Iniziative gratuite al Cimitero Monumentale di Milano
Domenica 28 maggio 2017 è ricominciata la rassegna di appuntamenti gratuiti con teatro, musica, cinema e passeggiate tematiche al Cimitero Monumentale, promossa dal Comune di Milano e realizzata da Fondazione Milano – Scuole Civiche presente con diplomati e allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.
In occasione della XIV giornata europea dei Musei a cielo aperto, dalla 10 alle 19, il pubblico ha potuto scoprire o riscoprire la storia della città attraverso uno dei suoi luoghi più suggestivi
Ogni ultima domenica del mese fino a ottobre, proseguirà La rassegna “Monumentale: Museo a Cielo Aperto” con una serie di appuntamenti che vedranno nuovamente teatro, musica, cinema e passeggiate tematiche raccontare il Cimitero Monumentale e le sue bellezze: il 25 giugno, 30 luglio, 27 agosto dalle 10 alle 13, il 24 settembre e 29 ottobre dalle 10 alle 18.
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Si ritorna a parlare della riforma del settore per sancirne il definitivo stop
LA COMMISSIONE 5° (BILANCIO) DEL SENATO RINVIA L’ESAME PER ULTERIORI CHIARIMENTI DAL GOVERNO
L’appoggio, tanto decantato, del Governo non solo è finito ma si avanzano anche ulteriori interrogativi
Il 28 marzo u.s. la 5° commissione del Senato, la Commissione Bilancio, ha affrontato l’analisi dell’ormai famoso, almeno per gli operatori del settore, Testo Unificato predisposto dalla Sen. Maturani decidendo di rinviare non solo la discussione sugli emendamenti ma anche quella sul testo proposto in assenza dei necessari chiarimenti in merito agli impegni di spesa conseguenti ed agli effetti delle modifiche proposte relativi alle detrazioni sulle spese funebri e cimiteriali. Si tratta di uno dei numerosi pareri obbligatori da parte delle Commissioni interessate prima di procedere all’approvazione del testo da parte della Commissione Sanità. Il parere della Commissione Bilancio, è intuitivo, rappresenta uno dei pareri più importanti.
Di seguito riportiamo il resoconto pubblicato dalla medesima Commissione per una diretta informazione degli operatori:
Legislatura 17ª – 5ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 717 del 28/03 (1ª pomeridiana)
(447) Maria RIZZOTTI. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri
(1611) VACCARI ed altri. – Disciplina delle attività funerarie
(2492) MANDELLI ed altri. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri
(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)
Il relatore SANTINI (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito si propone di rivedere e modificare l’intera materia relativa al settore funerario, sia in ordine ai compiti degli enti territoriali, sia degli organismi sanitari che operano sul territorio, sia degli operatori commerciali del settore. Occorre pertanto acquisire una relazione tecnica che renda evidente l’innovazione legislativa che il disegno di legge propone rispetto alla legislazione vigente al fine di poter individuare la corretta copertura degli oneri. In particolare, approfondimenti si rendono necessari in relazione agli articoli 3, comma 4, 6, 9, 10, comma 12 e seguenti, 15, 16, 18, 19 e 20. La relazione tecnica si rende altresì necessaria in quanto il provvedimento stabilisce oneri amministrativi sia in capo agli enti territoriali che all’Agenzia dell’entrate che dell’ISTAT rispetto ai quali appare necessario un approfondimento al fine di valutare il possibile impatto finanziario (articolo 21). Infine, il provvedimento prevede all’articolo 22 un aumento delle detrazioni fiscali, sia in termini di entità di quelle esistenti che di nuove detrazioni, per le quali non è prevista nessuna quantificazione dell’onere e nessuna copertura finanziaria.
Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica unitaria in cui i diversi Ministeri competenti coinvolti forniscano tutti i chiarimenti necessari. Assicura, in ogni caso, l’impegno del Governo a fornire le delucidazioni richieste in tempi rapidi. Il PRESIDENTE ricorda che il settore funerario è caratterizzato da un elevato livello di evasione fiscale e che pertanto eventuali interventi diretti a prevedere un aumento delle detrazioni fiscali potrebbero avere, nel lungo periodo, effetti virtuosi consentendo un recupero di gettito attualmente sottratto all’Erario. Resta il fatto che, allo stato attuale, sia necessaria una corretta quantificazione degli oneri e un’adeguata copertura, senza la quale il parere della Commissione bilancio non potrà che essere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Il rinvio dell’esame del testo e degli emendamento rappresenta concretamente la definitiva chiusura di ogni possibilità per questo testo di andare avanti nel corso dell’attuale legislatura. Se ne riparla nella prossima.
Certo nessuno di noi gioisce per questa fine, ci si permetta, ingloriosa ed annunciata; non sfugge che l’ulteriore rinvio della Riforma tanto attesa e fondamentale per lo sviluppo corretto del settore è un danno per tutti.
Però le critiche serrate che già nel lontano giugno 2015, in occasione del nostro Congresso nazionale, sollevammo al Disegno di Legge Vaccari, fonte di primaria ispirazione del testo unificato Maturani, oggi trovano la puntuale conferma dalla discussione della 5° Commissione senatoriale e ci fanno sottolineare: “avevamo ragione”. La Riforma di un settore così complesso e delicato, come quello funebre, non può
essere il frutto di poche menti particolarmente dedite alla tute di interessi particolari ma deve essere il frutto di convergenze più complesse dei tanti interessi in gioco.
Queste osservazioni non sono per piangere sul latte versato ma piuttosto per sollecitare, a tutti noi, a livello nazionale, ma anche nelle varie regioni, quello spirito di equilibrio e di ricerca di convergenze, rinunciando a qualcosa di nostro, ma non determinante, in sostanza quel “nobile” compromesso che possa preparare la realizzazione della Riforma del settore almeno nella prossima legislatura.
Il Presidente Cristian Vergani
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve essere contestuale all’autorizzazione alla cremazione (almeno per le cremazioni da effettuarsi dopo l’entrata in vigore delle leggi regionali).
Quasi tutte le regioni vincolano l’autorizzazione alla sola volontà scritta e non surrogabile, del defunto quindi i famigliari non possono riportare un’intenzione dichiarata solo verbalmente dal de cuius, come, invece, accade per la cremazione o per l’affido delle urne.
Per urne precedentemente tumulate, o in sosta presso la camera mortuaria del cimitero di prima sepoltura a rilasciare detta autorizzazione è l’Ufficiale dello Stato Civile del comune sotto la cui “giurisdizione” (Art. 51 DPR 285/90) si trova il cimitero ove l’urna è stata temporaneamente collocata.
Alcuni giuristi, però, contestano questa possibilità: le leggi regionali implementano una norma di natura penale (Art. 411 Codice Penale) e nel nostro ordinamento giuridico la legge penale non può mai esser retroattiva. Il problema sembra un cavillo, ma per procedere alla dispersione delle ceneri bisognerebbe avere una disposizione postuma del de cuius .
In alcune leggi regionali i principi per la destinazione delle ceneri da cremazione di cadavere sono estesi alle ceneri derivanti dall’incinerazione di ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo e parti anatomiche riconoscibili.
I soggetti legittimati ad eseguire la dispersione sono, nell’ordine:
- coniuge, o altro famigliare avente diritto,
- l’esecutore testamentario,
- il rappresentante legale dell’associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto,
- l’impresa funebre incaricata del servizio, o in mancanza, il personale autorizzato dal Comune. (può coincidere con gli incaricati del servizio di custodia cimiteriale),
Lo spargimento compiuto con modalità diverse da quelle determinate dal de cuius e dichiarate all’Ufficiale di Stato Civile integra la fattispecie delittuosa di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 411 C.P.
La Legge 130/2001 consente la dispersione unicamente se la persona che spargerà le ceneri agisce dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile.
