Facebook diventerà un gigantesco cimitero virtuale (nel 2098)
Facebook, si è affermato meno di dieci anni fa, il che significa che la maggior parte degli utenti sono giovani, ma prima o poi gli iscritti a Facebook cominceranno a morire. Quando questo momento arriverà, la grande piattaforma Internet si trasformerà in grande cimitero virtuale con profili che raccoglieranno momenti passati di gente che non c’è più.
È stato Hachem Sadikki, professore del dipartimento di matematica e statistica dell'Università del Massachussetts ad affermare che "Facebook si trasformerà nel cimitero virtuale più grande del mondo entro il 2098”, ha affermato lo studioso. Per ora i decessi sul social sono pochi ma sono in continuo aumento, e nello stesso tempo l’aumento degli iscritti è percentualmente inferiore agli anni scorsi. Quest’anno il numero degli utenti scomparsi arriverà quasi al milione.
Sembra proprio che il prossimo cimitero più grande al mondo sarà virtuale.
REGIONE VENETO: PROGRAMMAZIONE CORSI
Sapete che il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell’attività funebre è obbligatorio. Federcofit, da anni organizza i corsi di formazione per tutti i soggetti esercenti l’attività, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. La Legge prevede un unico corso strutturato in 3 giornate ognuna di 5 ore di lezione al termine del quale, previo superamento di un test di verifica, verrà rilasciata l’attestazione di partecipazione sia per il direttore tecnico che per tutti gli addetti con regolare contratto di lavoro di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa ed effettiva l’espletamento dell’attività funebre, fermi restanti gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008. Per meglio pianificare i corsi, alleghiamo il modulo di adesione da utilizzare per prenotare la propria partecipazione, e quella degli addetti dell’impresa, specificando la PROVINCIA dove volete frequentare il corso.
fai clic qui per scaricare il PDF del modulo di adesione
Motorizzazione di Napoli: auto che diventano carri funebri con un “clic”
Alla Motorizzazione civile di Napoli bastava un clic al computer e si revisionava, omologava, reimmatricolava e si poteva trasformare una vettura ordinaria in un carro funebre, senza passare attraverso l’iter stabilito.
È l atto d'accusa mosso dalla Procura di Napoli nei confronti dipendenti e funzionari degli uffici della motorizzazione: falso ideologico e accesso abusivo al sistema informatico protetto,
La Procura chiederà il rinvio a giudizio a carico di M.P. e A.S., dipendenti della Motorizzazione indicati come titolari del badge con il quale sarebbero state apportate delle modifiche al sistema informatico della Motorizzazione civile, per ottenere la reimmatricolazione di vetture da usare per cerimonie funebri.
È uno scenario investigativo che coinvolge altri soggetti, intermediari e presunti faccendieri, i titolari di agenzie automobilistiche e proprietari dei veicoli.
Napoli: multa a pulmino di impresa funebre che trasporta, a pagamento, i familiari dei defunti
Napoli: multa a pulmino di impresa funebre che trasporta, a pagamento, i familiari dei defunti
Nella zona dell’aeroporto di Napoli per contrastare abusi ed irregolarità di tassisti e noleggiatori non autorizzati, personale della unità operativa aeroportuale della Polizia municipale, ha fermato e multato una agenzia di pompe funebri che, dietro compenso, trasportava familiari presso il luogo dove avveniva la cremazione: ATTENZIONE è un servizio di noleggio vero e proprio, non autorizzato.
Registro Italiano Cremazioni: scegli la libertà
https://youtu.be/52fKWGFgtRQ
Nessun intermediario
Il Registro Italiano Cremazioni, legalmente riconosciuto su tutto il territorio nazionale, attesta e tutela le dichiarazioni di volontà in materia di cremazione, affido e dispersione delle ceneri. Diversamente dalle altre associazioni, esercita questo compito attraverso le imprese funebri, finalmente libere di iscrivere in completa autonomia tutti gli utenti che lo desiderino. È l’impresa, infatti, a raccogliere direttamente le domande di iscrizione dei cittadini per nome e per conto del Registro. Ed è ancora l’impresa a rilasciare la tessera d’iscrizione, con il suo nome e i suoi recapiti stampati sul retro. Non sarà più necessario rivolgersi a nessun'altra associazione: l'associazione, adesso, sei tu.
