ROSSO DI SERA… SAGGEZZA SI SPERA
Pochi mesi ci separano dalle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale lombardo che si dovranno tenere il prossimo 2018. Abbiamo, quindi, pochi mesi di attività legislativa da parte del Consiglio Regionale. Anche per il settore funebre, rimasto in sospeso nell’iter di revisione della legge n. 39, quella sulla sanità che contiene anche le norme per le nostre attività, i tempi per le possibili e necessarie modifiche (da tutti invocate) stanno stringendo pericolosamente: siamo alla scadenza per ogni opportuno e necessario aggiornamento e modifica delle disposizioni di legge regionali.
La normativa lombarda del settore presenta, ce lo diciamo da anni, luci certamente, ma anche tante ombre che dovrebbero essere affrontate e corrette. Questa è l’opinione condivisa da tutte le organizzazioni, anche se, come è naturale, con sottolineature diverse.
Ci fu un tentativo, quando si avviò la discussione sulla modifica della succitata legge n.39, oltre due anni addietro, naufragato per la diversità marcata delle proposte avanzate dalla varie componenti Federcofit, Feniof, il duo EFI-ASNAF e Sefit: tra chi proponeva modifiche compatibili con gli ambiti e la competenze regionali e chi spingeva di trasferire sul terreno regionale la ormai famosa o famigerata Proposta Vaccari con un curioso intermezzo, protagonista Feniof, che balzellava tra una proposta e l’altra condividendole a giorni alterni.
Ovviamente, in concomitanza della discussione nazionale su una Proposta, la Vaccari, destinata, nella mente dei proponenti, ad una rapida, sicura e trionfale approvazione (“arrendetevi!!” ci diceva sempre il potente Gibellini) ogni sollecitazione ad un accordo “unitario” cadeva miseramente nel vuoto.
Tutti conoscono la fine della Proposta Vaccari, non ha passato neppure l’esame della Commissione Sanità, come qualcuno aveva modestamente paventato, e, proprio per questo, si poteva considerare possibile la riapertura del confronto sulle disposizioni regionali.
Su mia esplicita sollecitazione, preoccupato da un immobilismo normativo funzionale solo ad aggravare la situazione del settore, e dopo una verifica con lo stesso Assessore regionale circa la fattibilità, si è riattivato un confronto tra Federcofit, Feniof e EFI (con la partecipazione di Andrea Cerato amministratore della S. Siro), facilitato anche da livelli importanti di convergenza tra Federcofit e Feniof, in merito ad una prospettiva legislativa nazionale (su molte parti delle proposta nazionale siamo, infatti, abbastanza vicini).
Abbiamo discusso per mesi, abbiamo, soprattutto Federcofit, accettato modifiche richieste, come è normale che si faccia per trovare un’intesa, soprattutto da parte di EFI, sostenuta anche da Feniof, perché siamo convinti, anche se con discussioni aspre al nostro interno, che il risultato di una legge utile e realisticamente applicabile valga anche la rinuncia a qualcosa delle nostre convinzioni.
Pensavamo di poter contare sul consenso di tutti. Andrea Cerato, a nome di EFI ha chiesto una settimana/dieci giorni per dare una risposta all’ultima definizione del testo ma dopo oltre un mese e ripetute sollecitazioni lo stesso Andrea Cerato ci scriveva: ”Buongiorno, pur condividendo l’idea di cercare un disegno di Legge comune, vi comunichiamo che, la vostra decisione tesa ad avere l’adesione di EFI, in 24 ore, non è in ogni caso compatibile con i necessari passaggi statutari. Tengo inoltre a precisare che, quanto regolato dall’art. 74 della bozza di Legge Regionale, così come è stato scritto, è incompatibile con i principi di EFI.”: dopo mesi di discussioni e di assicurazioni si scoprono le carte per lasciare tutto fermo.
Va bene tutto …, ma il rispetto è fondamentale e base di ogni rapporto …
A fronte della rinuncia di Feniof (“o ci stanno tutti o noi non firmiamo …”) abbiamo ripreso le nostre proposte originarie ed abbiamo formalizzato agli organi competenti della Regione la nostra richiesta di attivare il confronto istituzionale (Commissione e poi Aula del Consiglio) sui temi della funeraria sottoponendo la nostra proposta di aggiornamento e modifica della norma.