Se il trasporto di cadavere verso il crematorio, poi dell’urna verso il luogo di dispersione, interessa più regioni o comuni:
- È il comune di decesso a rilasciare le autorizzazioni al trasporto di cadavere, alla cremazione o alla sepoltura (anche delle ceneri, purché in cimitero)
- Le autorizzazioni al trasporto finalizzato alla cremazione di cadaveri, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali precedentemente sepolti sono di competenza del comune in cui si trova il cimitero di prima sepoltura.
- qualunque trasporto funebre entro i confini dello Stato (di cadavere, resti mortali, parti anatomiche, ossa o ceneri) deve partire da un luogo autorizzato ed individuato e giungere in luogo altrettanto precedentemente individuato ed autorizzato.
- le autorizzazioni alle destinazioni atipiche delle ceneri (affido o dispersione) attengono sempre e solo all’autorità territoriale della località dove affido o dispersione materialmente avverranno.
Proprio il 18/8/2006, l’UTG (Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, ha confermato la impossibilità dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:
“Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, già interessato in merito ad analogo quesito formulalo, ha ribadito che, allo stato, l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001”.
Forme probatorie alternative della volontà dispersionista:
L’art. 3, comma 1, lett. c) Legge. 30 marzo 2001, n. 130 si limita a disporre che la dispersione delle ceneri debba aversi “nel rispetto della volontà del defunto”, senza altro specificare. Se non che, allo stesso art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge, considerando la volontà alla cremazione, considera anch’essa la medesima formula, per altro “integrata” da una sorta di estensione: “ …. nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari … “
Questo passaggio consentirebbe di dilatare anche alla dispersione delle ceneri, la medesima titolarità, ma altresì le medesime modalità, considerando (in particolare con riferimento alla lett. b), n. 3) stesso articolo) come l’espressione: “…. o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto …” debba riferisti alle modalità di cui al n. 1) oppure 2).
Per altro l’iscrizione ad una SO.CREM., in quanto tale, non può costituire manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, essendo quest’iscrizione finalizzata alla cremazione , salvo che, in sede di adesione, non risulti avere espressamente, ed in forma scritta, dichiarata anche la volontà alla dispersione delle ceneri. Molte leggi regionali non rinviano con formula generica ai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130.
Sull’ammissibilità che la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri sia resa da parte dei familiari, citiamo la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004, emessa dal Ministero dell’interno, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, secondo la quale: “ … poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. …. “.
Se vi fosse “autenticazione” si avrebbe, conseguentemente, anche assoggettamento all’imposta di bollo, mentre applicandosi l’art. 38 testo unico, approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., questo soggezione a tale imposta verrebbe meno.
Ma:
- la norma parla di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, secondo ordine di poziorità.
- una tale volontà andrebbe pur sempre resa nelle forme previste e, quindi, sarebbe oggetto di mera verbalizzazione.
Giamaica, Usain Bolt e la tomba di Mason, l'amico olimpionico scomparso
Usain Bolt, il più grande velocista di tutti i tempi, ha voluto scavare personalmente la tomba per l'amico Germaine Mason, 34enne vincitore della medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Pechino 2008, deceduto lo scorso 20 aprile, per un tragico incidente con lo scooter .
La normativa – “Rifiuti speciali”: primi interventi
Negli anni si è delineata una sempre più precisa normazione per quanto riguarda il campo dei rifiuti speciali. Relativamente agli impianti di incenerimento, la legge lascia libertà progettuale ai costruttori ma stabilisce alcuni parametri ben precisi. In particolare, fatte salve prescrizioni più restrittive stabilite dalla Regione in fase di approvazione del progetto, ciascuna linea degli impianti destinati all’incenerimento di rifiuti deve essere dotata di una camera secondaria di combustione, denominata camera di post combustione, che deve rispettare i seguenti parametri operativi:
- tenore di ossigeno libero nei fumi umidi (misurato all’uscita della camera) 6%;
- velocità media dei gas (misurata nella sezione di ingresso della camera) 10 m/sec;
- tempo di contatto 2 sec.;
- temperatura dei fumi >950° C. (>1.200°C se il contenuto di cloro organico nei rifiuti è superiore al 2%);
Inoltre dovrà essere garantito un rendimento di combustione - inteso come CO2: (CO2 + CO) – superiore al 99,9%.