Essere protagonisti
Il Registro Italiano Cremazioni vuole dare alle imprese la possibilità di giocare un ruolo fondamentale nel settore funebre e delle cremazioni, rendendole il primo punto di riferimento sul territorio. Ciò non solo consente di instaurare un solido legame di fidelizzazione con la clientela, ma anche di essere protagonista di una piccola, grande rivoluzione.
Sempre connessi
Gestisci i tuoi iscritti attraverso il portale del Registro Italiano Cremazioni. L'impresa funebre ha infatti a disposizione un'area riservata ove caricare i documenti, interagire con la pubblica amministrazione, ricevere aggiornamenti su norme e leggi vigenti, aggiornare le anagrafiche e stampare gli attestati di cui ha bisogno.
Padroni delle proprie scelte
Il Registro Italiano Cremazioni non promuove funerali low cost e non impone politiche di prezzo sul servizio funebre, non prende contatti con la clientela dell'agenzia funebre, non promuove azioni di marketing ad insaputa dell'impresa. Inoltre, concede l'uso gratuito del marchio e
del logo per la tua pubblicità: ma non ti impone di fare nemmeno quella.
Nessun vincolo
Contattaci per conoscere i costi di associazione: approfitta della campagna promozionale e unisciti al Registro Italiano Cremazioni. Puoi provare gli strumenti del Registro gratuitamente per 40 giorni e quando ti associ non hai nessun obbligo di rinnovare l'iscrizione per l'anno successivo.
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Via Carlo Poma, 37 - 20129 Milano
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Il partenariato pubblico-privato (PPP): filosofia e norma di riferimento
Sono sempre più frequenti le iniziative di project financing per la progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti di cremazione: pur nella difficoltà del reperimento di finanziamenti per un’opera in concessione, l’impianto di cremazione ben si presta all’attuazione dello schema tipico della finanza di progetto.
Il project financing (ora definito dal nuovo codice degli appalti partenariato pubblico-privato), ossia, per utilizzare l’espressione tradizionalmente impiegata dal legislatore, la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, costituisce un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche del tutto nuovo nella disciplina di settore che dovrebbe porre rimedio alla scarsità di fondi pubblici e al gap infrastrutturale che divide l’Italia dagli altri Paesi industrializzati.
Risulta inoltre un efficace approccio per la realizzazione di nuove opere di pubblico interesse in un periodo in cui i vincoli dettati dal Patto di Stabilità stanno di fatto ingessando la Pubblica Amministrazione; gli impianti di cremazione rientrano fra le opere di pubblico interesse ed erogano un servizio che a tutti gli effetti è assimilabile al servizio pubblico.
Sempre più diffuso nei paesi europei, il project financing si configura innanzitutto come una complessa operazione economico-finanziaria rivolta ad un investimento specifico per la realizzazione di un’opera e/o la gestione di un servizio, su iniziativa di promotori privati o pubblici. I più autorevoli esperti sul tema usano definire il project financing come "un’operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella quale un finanziatore è soddisfatto di considerare, sin dallo stadio iniziale, il flusso di cassa e gli utili dell’unità economica in oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell’unità economica come garanzia collaterale del prestito”.
La normativa nazionale ormai da alcuni anni consente alle Amministrazioni Pubbliche di affidare ad aziende private specializzate nel settore la gestione di uno specifico servizio attraverso bandi pubblici di Project financing.
Procedimenti questi che permettono alle Amministrazioni di porre a carico dell’operatore privato, a seguito di stipula di un contratto di concessione, la progettazione, la costruzione e la gestione di nuove opere senza alcun impegno economico.
L’Ente appaltante, meglio definito come soggetto concedente, può inoltre ottenere dalle operazioni di Project Financing una entrata annua sotto forma di canone di concessione.
Il Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50/2016) al TITOLO I disciplina il project financing definendolo correttamente “partenariato pubblico privato”.
Art. 180. (Partenariato pubblico privato)
- Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e). Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.
- Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
- Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3 comma 1 lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.
- A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.
- L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.
- L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 4. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
- La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.
- Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.
Art. 183. (Finanza di progetto)
- Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.
- Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 142 specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. - Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
- Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.
- Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
- Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
- Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
- L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. - La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.
- Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
- Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
- Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
L’art. 183 al comma 15 inserisce la possibilità per gli operatori economici privati di presentare all’attenzione della pubblica amministrazione proposte di partenariato: - Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene
- un progetto di fattibilità;
- una bozza di convenzione;
- il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo;
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. - La proposta di cui al comma15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 187.
- Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo1, comma1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
- Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.
- Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.
Racine: voglio morire bellissima
Arrendersi all’ineluttabilità dell’esito infausto di una malattia è sempre duro, ancor più quando questa malattia colpisce in giovanissima età, e si è consapevoli che non si potranno vivere le tante esperienze di una vita che è negata.
Questo è ciò che è successo a una giovane ragazza filippina, Racine Ouano Pregunta, che dopo una dura battaglia contro il cancro ha dovuto guardare in faccia la sconfitta e accettare la prossima morte.
Ma, come ha scritto la sorella Rolyn, pur non destinata a sopravvivere, Racine era una combattente e ha scelto di combattere oltre la morte chiedendo ai suoi parenti di “farla morire bellissima”.
Racine ha così lasciato precise istruzioni sul vestito che avrebbe dovuto indossare il giorno del suo funerale, bianco come quello di una sposa con dettagli in viola, blu e verde menta, e sul trucco e la pettinatura desiderate. Per suo desiderio, la cerimonia si è svolta con la bara ancora aperta, affinché tutti potessero ammirare la sua bellezza. La lotta di Racine e il suo ultimo desiderio sono stati raccontati dalla sorella su Facebook e la commozione per la scomparsa e per questa ultima affermazione di volontà della giovane hanno fatto presto il giro del web portando la sua storia su molte pagine elettroniche e cartacee.
Link:
https://www.facebook.com/racine.pregunta.1
https://www.facebook.com/rolyn.pregunta
Impianti di cremazione del Gruppo Altair
Acqui Terme
Ragione sociale: Tempio Crematorio Acqui Terme srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 03162350122
Sede legale: via Giovanni XXIII 15/D - 28845 Domodossola (VB)
Sede operativa: via Cassarogna c/o Cimitero Comunale - 15011 Acqui Terme (AL)
Telefono: 0144 726226
E-mail: acqui@altairprogetto.it
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: SI
Brescia
Ragione sociale: Tempio Crematorio Brescia srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 03582071209
Sede legale: via dell'Arcoveggio 74 - 40129 Bologna (BO)
Sede operativa: via Lucio Fiorentini, 9 - 25134 Brescia (BS)
Telefono: 0303 361932
E-mail: crematorio.cervignano@ser-cim.it
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: SI
Dispersione ceneri: SI
Cagliari*
*IMPIANTI GESTITI CON SERVIZIO DI CONDUZIONE
Ragione sociale: Altair srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 01725920035
Sede legale: viale dell'Industria, 22 - 28844 Villadossola (VB)
Sede operativa: p.zza dei Castellani, 2 - 09122 Cagliari (CA)
Telefono: 070 6777860
E-mail:
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: NO
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: NO
Cervignano del Friuli
Ragione sociale: Alsa srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 03182021208
Sede legale: via dell'Arcoveggio 74 - 40129 Bologna (BO)
Sede operativa: via Carnia c/o Cimitero di Muscoli - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
Telefono: 0431 34007
E-mail: crematorio.brescia@ser-cim.it
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: SI
Domodossola
Ragione sociale: Altair Progetto srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 02018690038
Sede legale: via Giovanni XXIII 15/D - 28845 Domodossola (VB)
Sede operativa: via al Bersaglio - 28845 Domodossola (VB)
Telefono: 0324 481988
E-mail: info@altairprogetto.com
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: NO
Modena
Ragione sociale: Echoes srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 03147921203
Sede legale: via dell'Arcoveggio 74 - 40129 Bologna (BO)
Sede operativa: strada Cimitero di S. Cataldo, 80 - 41123 Modena (MO)
Telefono: 0598 28967
E-mail: crematorio.modena@ser-cim.it
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: NO
Olbia
Ragione sociale: Tempio Crematorio Olbia srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 02585990902
Sede legale: via Loiri snc - 07026 Olbia (OT)
Sede operativa: via Loiri snc - 07026 Olbia (OT)
Telefono: 0789 597038
E-mail: olbia@altairprogetto.it
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: NO
Parma
Ragione sociale: Il Tempio srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 02242900351