A differenza di altri e come è sempre stata nostra tradizione, abbiamo fatto il possibile per costruire un fronte unitario, convinti che solo così potrebbe semplificarsi l’iter di approvazione di norme utili al settore; qualcuno ha pensato di farla ancora da padrone, ha sbagliato ancora una volta, come quando ha fatto saltare il Consiglio Nazionale della Funeraria promosso da Federcofit e da Feniof.
Noi non demorderemo e ci auguriamo che tutti, anche EFI, possano contribuire all’ottenimento di norme utili e giuste per il settore. Certo se anche questa volta tutto finirà nel nulla gli operatori, soprattutto quelli seri e desiderosi di salvaguardare il futuro del loro lavoro sapranno di chi sono le responsabilità, perché è finito il tempo di stare a guardare alla finestra in attesa che altri facciano.
Il Presidente Cristian Vergani
NB: sul giornale si possono leggere nel dettaglio le proposte di modifica presentate da Federcofit
IL ROBOT CERIMONIERE
https://www.youtube.com/watch?v=DOQa3PIg3Pc
Alla convention “Life Ending Industry” in Giappone dall’azienda Nissei Eco, è stato presentato “un prete robot” che celebra funerali buddisti (e c’è anche un video per chi non ci crede !!!)
CREMAZIONE IN USA
Secondo la NFDA (National Funeral Directors Association) il tasso di cremazione negli USA supera l’incidenza della sepoltura in bara (a terra o in tomba Nel 2016 il 50,2% degli americani ha scelto la cremazione (contro il 48,5% nel 2015), mentre il 43,5% ha optato per la sepoltura (45,4% nel 2015).
Napoli: al cimitero di Poggioreale sequestrata una tomba abusiva
Un manufatto edile abusivo è stato sequestrato all’interno del cimitero di Poggioreale a Napoli, a seguito di controlli ed ispezioni per verificare l’esistenza di cappelle e loculi abusivi. L’operazione è stata condotta qualche giorno or sono dalla Polizia Municipale partenopea e, in particolare dagli agenti dell’Unità Operativa Tutela Aree Cimiteriali. Il manufatto posto sotto sequestro è composto da tre loculi, ancora vuoti, sui quali non era stata apposta nessuna incisione; nel corso dell’operazione è stato sequestrato anche un ripostiglio in alluminio che era stato sistemato nelle vicinanze. Il valore delle opere abusive è di circa 30mila euro.
Le indagini proseguono per individuare sia i committenti sia la ditta che si è occupata dei lavori.
Funerali.org
immagine: (c) Stefano Gasse
Continua il braccio di ferro per realizzare un crematorio a Botrugno
Dopo i commenti del comitato del No CREM, a margine della conferenza dei servizi in Provincia, l’Ati aggiudicataria del progetto smentisce in toto il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso comitato e dal movimento civico Apertamente, precisando che “i sindaci dei comuni confinanti non hanno dimostrato alcuna perplessità ma hanno solo richiesto di poter valutare il progetto definitivo”.
“In sede di Conferenza – chiariscono Altair srl, Edilver srl, Futurcrem srl – non è stata presentata alcuna petizione contenente firme, tantomeno risponde a verità il dissenso dell’intera cittadinanza.”.
Quanto alla distanza tra il Tempio e il campo sportivo si chiarisce che sia “di 300 metri circa contrariamente a quanto affermato dall’opposizione (180 metri)”.
“Gli enti convocati Arpa, Asl, Provincia e Sovrintendenza – chiarisce l’ATI – hanno richiesto il progetto definitivo dettando preliminarmente, Asl su tutte, le specifiche tecniche che dovrà rispettare.”
immagine: Lupiae
cosa può fare Federcofit? una beata minchia!
Sai che se una “certa” Federazione della tua categoria non si fosse messa di traverso a una legge Nazionale indegna, a quest’ora tu saresti obbligato a chiudere?
Sai che, anche se non te ne frega nulla e metti la testa sotto la sabbia, chi fa le leggi sarebbe in grado di metterti in grande difficoltà da un giorno con l’altro?
Sai che esiste un gruppo di persone che lavorano tutti i giorni per dare risposte concrete agli imprenditori e cercare di fermare i farabutti?
Sappi che se non ti interessa nulla della tua categoria e di NOI,
quando verremo contattati ti risponderemo così:
RINNOVA LA TUA ADESIONE
ADESSO!