Inoltre tutti gli impianti di incenerimento dei rifiuti, devono essere dotati, per i fumi in uscita dal post-combustore, di un sistema di rilevazione continua e di registrazione della temperatura e della concentrazione di ossigeno libero. Il D.P.R. 915/82 non interviene direttamente con specifiche prescrizioni relativamente le emissioni in atmosfera, ma demanda alle Regioni la determinazione dei valori limite ammissibili per le varie sostanze inquinanti. Non esistendo ancora una norma “ambientale” specifica che disciplini l’installazione e il funzionamento dei forni crematori,e tali impianti sono compresi tra gli inceneritori dei rifiuti speciali, almeno per l’aspetto legato ai parametri operativi e funzionali che tali impianti sono obbligati a rispettare. Uno dei problemi più delicati riguardanti l’abbattimento dei fumi, come previsto dalle norme, può essere in gran parte risolto da una modifica molto attesa sull’uso più razionale dello zinco nel trasporto delle salme. Il criterio di assimilabilità è stato recepito con chiarezza dal decreto attuativo del 13 giugno 1989 del Ministero dell’Ambiente ove all’allegato 2 smaltisce i rifiuti di categoria 6 in forno crematorio o inumazione e rifiuti di categoria 7 in inceneritore. Sono ovviamente da rispettare le norme igieniche sanitarie . L’operazione inceneritoria di un cadavere non è agevole ma neppure particolarmente difficile: l’alto contenuto in acqua, la diversità di composizione (ossa e tessuti molli), la differente dimensione dei cadaveri (costituzione, età, sesso, contenuti adiposi), rendono la cosa relativamente complessa e tale complessità aumenta ove si consideri l’aggiunta del feretro.
Negli anni si venne a stabilire che la temperatura ottimale d’esercizio per un impianto crematorio doveva essere compresa tra i 700° ed i 900°. Solo in questa fascia di valori termici infatti si ottiene il miglior risultato (circa 2-3 di ceneri bianche e ben mineralizzate per cadavere di uomo adulto del peso medio di 70 kg) con il tempo più breve possibile (da 90 minuti a 2 ore circa). Poiché la razionalizzazione del problema coincise con l’ideale della massima igiene delle sepolture (Che era proprio lo scopo che si voleva conseguire) non si tralasciarono fin dall’inizio le analisi dei prodotti della combustione e lo studio dei combustibili migliori.
Ora, pur restando validi i principi messi a punto oltre cento anni fa e pur riconoscendosi ancora attuali i parametri da valutarsi per l’emissione dei fumi, la scienza moderna ha potuto migliorare ancora le osservazioni e la tecnica da mettere a punto per impianti crematori ove realmente i prodotti della combustione siano privi di nocività ambientale o di sgradevoli odori.
Il R.D. n°2120 del 6 settembre 1874, art. 67 fu la prima legge che in Italia genericamente introduceva il discorso cremazionista autorizzando, in caso di necessità, la “distruzione” del cadavere, anche previa esumazione.
Le prime disposizioni organiche si trovano nella Legge Crispi del 1888 sull’ordinamento dell’amministrazione e dell’assistenza sanitaria del Regno, dove all’art. 59 era precisato che “la cremazione dei cadaveri dev’essere effettuata in crematori approvati dal medico provinciale”. Continua poi esprimendo il concetto che “i comuni dovranno concedere gratuitamente l’area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematori” rafforzando così due principi:
- l’area doveva essere concessa gratuitamente;
- l’installazione doveva avvenire solo all’interno dei cimiteri.
Il regolamento della Polizia Mortuaria emanato con R.D. l’11 gennaio 1891 n°42 precisava: Nessuna area crematoria può essere aperta fuori dal recinto del cimitero comunale.
Art. 6:
L’uso dell’area crematoria deve essere soggetto alla vigilanza dell’autorità municipale ed ogni cremazione di salma deve essere diretta da un incaricato dell’ente che abbia assunto l’esercizio privato dell’area stessa o da un incaricato del municipio se l’esercizio è comunale.