Sede legale: via Meucci Ruini, 10 - 40124 Reggio Emilia (RE)
Sede operativa: strada Valera di Sopra 115/A - 43126 Parma (PR)
Telefono: 0521 290494
E-mail: crematorio.parma@ser-cim.it
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: SI
Piacenza
Ragione sociale: Osiride srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 02471830352
Sede legale: via dell'Arcoveggio 74 - 40129 Bologna (BO)
Sede operativa: via Giuseppe Portapuglia, 2 - 29122 Piacenza (PC)
Telefono: 0523 593511
E-mail: crematorio.piacenza@ser-cim.it
Cremazione zinco: SI
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: SI
Dispersione ceneri: SI
Rimini
Ragione sociale: Templum srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 03475121202
Sede legale: via dell'Arcoveggio 74 - 40129 Bologna (BO)
Sede operativa: via dei Cipressi, 14 - 47921 Rimini (RN)
Telefono: 0541 741817
E-mail: crematorio.rimini@ser-cim.it
Cremazione zinco: SI
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: SI
Dispersione ceneri: SI
Sassari*
* IMPIANTI GESTITI CON SERVIZIO DI CONDUZIONE
Ragione sociale: Altair srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 01725920035
Sede legale: viale dell'Industria, 22 - 28844 Villadossola (VB)
Sede operativa: via Porto Torres, 12/A - 07100 Sassari (SS)
Telefono: 079 260363
E-mail: sassari@gruppoaltair.it
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: NO
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: NO
Serravalle Scrivia
Ragione sociale: Tempio Crematorio Serravalle Scrivia srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 02447010030
Sede legale: viale dell'Industria, 22 - 28844 Villadossola (VB)
Sede operativa: via Gambarato c/o Cimitero Comunale - 15069 Serravalle Scrivia (AL)
Telefono: 0143 686254
E-mail: serravalle@gruppoaltair.it
Cremazione zinco: SI
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: SI
Trecate
Ragione sociale: Altair Progetto Trecate srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 02111540031
Sede legale: via Giovanni XXIII 15/D - 28845 Domodossola (VB)
Sede operativa: viale Cimitero, 7 - 28069 Trecate (NO)
Telefono: 0321 783553
E-mail: direzione@crematoriotrecate.com
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: SI
Civitavecchia**
** IMPIANTO IN COSTRUZIONE (ATTIVAZIONE PREVISTA PER GIUGNO/LUGLIO 2017)
Ragione sociale: Tempio Crematorio Civitavecchia srl
Partita Iva/Codice Fiscale: 13058261002
Sede legale: viale dell'Industria, 22 - 28844 Villadossola (VB)
Sede operativa: via Braccianese Claudia, 68 - 00053 Civitavecchia (RM)
Telefono: o32446382
E-mail: tempiocivitavecchia@legalmail.it
Cremazione zinco: NO
Cremazione cellulosa: SI
Visualizzazione TV: SI
Sala del Commiato: SI
Traslazione resti: NO
Dispersione ceneri: SI
Cellulari e rischio di tumore al cervello
Anche l’attività dell’impresario funebre è strettamente legata al “maledetto cellulare”: una sentenza sostiene che l’uso scorretto del cellulare causa tumore al cervello
Il tribunale di Ivrea ha emesso una sentenza di primo grado che riconosce il legame causale fra un tumore al cervello e l’uso del telefono cellulare condannando l’Inail a corrispondere d un 57enne dipendente di Telecom Italia,che usava a il telefono 3/ 4 ore al giorno, la rendita vitalizia da malattia professionale.
Secondo una consulenza tecnica l’uso del cellulare ha causato il neurinoma dell’acustico, un tumore benigno ma invalidante.
In precedenza si erano pronunciate la Corte d’Appello di Brescia e la Cassazione e l’effetto era stato riconosciuto nel 2011 dalla Iarc.
Milano, furti e vandalismi al "Monumentale": class action contro il Comune
La Decima sezione del tribunale di Milano ha accolto la richiesta del Codacons di class action contro il Comune di Milano per i furti, avvenuti nel Cimitero Monumentale il 16 marzo 2016, di monumenti, manufatti ed opere d'arte che adornavano alcune tra le più prestigiose tombe presenti.
Un gran numero di persone si erano rivolte all'associazione per denunciare quanto avvenuto al Cimitero Monumentale chiedendo la condanna al risarcimento per i danni il Comune di Milano, responsabile della manutenzione e della vigilanza nel cimitero.
I giudici hanno ammesso l'azione di rivalsa, ed entro il 30 ottobre prossimo tutti coloro che hanno subito un furto sulle tombe o nei monumenti funebri possono presentare la propria adesione alla class action nella cancelleria del tribunale.