NUOVE Linee regione Umbria in materia funeraria
La nostra Federazione lavora tutto l’anno in tutta Italia per offrire al Comparto Funerario regole moderne, rispettose delle diverse realtà locali e dei bisogni dei Cittadini che si approcciano al servizio funerario.
È veramente gradito quando si riesce a stabilire un rapporto di collaborazione e stima con la Pubblica Amministrazione e con gli altri rappresentanti dei vari interessi coinvolti nelle attività che si svolgono introno a un decesso.
È stato questo il caso della collaborazione con la Regione Umbria, che ha portato a nuove linee guida.
A livello locale e nazionale continueremo a creare collaborazione e confronto per far crescere e migliorare sempre più il Comparto Funerario.
OGGETTO: Attività funeraria e polizia mortuaria. Tavolo regionale. Trasmissione DGR 890 del 28.07.2017.
Gentilissimi/e,
vi inoltro in anteprima copia della DGR (e delle allegate Linee regionali di indirizzo) adottata dalla Giunta regionale che raccoglie il lavoro fatto insieme nell’ultimo anno.Colgo l’occasione per ringraziare in maniera non formale tutti voi: solamente per il vostro contributo, fatto di competenze ed esperienze nonché coniugate alla capacità di comprendere e di accogliere le ragioni di tutti, è stato possibile pervenire ad un risultato che mi pare di poter definire, per livello di complessità e per uniformità su tutto il territorio regionale, un notevole passo in avanti in ambito di regolamentazione delle attività funerarie.
Ci risentiamo a settembre per provare a completare il quadro regolamentare con l’introduzione di un Regolamento tipo per le amministrazioni comunali (già richiesto da ANCI Regionale) e una nuova versione del Codice deontologico delle imprese funebri (se richiesto ufficialmente dalle Confederazioni e dalle Associazioni regionali delle imprese funebri).
Un cordiale saluto e buone vacanze. Giovanni Santoro
Dr. Giovanni SANTORO
Responsabile Sezione “Sanità Pubblica”
Servizio “Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare”
Direzione Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane
Leggi la Deliberazione n° 890 della Giunta Regionale dell'Umbria
Leggi le Linee regionali di indirizzo in materia di attività funebri
Abruzzo, anche per regione NO a trasporti e camere mortuarie o cimiteri assieme
Giovedì 13 luglio, presso la C.N.A di Teramo si è tenuta la conferenza stampa indetta da FEDERCOFIT in merito all'importante chiarimento fornito dalla Giunta Regionale dell’Abruzzo sull’applicazione delle norme per la incompatibilità tra gli affidatari alle gestioni di camere mortuarie e gli operatori che eseguono solo trasporti funebri.
Era già prevista dalla Legge Regionale n. 41 del 10 agosto 2012, ma si attendeva un parere ufficiale che chiarisse definitivamente questo equivoco interpretativo della norma.
Ora la Giunta sancisce definitivamente che, anche gli operatori che effettuano i trasporti funebri per conto di altre imprese funebri, non possono gestire camere mortuarie o cimiteri come invece accade nella realtà del territorio Teramano.
Con questo atto della Giunta Regionale vuole ristabilire condizioni di corretta concorrenza tra le imprese del territorio tutelando sempre e comunque le famiglie colpite da lutto evitandogli possibili situazioni di pressioni illegittime ed impedendo l'insorgere di posizioni dominanti sul mercato funebre. Condizione per altro censurata ripetutamente dall'Autorità Garante della concorrenza.
Siamo soddisfatti di veder confermate le tesi da sempre sostenute fa FEDERCOFIT, ma naturalmente non ci fermeremo a questo.
Risulta urgente adesso un provvedimento da parte della Asl di Teramo per avvallare il parere espresso dalla Giunta Regionale.
Noi di FEDERCOFIT veglieremo affinché questo avvenga poiché il ripristino delle condizione di regolarità e di correttezza concorrenza è compito primario delle istituzioni competenti per ricondurre alla normalità una situazione non equilibrata come quella attualmente in essere.