Al di là di ogni dubbio questo pone la costruzione dei crematori in appositi siti, i cimiteri per l’appunto, che diano garanzia d’igiene operativa e demanda specificatamente la responsabilità dell’operazione ad un incaricato dell’ente o addirittura ad un incaricato comunale. In altre parole la cremazione deve essere “controllata e garantita” sul piano igienico e propriamente esecutivo. Col fascismo arrivano una serie di norme specifiche che trasformano la cremazione in una operazione da definirsi “professionale” ai fini di “igiene pubblica”.
Il regolamento della Polizia Mortuaria del 1975 (D.P.R. del 21 ottobre 1975, n° 803) sarà ancora più organico nelle sue prescrizioni:
Art. 79:
La costruzione di un crematorio è sottoposta ad autorizzazione del Prefetto, sentito l’ufficiale sanitario. Il progetto del crematorio dev’essere corredato da una relazione dell’ufficiale sanitario, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico-sanitarie dell’impianto e dei sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. Il forno dev’essere costruito in modo da poter soddisfare alla disposizione dell’art. 81. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e l’uso di essi è soggetto alla vigilanza del sindaco e dell’ufficiale sanitario”.
Art. 81:
La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro”.
All’epoca l’ufficiale sanitario era ancora il “caposaldo locale” per il controllo di tutte le molteplici esigenze igieniche ma dopo l’avvento del Servizio Sanitario Nazionale le unità territoriali (USL) crearono appositi uffici igiene. E sempre nello stesso regolamento che viene risolta definitivamente la questione del feretro imponendo l’obbligo di introdurre il cadavere nel forno con “l’intero feretro”. Questo per “evitare qualsiasi manipolazione del cadavere che potrebbe risultare antigienica oltre che costituire eventualmente occasione di spettacolo macabro per i convenuti”.
Nissan Leaf elettrica diventa carro funebre
L’auto è stata dotata di uno speciale portellone laterale trasparente
La ditta britannica di pompe funebri Leverton & Sons di Londra offre l'ultimo viaggio a bordo di una speciale Nissan Leaf.
L'autonomia per la berlina funeraria è di 140 chilometri più che sufficiente, e la società offre anche auto ecologiche per chi condivide e partecipa al lutto.
Il veicolo non è stato allungato, come di solito accade, ma adattato con una superficie vetrata molto ampia: in una delle fiancate è stato installato un particolare portellone che permette il caricamento laterale della bara, a fianco del guidatore.
E’ il primo carro funebre e zero emissioni del Regno Unito.
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- cosa è la deontologia professionale il codice etico
- deontologia specifica per le imprese della funeraria codice europeo ed italiano
- il sistema di marketing applicato alle onoranze funebri
- le 4 “p” del marketing mix o leve del marketing
- compiti del marketing mix dirigere la domanda
- principi della comunicazione con i dolenti a una via e a due vie
- i 3 vettori della comunicazione verbale, non verbale, paraverbale
- i processi di vendita nel settore funebre le 6 s
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Partenariato pubblico-privato per il rilancio del crematorio di Cagliari
L’installazione di un nuovo forno, tecnologicamente all’avanguardia, l’adeguamento strutturale dei locali tecnici, la realizzazione di una nuova sala del commiato più comoda e funzionale ed un nuovo modello gestionale. Sono questi i contenuti tecnici dell’iniziativa di partenariato pubblico-privato sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale di Cagliari che ne ha recentemente deliberato il pubblico interesse.
Il tempio Crematorio sito nel Cimitero di San Michele vedrà quindi un rilancio promosso dal Comune attraverso l’affidamento in concessione del servizio di cremazione a soggetto privato: gli investimenti saranno a carico di quest’ultimo ed il nuovo concessionario sarà individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
La proposta di project financing è stata avanzata dal Gruppo Altair, leader in Italia nel settore delle cremazioni e già operante in Sardegna; il gruppo Altair è già affidatario del servizio di conduzione del crematorio di Cagliari e, attraverso aziende ad esso collegate, gestisce i servizi cimiteriali del capoluogo, di Sassari e di Olbia dove ha recentemente progettato e costruito un nuovo tempio crematorio.