Verso una nuova stagione di convergenze e non di difesa dei vecchi personalismi
Il periodo che stiamo attraversando, almeno per quanto riguarda le problematiche del settore funerario, dovrebbe suggerire a tutti alcune riflessioni e conseguenti comportamenti, anche per non disperdere quel poco o quel tanto che ognuno, dal proprio punto di vista, ha fatto.
Da un lato, in termini, ormai, oggettivi ed al di là di ogni ragionevole dubbio siamo di fronte al blocco definitivo di ogni ipotesi di legge nazionale nel corso della presente legislatura.
Dall’altro, ed in qualche modo conseguente a questo, si deve constatare il fallimento di una logica di imposizione dirigista priva di un consenso sufficientemente largo propugnata da più parti negli ultimi anni ed il fallimento di ogni approccio “arrogante” ai temi della riforma del settore. Quante volte ci veniva detto: “arrendetevi …!” illudendosi, non si sa per quale remota ed oscura ragione, di avere il risultato in tasca.
Evidentemente quando non sono in gioco interessi “prioritari” di chi governa, chiunque esso sia, la politica non è disposta a pagare prezzi, né, quindi a procedere in assenza di un consenso largo e significativo. La storia si ripete, oggi come per la vecchia proposta “Sirchia”: il potere di veto ha un peso significativo tanto più quando è sorretto da oggettive e condivisibili ragioni.
Forse riprendere la logica del trapassato Consiglio Nazionale della Funeraria da noi proposto a suo tempo, peraltro senza fortuna, potrebbe rappresentare una scelta di grande saggezza: la logica, cioè, del confronto e della ricerca delle soluzioni più condivise possibili dalle rappresentative più significative del settore. Non vogliamo riproporre uno strumento osteggiato e contrastato anche con la strumentalizzazione più bieca, e stupida, vogliamo semplicemente sollecitare un metodo che potrebbe essere utile, ed in qualche modo già ripreso concretamente, su capitoli aperti, forse non risolutivi, ma sicuramente utili, nelle varie regioni.
Si tratta di un terreno obbligato, al di là di ogni astratta filosofia sul valore delle disposizioni regionali.
Ci sono, ne dobbiamo prendere atto, e richiedono elaborazioni e definizioni di ipotesi specifiche, casi concreti, e sempre più urgenti, da affrontare o da portare a compimento in varie Regioni. Non solo è sempre più intollerabile che regioni importanti come il Lazio, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria a oltre 15 anni dalla modifica del Capo V della Costituzione non definiscano norme tali da permettere agli operatori funebri di questi territori di rinnovare le proprie attività e qualificare degnamente i servizi offerti, ma si impone anche la revisione di norme ormai datate, in qualche caso vecchie di quasi 15 anni, che necessitano correzioni, più o meno profonde o radicali modifiche su specifici aspetti. D’altro lato è pur vero che questi processi hanno già visto alcune avvisaglie, come nella Regione Emilia Romagna, nella Lombardia, per citarne solo due.
Da queste pagine la proposta rimane quella che sempre e con coerenza Federcofit ha avanzato: le organizzazioni del settore più rappresentative, quelle, quindi che portano la responsabilità più grande, riprendano il confronto con la disposizione al COMPROMESSO per suggerire proposte percorribili ed utili alla tutela del settore, e della sua professionalità, e delle famiglie colpite da un lutto.
Chi è d’accordo batta quindi un colpo e si sappia, finalmente, di fronte a tutta la categoria chi vuole andare avanti e chi, invece, non intende mollare in nessun modo i propri personali interessi.
Cristian Vergani
Presidente Federcofit
Una impresa scozzese si è specializzata in bare personalizzate
“Go As You Please” è l’insegna di un’azienda di Edimburgo che realizza bare “strane” per tutti i gusti e in vetrina ci sono alcuni modelli davvero particolari, a forma di macchina fotografica Nikon, di gigantesco pacchetto di Marlboro, scarpa elegante, pregiata bottiglia di vino, Coca Cola, oppure a forma di penna Bic, Mercedes bianca, aereo, razzo.
L’azienda sostiene che: “I funerali per noi sono la celebrazione della vita, della personalità e delle passioni del defunto. É un onore fare bare personalizzate: al sommelier che vuole essere conservato in una bottiglia di vino, al pescatore che desidera andarsene con canne e salmoni”.