Teramo 13 luglio 2017,
Segretario Nazionale Giovanni Caciolli
Vice Presidente Regionale Pierpaolo Di Rocco
Segretario Regionale Paolo Di Berardino
Dopo i funerali ai voucher arriva il nuovo erede: “PrestO”
Noi di Federcofit non abbiamo mai demonizzato l’utilizzo dello strumento voucher per nel nostro settore, riconoscendone i limiti di utilizzo sia di frequenza che di computo totale.
Ricordiamo a tutti che da sempre esistono diversi strumenti di regolarizzazione della propria forza lavoro quali i contratti a chiamata o i contratti a chiamata con disponibilità. Costano due lire in più rispetto ai voucher per la loro gestione, ma hanno limiti di impiego più adatti ed elastici e soprattutto maggiormente limpidi per l’utilizzo saltuario di personale con mansioni di necroforaggio.
Purtroppo laddove si era cercato di creare uno strumento con la finalità di regolarizzazione di lavoro nero, invece il suo triste epilogo è stato quello di vederlo abolire visto il suo massivo e soprattutto improprio ricorso.
Ora ci annunciano la nascita di questi nuovi PrestO.
Cerchiamo di conoscerli meglio e capire i loro limiti di utilizzo:
Contratto di prestazione occasionale (sostituisce i voucher)
I caratteri salienti di questo nuovo tipo di contratto sono i seguenti:
- Non possono essere utilizzati da aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato
- Tetto di 5.000€/anno per singolo lavoratore entro un limite di 280 ore di lavoro anno, e limite per singolo datore di lavoro pari a 2.500€/anno.
- Le prestazioni non possono superare le 4 ore continuative con uno stesso datore di lavoro e il compenso non può essere inferiore a 36€/netti.
- La paga oraria minima è di 9€/netti cui si sommano i contributi carico datore di lavoro pari al 33% e il contributo Inail (si arriva a circa 13€).
- Si prevede l’utilizzo di un libretto nominativo prefinanziato e scaricabile da una piattaforma online dell’INPS.
Il valore è di 12 euro lordi l’ora, che diventano 10 euro netti poiché sono a carico del lavoratore i contributi alla gestione separata INPS (1,65 euro), l’assicurazione INAIL contro gli infortuni (0,25 euro) e gli “oneri gestionali” INPS (0,10 centesimi).
Le famiglie dovranno comunicare – entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione – i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento, la durata della prestazione e ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Per il Libretto Famiglia è possibile utilizzare la piattaforma informatica INPS, chiamare i contact center, o rivolgersi a un ente di patronato.
A seguire evidenziamo i passaggi salienti per consentire l’utilizzo di questo strumento:
Testo dell’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera:
Art. 54-bis.
(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).
- Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. - Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
- Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
- Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
- Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
- Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
- Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
- Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
- Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
- Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
- Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.
- È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. - Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
- La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
- L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16.Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. - Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
- Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
- In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
- Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
ASUR Marche: documento ufficiale sul trasporto a bara aperta
REGIONE MARCHE: PASSI AVANTI VERSO LA MODIFICA DELLE NORME REGIONALI
MANIFESTATA ATTENZIONE ANCHE AI TERRITORI E REALTA’ PRIVE DI STRUTTURE PER IL COMMIATO
Venerdì 23 giugno u.s. si è tenuta, presso la Direzione della ASUR delle Marche una riunione con la presenza sia dei massimi dirigenti sanitari, la dott.ssa Storti ed il dott. Gianni, sia dei rappresentanti nazionali e regionali delle organizzazioni del settore Federcofit, Feniof ed EFI sui temi “esplosi” dopo la modifica delle disposizioni regionali in merito alla ubicazione delle Strutture per il Commiato.
Riportiamo il verbale sottoscritto dai presenti a sintesi degli impegni emersi dalla discussione.
“Il giorno 23/6/2017, alle ore 15,30 si sono riuniti presso ASUR Marche Alessandro Bosi (Feniof), Gianni Gibellini (EFI), Giovanni Caciolli (Federcofit), dott.sa Storti e dr. Gianni (ASUR) per esaminare il documento predisposto dall’Ufficio Legislativo della Regione Marche in merito alle modifiche della L. Regionale n. 3/2005.
Dopo attenta valutazione gli intervenuti decidono concordemente di rinviare all’Ufficio Legislativo la bozza esaminata con i seguenti suggerimenti come da allegato.
Si concorda sull’opportunità che la Regione Marche istituisca un tavolo per la predisposizione delle modifiche del Regolamento Regionale n. 3/2009 e le modalità previste dagli artt. 1,2,3 della suddetta bozza oggi rivista.