Il Gruppo gestisce inoltre numerosi impianti in Italia (Domodossola, Trecate, Acqui Terme, Brescia, Parma, Piacenza, Modena, Cervignano del Friuli e Rimini), ha recentemente inaugurato la nuova struttura di Serravalle Scrivia e sta costruendo il nuovo tempio crematorio di Civitavecchia.
“E’ una svolta culturale. C’è un vero e proprio boom delle cremazioni”, spiega l’Assessore del Comune di Cagliari Chessa, “e il forno del cimitero è spesso guasto e crea disagi ed angosciose attese ai cari dei defunti. La proposta che abbiamo avanzato al consiglio comunale è quella di affidare ad un privato la sistemazione e futura manutenzione del vecchio forno, la realizzazione del secondo nuovo forno (che sarà di ultima generazione) e la rimodulazione della sala del commiato”.
Operazione realizzata attraverso il project financing e garantendo al privato il rientro dell’investimento (pari a circa 1,5 milioni di euro) tramite l’affidamento della gestione del servizio per 25 anni. Al Comune un contributo annuo importante e “nessuna spesa aggiuntiva”; “riusciremo contare su un servizio più efficiente – conclude Chessa - e non dovremo più farci carico delle spese di gestione”.
L’obiettivo primario è ovviamente quello di dare finalmente all’utenza un servizio continuo e di qualità con tempi di attesa molto bassi e soluzioni gestionali innovative.
“Il forno attuale non è in grado di sostenere la domanda”, ammettono dal Comune, “e questa ci sembra una buona iniziativa sia sotto il profilo economico che dal punto di vista gestionale”.
Report dell’Istat: cause di morte e trend dal 2003 al 2014.
Le prime cause di morte degli italiani rilevate dall’Istat per il periodo 2003-2014.sono malattie del cuore, tumore del polmone, ipertensione, demenze, Alzheimer e diabete.
Nel 2014 i decessi in Italia sono stati 598.670, con un tasso standardizzato di mortalità di 85,3 individui per 10mila residenti. Dal 2003 al 2014 il tasso di mortalità è diminuito del 23%, a fronte di un aumento del 1,7% dei decessi (+9.773) dovuto all’invecchiamento della popolazione. Nel 2003 e nel 2014 le prime tre cause di morte nel nostro Paese sono state le malattie ischemiche del cuore, le malattie cerebrovascolari e le altre malattie del cuore (rappresentative del 29,5% di tutti i decessi), anche se i tassi di mortalità per queste cause si sono ridotti in 11 anni di oltre il 35%. Per molte delle principali cause, i tassi di mortalità diminuiscono in tutte le aree geografiche del Paese.
Continuano invece differenze nei livelli di mortalità tra Nord e Sud per cardiopatie ischemiche, malattie ipertensive e diabete mellito; aumentano per i tumori della prostata. Nel primo anno di vita è diminuita la mortalità per malformazioni congenite, sofferenza respiratoria del neonato, ipossia e asfissia intrauterina o della nascita; aumenta quella dovuta alle infezioni.
RINNOVATO IL CCNL SIGLATO DA FILT-CGIL, CISL, UIL TRASPORTI
E’ stata siglata, il giorno 5/5/2017, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, scaduto il 31/12/2016.
L’intesa, che decorre dall’1/1/2017 e scade il 31/12/2020, è stata sottoscritta con riserva, che sarà sciolta entro il 20 maggio 2017 in esito alla validazione dei lavoratori.
Potete trovare il testo nel sito Federcofit, sezione Legislazione Nazionale (www.federcofit.eu)
Comune di Arezzo: regolamento su cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri
Comune di Arezzo
Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (deliberazione CC n.172 del 20/11/2014)
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina la cremazione, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), alla Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) così come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 66 del 12 novembre 2013 e al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria).
Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri.
