzo di tale contratto, il limite dell’utilizzo di questo contratto per la dimostrazione dei requisiti minimi organizzativi previsti dalla gran parte delle norme regionali sul settore. Anche da questo punto di vista, e indipendentemente dai chiarimenti forniti da alcune Regioni come la Lombardia, l’Emilia ed il Veneto, che escludono l’utilizzo di questo contratto per la dimostrazione dei suddetti requisiti minimi, si deve notare che la generalità delle norme regionali richiede la “disponibilità continuativa” degli addetti necrofori sottolineando la necessità di un rapporto operativo continuativo e non intermittente.
CARONTE
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