La Direzione Generale ASUR invierà una nota alle articolazioni sanitarie dell’Azienda con la raccomandazione di facilitare al massimo, soprattutto in considerazione del periodo estivo, le procedure di polizia mortuaria (visita necroscopica, trasporti salma a bara aperta, vestizione della salma …) e l’accoglimento delle salme i cui famigliari/conviventi richiedono il trasporto dal domicilio (luogo del decesso) agli obitori delle strutture sanitarie (Camere Mortuarie) ospedaliere e residenziali (RSA ….).
Le tre Federazioni richiedono un incontro urgente con il Presidente della Regione Marche …”
Federcofit ha inoltrato successivamente una richiesta alla Direzione ASUR che riportiamo integralmente.
Ill.ma Direttrice dott.sa Storti,
con la presente Le chiediamo copia della raccomandazione di cui abbiamo parlato nell’incontro presso i suoi uffici del 23 giugno u.s., con le varie rappresentanze degli operatori funebri.
Avevamo, infatti, concordato un Suo intervento URGENTE per facilitare la disponibilità delle strutture sanitarie del territorio R.S.A. comprese ad accogliere, soprattutto in questo periodo estivo, le salme delle persone decedute presso le abitazioni e residenze in quanto non sono fornite dei supporti idonei alla conservazione dei cadaveri esposti per la veglia funebre in condizioni di salubrità accettabile a tutela della salute pubblica.
Distinti saluti
Segretario Nazionale Federcofit
Giovanni Caciolli
Abbiamo ricevuto pochi giorni fa un documento dell’ASUR Marche che risponde ai quesiti sollevati anche da Federcofit, offrendo delle utili raccomandazioni operative sia sulle procedure necroscopiche e di polizia mortuaria, sia sul cd. “trasporto a bara aperta”.
È possibile leggere l’intero documento facendo clic su questo collegamento: DPR 285-90 L.R. 3-2005 - medicina necroscopica - raccomandazioni operative.
Trema la provincia di Imperia al possibile arrivo delle ONLUS a Taggia
Ci siamo incontrati il 29 Maggio a Taggia (IM) con una quindicina circa di imprenditori funebri sul piede di guerra per il possibile arrivo nella loro provincia di una croce verde che intenderebbe fare onoranze funebri.
Ben coscienti degli spettri Toscani dei quali il nostro segretario nazionale Giovanni Caciolli conosce vita e miracoli, abbiamo, una volta ricevuto il mandato, cominciato ad imbastire una azione volta a contrastarne l’arrivo con tutte quelle derivanti conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti in altre realtà.
Non è una coincidenza il fatto che per questo progetto sia stata scelta la Liguria che adotta un regolamento Regionale scarno e privo di difese e paletti di professionalizzazione per chi decida di impiegarsi nel complesso settore funebre.
Utilizzo di personale non professionale, concorrenza sleale per fiscalità inesistente, distorsione del mercato, violazione di incompatibilità tra personale utilizzato in strutture sanitarie e imprese funebri, consolidamento alla precarietà lavorativa e conseguente chiusura nel tempo di imprese storiche sul territorio ligure, sono solo alcune delle derivanti conseguenze che si genererebbero. Non prospettiamo terrorismo psicologico, ma bensì una fredda analisi di altri mercati o realtà già esistenti.
Federcofit si impegnerà con il massimo dell’energia per contrastare questo fenomeno traendo appoggiandosi alle azioni dei propri rappresentanti sul territorio i quali hanno tutto il diritto di chiedere un trattamento equo e che il loro passato presente lavoro sia rispettato.
A seguire la comunicazione che invieremo a TUTTI i Comuni interessati, Provincia e Regione Liguria.
Oggetto: segnalazione nuovo inizio attività funebre per impresa no profit / croce verde
Ill.mo Signor Sindaco,
Federcofit, la Federazione del Comparto Funerario Italiano, è un’Associazione Nazionale di Categoria che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese del settore funebre in tutto il paese ed opera anche all’interno del suo Comune attraverso i propri iscritti.
Una delle principali finalità dell’azione della Federazione è quella di tutelare nella massima misura la regolarità delle attività funebri al fine di salvaguardare la corretta concorrenza tra le imprese e, soprattutto, il rispetto dei diritti delle famiglie.