- L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. In ogni caso, l’ufficiale di stato civile che riceve la suddetta dichiarazione provvede ad inoltrarla immediatamente all’altro ufficiale di stato civile per i provvedimenti di competenza; - Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione, così come la certificazione della regolarità dell’iscrizione, fino al momento del decesso.
- Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
- L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 art.3 c.1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all’Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
- L’area crematoria in cui viene effettuata la cremazione dei cadaveri, di resti mortali e di ossa è situata presso il cimitero comunale di Arezzo e comprende l’Ara di cremazione, i luoghi riservati alla conservazione delle ceneri, il cinerario comune, il Roseto. Nel cimitero sono predisposte sale per consentire la commemorazione ed il commiato dal defunto durante il rito della cremazione, all’atto della riconsegna delle ceneri o durante la dispersione delle stesse nel rispetto della dignità della persona indipendentemente dalla religione o dalla cultura di appartenenza.
Art. 3 - Destinazione delle ceneri.
- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria recante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all’interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
b) interrate all’interno del cimitero in un’area a ciò destinata in via esclusiva, qualora le caratteristiche del materiale dell’urna lo consentano;
c) conservate all’interno di un cimitero nei luoghi di cui all’art. 80, comma 3, D.P.R. 285/1990;
d) disperse;
e) affidate per la conservazione a familiare o ad altro soggetto a ciò autorizzato.
Art. 4 - Affidamento e dispersione delle ceneri.
- L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 6.
- L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
Art. 5 – Iscrizione ad associazione.
- Per consentire l’affidamento o la dispersione di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
Art. 6 – Mancata individuazione dell’affidatario o dell’incaricato della dispersione
- Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a),b), c) e d), dal soggetto gestore del servizio cimiteriale. - Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti all’ufficiale di stato civile che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
AFFIDAMENTO DELLE CENERI
Art. 7 –consegna ed affidamento delle ceneri
- Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna sigillata di adeguata capienza e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.
- Soggetto affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari(coniuge o, in difetto, parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi).
- Il soggetto affidatario sottoscrive un documento in cui è indicato il luogo di destinazione dell’urna cineraria. Tale documento, redatto in triplice copia, è conservato presso l’impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
- Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
- In ogni caso di affidamento personale, l’ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
- Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all’affidamento mediante dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione. In questo caso le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali (in urna o nel cinerario comune).
- La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
Art. 8 - Procedura per la concessione dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri
- La richiesta di affidamento delle ceneri viene presentata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.
- La richiesta deve contenere:
a) le generalità del richiedente e della persona defunta;
b) le generalità della persona a cui verrà affidata l’urna;
c) l’indicazione del luogo di conservazione delle ceneri;
d) l'impegno da parte dell'affidatario a:
custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali ed a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
comunicare ogni variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
trasferire l'urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione, previa comunicazione dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso;
consentire l’effettuazione, nei locali adibiti quali deposito dell’urna, di accertamenti di verifica e controllo, attraverso il personale specificamente incaricato. - In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta secondo quanto previsto dal presente articolo, oppure conferire le ceneri nel cimitero comunale. La richiesta dovrà essere presentata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso del defunto cui appartengono le ceneri.
- Resta salva la facoltà dell’erede dell’affidatario deceduto, di farsi carico dell’affidamento, previa acquisizione del consenso dei parenti del defunto di cui all’art. 2.
DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 9 - La dispersione delle ceneri
- Il Comune di Arezzo, conformemente alle disposizioni della legge regionale 29\2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concede all’avente titolo, che ne faccia richiesta, l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all’art. 11 del presente regolamento .
- L’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arezzo è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel comune di Arezzo.
- Nel caso di dispersione in Comune diverso da quello di decesso, occorre nulla osta del Comune in cui verranno disperse le ceneri. Nel caso di dispersione in mare, il nulla osta è rilasciato dal Comune dal quale viene imbarcata l’urna.
- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.
- La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
Art. 10 - Procedura per la concessione dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- La richiesta di dispersione delle ceneri viene presentata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.