Ci viene segnalato dagli operatori funebri, sottoscrittori della presente comunicazione, che nella provincia di Imperia è in corso la richiesta di attivazione da parte di una ONLUS, e più precisamente della Croce Verde, di una nuova impresa di onoranze funebri.
Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impresa di onoranze funebri a soggetti di questa natura solleva molte preoccupazioni e riserve per una molteplicità di ragioni negative che si ripercuoterebbero direttamente sul tessuto sociale/commerciale del territorio che in questa comunicazione vogliamo precisare.
In passato Federcofit ha già avuto l’opportunità di studiare e analizzare l’operato di queste organizzazioni e l’esperienza in tal senso da Noi maturata ci obbliga a sottolineare le dirette conseguenze derivanti dall’insediamento di tali strutture nell’equilibrio di un settore “delicato” quale quello delle onoranze funebri.
Richiamiamo il fatto che l’attività funebre è una attività imprenditoriale che deve essere esercitata da soggetti, ditte individuali o società di persone o di capitale, abilitati per la loro stessa natura ad esercitare tale attività di impresa nel rispetto delle norme che regolamentano il mercato ed il lavoro, a differenza delle attività sociali e di assistenza, usuali e benemerite, delle ON-LUS tramite il servizio di volontari.
Solo i soggetti abilitati ad esercitare impresa e dotati dei requisiti definiti non solo dalle norme regionali, ma anche e soprattutto dalle disposizioni nazionali (DPR 295/’90), quindi con carro funebre idoneo ed autorimessa necessaria e rispondente alle norme, oltre ai necrofori con regolare rapporto di lavoro, possono richiedere ed attivare un’impresa funebre.
Operando in regime di no profit tali organizzazioni possono utilizzare personale volontario, privo di una qualsiasi tipologia di formazione professionale e conoscenza specifica violando qualsiasi regime di correttezza contributiva, retributiva e assicurativa e contribuendo formalmente a consolidare un regime di precarietà.
Ne deriveranno risorse umane impiegate senza investimenti per la loro formazione e professionalità con conseguenze inevitabili sulle famiglie colpite da un lutto.
In secondo luogo si deve richiamare il fatto incontrovertibile che la Croce Verde, al pari di tante ON-LUS, contrariamente agli operatori funebri, ha libero accesso alle strutture sanitarie in funzione dei servizi “sociali ed assistenziali” che le ON-LUS svolgono per loro missione. Non vi è ombra di dubbio che per un soggetto abilitato ad esercitare l’attività funebre tale possibilità garantisce condizioni oltremodo favorevoli debordando decisamente dalle corrette condizioni di concorrenza nel mercato funebre. Non è un caso che tutte le leggi regionali, compresa la legge della Liguria (Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 11), introducono elementi di incompatibilità tra attività e funzioni sanitarie (gestione delle Camere Mortuarie) ed attività funebri.
Il regime fiscale delle ON-LUS, è noto a tutti, è svincolato dagli obblighi fiscali propri delle attività imprenditoriali, compresa la formulazione del 760, modello base per la rilevazione degli utili da tassare; è evidente che ogni concorrenza con soggetti simili è perdente a prescindere da ogni capacità professionale o da ogni inventiva e creatività imprenditoriale. Non solo, la possibilità di occupare due mercati adiacenti, quello assistenziale e sociale, con l’intervento dei volontari, e quello funebre porrebbe la Croce Verde o qualsiasi altra ON-LUS in condizioni di assoluto privilegio con la conseguenza di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza delle imprese radicate sul territorio e delle numerose famiglie che in esse operano già da decenni.
Non è nostra intenzione contrastare in alcun modo il fenomeno della liberalizzazione commerciale nata nel 1996 con il decreto Bersani, ma vorremmo semplicemente tutelare la possibilità di continuare ad operare in un ambito di concorrenza leale tra imprese come è avvenuto fino ad oggi.
Chiediamo il riconoscimento del diritto di operare correttamente, professionalmente e con grande impegno svolgendo una mansione ritenuta di interesse generale con preminenti aspetti igienico/sanitari trovandoci spesso a collaborare con il Comune in cui operiamo.
Non chiediamo privilegi, chiediamo il riconoscimento del valore e delle funzioni delle nostre imprese senza svenderle ad altri interessi.