- La richiesta deve contenere:
a) le generalità del richiedente e della persona defunta;
b) le generalità della persona che provvederà alla dispersione;
c) l’indicazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l’urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. Il luogo della dispersione, ove non scelto dal defunto, è scelto dall’avente titolo alla dispersione.
e) l’eventuale autorizzazione del proprietario dell’area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale.
Art. 11 - Luoghi di dispersione delle ceneri
- La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:
a) In aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
b) In natura;
c) In aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. - La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
Art. 12 - Senso comunitario della morte
- Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, il gestore del servizio cimiteriale individua all’interno del cimitero un luogo, o una modalità anche virtuale, ove collocare, su richiesta e a cura dell’affidatario delle ceneri o del richiedente la dispersione, la suddetta memoria.
- La richiesta di apposizione della memoria può essere presentata dai parenti del defunto di cui all’art. 2 e sempre che non sussista espressa volontà di non menzione da parte del defunto.
- Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.
Art. 13 – Registri cimiteriali
- L’Ufficiale dello Stato Civile predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri.
- Analogo registro è conservato presso il gestore del crematorio.
Art. 14 – Informazione ai cittadini
- Il Comune di Arezzo promuove e favorisce l’informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
- Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Arezzo e quello del Gestore dei Servizi Cimiteriali.
Art. 15– Imposta di bollo
- Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo
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Abruzzo: incontro su criteri applicativi della Legge Regionale 41/2012 e successive determine. Pubblicità dei servizi “low cost”
COME E COSA DEVE POSSEDERE LA MIA AZIENDA
PER ESSERE IN REGOLA
IN CASO DI CONTROLLI ISPETTIVI.
Definizione e chiarimenti dei criteri applicativi della Legge Regionale 41/2012 e successive determine.
Affrontare le pubblicità dei servizi “low cost”
8 Giugno ore 17 - Hotel Dragonara
Via Nenni 280 San Giovanni Teatino (CH)
Federcofit Federazione Italiana del comparto funerario comunica che il giorno 8 Giugno presso l’Hotel Dragonara in Via Nenni 280 San Giovanni Teatino CH alle ore 17 si terrà un’assemblea che affronterà le principali problematiche in merito ai controlli ispettivi su tutto il territorio abruzzese per il rispetto e l’applicazione della Legge Regionale 41/2012 in materia funeraria e cimiteriale.
A fronte dell’intensificazione dei suddetti controlli ispettivi sia in materia di:
- lavoro,
- fiscale,
- composizione societaria,
- applicazione delle norme relative alle caratteristiche dei feretri.
Riteniamo sia indispensabile una riunione per permettere a tutti di fare una seria e corretta analisi della propria situazione aziendale e di poter apportare eventualmente le conseguenti correzioni.
Le argomentazioni affrontate saranno:
- documentazione obbligatoria interna all’azienda;
- tipologie contrattuali per dipendenti;
- forme societarie permesse;
- definizione di fatturazione tra imprese;
- il trasporto funebre in tutti i suoi aspetti.
- Fenomeno pubblicità funerali low cost: presa di posizione di Federcofit Abruzzo
Saranno presenti all’incontro:
GIOVANNI CACIOLLI, segretario nazionale FEDERCOFIT
RICCARDO SALVALAGGIO, segretario nazionale aggiunto FEDERCOFIT
EMIDIO DE FLORENTIIS, presidente regionale FEDERCOFIT Abruzzo
In conclusione Federcofit illustrerà tre nuovi strumenti professionali per i propri soci inerenti a:
- danni per i familiari delle vittime causate da responsabilità di terzi (incidenti stradali, malasanità, infortuni sul lavoro, incidenti aerei, navali o ferroviari)
- previdenza funeraria Federcofit, un ulteriore strumento a supporto del lavoro dell’impresario.
- sarà presente un incaricato di “annuncifunebri.it” per il progetto sostenuto da Federcofit.
A termine della riunione ai soci Federcofit il gruppo Giesse offrirà la cena conviviale per la quale si prega di dare conferma qualche giorno prima ai membri regionali.