Sarà nostro preciso impegno, insieme a Federcofit, vigilare sui territori in oggetto. Comunichiamo attraverso questa Federazione la chiara intenzione di contrastare compatti, con tutte le energie necessarie, questo grave rischio per riuscire a difendere il diritto di operare con corretta concorrenza.
Con la presente chiediamo di essere informati sulla precisa realtà, al fine di non alimentare inutili allarmismi, e di essere messi a conoscenza delle future evoluzioni in merito augurandoci una pronta e serena collaborazione.
Cogliamo l’occasione per augurare un buon lavoro.
p. Federcofit il Segretario Nazionale
Giovanni Caciolli
project financing cimiteriali: la Cassazione mette finalmente un importante paletto
La presente e futura tendenza dei piccoli e medi Comuni è oramai quella.
Lo strumento del project financing è sempre più adottato per consentire anche a quel comune impossibilitato a spendere o bloccato dai vincoli del patto di stabilità per poter finalmente riqualificare ed esternalizzare i servizi e le gestioni cimiteriali dei propri Comuni.
Non è uno strumento utilizzato unicamente laddove si debba allargare il bacino di ricezione con nuove edificazioni, ma talvolta anche per assegnare per decenni le ristrutturazioni, le gestioni “istituzionali” e le concessioni che rappresentano per i bilanci comunali un perenne indice negativo.
Spesso accade che insieme al project, il Comune includa nel capitolato dell’assegnazione anche la vendita degli arredi del cimitero per dare maggiore rilievo e attrattiva all’offerta e per garantire più veloci rientri economici da parte degli investitori esterni commettendo però così una grave leggerezza.
Ci è capitato spesso in passati recenti di essere chiamati come consulenti da sindaci che, prima di presentare il progetto, ci contattavano per confrontarsi onde evitare di mettersi contro l’imprenditoria locale.
Oppure ci è altrettanto capitato di dover ostacolare situazioni già messe in campo anche attraverso manifestazioni decisamente plateali di protesta, ma finalmente ora tutto questo è stato affrontato e fa parte di un precedente giuridico al quale ci si dovrà rifare da oggi in avanti.
La Suprema Corte di Cassazione sezione I civile sentenza 10 maggio 2017, n. 11456 sentenzia che la fornitura e posa in opera di arredi votivi e funerari costituiscono attività di natura commerciale e imprenditoriale non rientranti fra quelle riservate alla pubblica amministrazione e incompatibili con la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.
Pertanto la Corte ha affermato che l’attribuzione in via esclusiva dell’attività di posa in opera e fornitura di arredi funerari al soggetto affidatario del servizio cimiteriale costituisce violazione dei principi in materia di libera concorrenza.
La sentenza ha conseguentemente dichiarato la nullità della convenzione stipulata in data 11 marzo 2009 fra il Comune di Latina, e l’impresa appaltante in project financing per il servizio di gestione cimiteriale rendendo nulla la parte in cui attribuisce a quest’ultima il diritto di esclusiva nella posa e fornitura di arredi funerari nell’area cimiteriale di Latina.
Correttamente la Corte di appello, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 6620/2002) e delle indicazioni dell’Autorità Garante in materia di concorrenza e mercato, ha affermato che la attività di onoranze funebri e quella di fornitura e posa in opera di arredi votivi e funerari costituiscono attività commerciali e imprenditoriali che non rientrano nel novero delle attività riservate alla pubblica amministrazione.
La Corte distrettuale ha motivatamente condiviso le valutazioni dell’Autorità garante circa l’incompatibilità della gestione dei servizi cimiteriali con le attività predette in quanto la gestione dei servizi determina un oggettivo vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri soggetti autorizzati a svolgere l’attività di onoranze funebri.
La Corte di appello ha inoltre riscontrato la mancanza di una previsione legislativa che possa legittimare l’attribuzione di quest’ultima attività in esclusiva sia al Comune che all’affidatario dei servizi di gestione cimiteriale. Ha, infine, escluso, con riferimento allo specifico caso in esame, che possa ritenersi giustificata tale attribuzione in esclusiva.
Ci piace pensare, nel nostro piccolo, che una minima parte di questa decisione sia frutto anche del nostro lavoro e che gli sforzi messi in campo abbiano fatto maturare un sentimento di equità e trasparenza per un settore complicato come il nostro.
JRoger